CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];¦ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo e secondo grado alla pena di anni I. e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi indicava, nella dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2014 elementi passivi fittizi avvalendosi della fattura n. 7/2014 emessa dalla "[OSCURATO:PERSONA]", relativa ad un'operazione inesistente perché avente ad oggetto servizi in parti ineseguiti; che è stata altresì disposta la confisca per equivalente delle somme di denaro, dei beni mobili e dei beni immobili del [OSCURATO:PERSONA] fino all'ammontare del profitto, pari ad euro 7700,00. che avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione; che, con primo ed un secondo motivo di ricorso, si lamentano vizi della motivazione e violazione dell'art. 2 del d. Lgs. n. 74 del 2000, in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato; che, in particolare, secondo la prospettazione difensiva, il giudice di merito avrebbe omesso di procedere a un effettivo e concreto accertamento del fatto oggetto del procedimento, senza un adeguato esame degli elementi probatori acquisiti. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che la difesa si limita ad evocare, in modo del tutto apodittico, vizi di motivazione e violazione di legge, oltre a principi giurisprudenziali tanto noti quanto irrilevanti, senza tuttavia indicare in quali specifici passaggi della decisione impugnata il giudice di merito sarebbe incorso nell'errore denunciato, né quali elementi probatori o quali dati fattuali sarebbero stati trascurati o erroneamente valutati; che la Corte ha correttamente valorizzato gli elementi probatori posti a carico dell'imputato - sostanzialmente non presi in considerazione neanche con il ricorso per cassazione - tra cui la falsità della fattura prodotta, la quale era stata realizzata con modalità del tutto eccentriche rispetto a quelle emesse dal [OSCURATO:PERSONA], l'inesistenza della suddetta fattura nella contabilità del [OSCURATO:PERSONA] ed il disconoscimento di quest'ultimo della fattura fittizia, elementi, questi, che consentono di ritenere provato il reato tanto per l'elemento oggettivo quanto per quello soggettivo (pagg. 4 e 5 del provvedimento); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenereche «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M