CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10091/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'annullamento dell'impugnato provvedimento [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'Il ottobre 2024 rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra cinque pronunce di condanna della Longobardi per reati quali l'art. 74 DPR 309/90, estorsioni, partecipazione ad associazione mafiosa e reati in materia di armi. La Corte dava atto che il vincolo era stato riconosciuto in sede esecutiva - con successivi provvedimenti in data 30 marzo 2021, 1° aprile 2022 e 16 maggio 2024 - fra le prime quattro sentenze, sulle quali, dunque, non si poteva più pronunciare e che l'elemento unificante era la acclarata militanza della condannata nell'organizzazione criminale denominata clan Fragnoli-Pagliuca, nell'gtito delle cui attività criminose si era occupata di spaccio di stupefacenti, estorsioni e reati in materia di armi. La Corte operava un distinguo in relazione alla condanna sub 5) poiché era relativa a fatti commessi in un periodo in cui c'era stato un cambiamento degli assetti interni del clan a seguito dell'arresto del reggente [OSCURATO:PERSONA] e del subentro di [OSCURATO:PERSONA], marito della Longobardi. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la condannata, tramite il difensore di fiducia lamentando violazione dell'art. 81 cod. pen. tfeu Il kricorrente premette che, relativamente a [OSCURATO:PERSONA], marito della Longobardi e a [OSCURATO:PERSONA], figlio della medesima,, altri giudici avevano riconosciuto il vincolo della continuazione in relazione a tuttieati di cui alle cinque sentenze, inclusa, cioè, anche quella relativamente alla quale la Corte di Appello di Napoli non ha ritenuto l'unicità del medesimo disegno criminoso in ragione del mutamento degli assetti interni dell'organizzazione criminosa, non prevedibili nel momento in cui la Longobardi entrava a fare parte del clan. In presenza, però, di una decisione del giudice dell'esecuzione di segno contrario il ricorrente reputa che la Corte di Appello avrebbe dovuto dare conto del proprio diverso orientamento e delle ragioni per cui lo riteneva prevalente rispetto alle differenti pronunce. Il subentro del [OSCURATO:PERSONA] quale reggente non aveva cambiato di certo né l'oggetto sociale nè il fine perseguito dall'associazione, posto che molti dei reati successivamente commessi non erano che il perpetuarsi di condotte criminose già poste in essere in costanza del precedente assetto consortile. 3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.1 Va premesso che questa Corte di legittimità, in tema di reato continuato ha affermato che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, laddove vi sia stata una valutazione circa la sussistenza del medesimo disegno criminoso effettuata in sede di cognizione, si deve confrontare con tale valutazione, laddove sia stato ritenuto il vincolo fra reati commessi in un lasso di tempo in cui si collochino in tutto o in parte gli ulteriori reati in esame, ed analogo confronto deve effettuare allorquando l'unicità del disegno criminoso sia stata riconosciuta in fase di esecuzione, potendo prescindere da tali precedenti valutazioni solo motivando puntualmente la propria decisione di segno contrario (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903, quanto al rapporto con il giudizio di cognizione e Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1, Sentenza n. 6224 del 2024, quanto al rapporto con una pregressa valutazione in fase di esecuzione). 2. Il provvedimento impugnato non si è confrontato con tale argomento, che pure era stato dedotto nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., cui erano anche allegate le ordinanze che detto vincolo, fra le medesime pronunce di condanna che hanno fatto oggetto della richiesta della ricorrente, riconoscevano con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante, dunque, il giudice dell'esecuzione adito fosse edotto della emissione di una precedente pronuncia che aveva riconosciuto l'unicità del disegno criminoso per i medesimi reati per due coimputati, nulla ha detto sul punto, omettendo totalmente qualunque motivazione in senso adesivo o dissenziente. Tale omissione deve essere censurata, proprio perché il giudice dell'esecuzione, per quanto sovrano nelle proprie decisioni, non può non rendere conto delle ragioni che lo conducono a conclusioni diametralmente opposte da quelle in precedenza assunte, come da costante insegnamento di questa Corte e ciò in ragione delle necessaria coerenza interna del sistema, che non può fornire a situazioni uguali soluzioni giuridiche radicalmente divergenti fra loro. 3. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo CL giudizio alla Corte di Appello di Napoli, ì. Ag5 )' PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 14 gennai