CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05381/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Simone PERELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 aprile 2023 con il quale è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni e sei mesi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ritenuto socialmente pericoloso per la commissione di reati lucro genetici e per pericolosità qualificata derivante dalla partecipazione a un’associazione per delinquere, aggravata dall’agevolazione mafiosa, dedita alla commissione di reati tributari, alla ricettazione, al riciclaggio e autoriciclaggio nonché alla intestazione fittizia di beni ex artt. 4, comma 1, lett.) b) e c), in relazione all’art. 1, lett. b), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (1. ordinanza di custodia cautelare per reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro il patrimonio ex artt. 416, 416-bis.1, 648-ter cod. pen., 2, 5 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; ricettazione, auto riciclaggio e reati tributari di cui agli artt. 8, 2 e 5 D. Lgs. n. 74/2000, aggravati dalla finalità di agevolare le attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale operante in [OSCURATO:PERSONA], nota come “cosca [OSCURATO:PERSONA]”. 2. sequestro preventivo per il reato di cui agli artt. 110, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen.), e disposta la confisca di attività economiche, beni mobili, immobili e denaro contante (oltre 2 milioni di euro rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare eseguita nel 2019), con datazione della pericolosità a far tempo dal 2015 e fino al 2020. 2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento del decreto impugnato, sviluppando due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale e sostanziale, in riferimento agli articoli 4 e 14 decreto legislativo n. 159 del 2011, con riguardo alla apparenza della motivazione relativa alla attualità della pericolosità. I supposti delitti si sono arrestati nel 2020 e, a fronte della valutazione compiuta nell'aprile 2023 dal Tribunale di prevenzione di primo grado, non sono stati indicati elementi dai quali possa desumersi la attualità della pericolosità, senza ricorrere a una inammissibile presunzione di pericolosità che deriverebbe dall'esito del precedente giudizio penale. Del resto, il provvedimento impugnato non ha tenuto conto, ai fini della valutazione della attualità della pericolosità, che il ricorrente ha subìto ininterrottamente un periodo di detenzione e poi di misure cautelari custodiali non coercitive che sono idonee a dimostrare la cessazione della pericolosità sociale. Sotto tale profilo rileva, inoltre, la rilevata incostituzionalità della presunzione contenuta nell'articolo 14, comma 2-ter del decreto legislativo n. 159 del 2011. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge processuale e sostanziale, in riferimento all’art. 24 decreto legislativo n. 159 del 2011, con riguardo alla apparenza della motivazione relativa provenienza delle risorse economiche. I giudici della prevenzione hanno errato nell'attribuire un valore indiziario al confronto della capacità del reddituale rispetto agli indici Istat, trattandosi di valore meramente indicativo, nonché hanno illegittimamente attribuito al ricorrente l'onere di fornire la prova della propria capacità reddituale. D'altra parte, i giudici della prevenzione hanno altresì omesso di considerare, nella capacità reddituale della famiglia del ricorrente, i legittimi redditi di pensione percepiti dalla madre convivente, tanto che hanno preso a riferimento, come reddito familiare, unicamente le sostanze percepite dal proposto negli anni dal 2014 al 2020 a titolo di trattamento di fine rapporto e fondo di previdenza complementare; il reddito materno avrebbe consentito di raddoppiare, fino a oltre euro 42.000, il reddito familiare ricostruito dai giudici della prevenzione. Il ricorso denuncia l’assenza della motivazione e la violazione di legge per quello che riguarda l'onere probatorio, che spetta all'accusa fornire, della sproporzione dei redditi rispetto agli acquisti, mentre il provvedimento impugnato ha assegnato alla difesa l’onere di dimostrare la capacità reddituale e patrimoniale; ferma tale illegittima inversione dell’onere della prova, il giudice della prevenzione non ha neppure considerato che la difesa ha fornito un principio di prova contraria con riferimento ai redditi della madre del proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta numerose doglianze inammissibili, è nel complesso infondato. 2. Il ricorso omette di sviluppare critiche sui seguenti aspetti, da ritenersi decisivi: - le indagini compiute nel procedimento “[OSCURATO:PERSONA]” hanno consentito di far emergere la natura e i meccanismi della complessa organizzazione messa in piedi dagli associati. Coprendo con una serie di stratagemmi tutti gli snodi della filiera, tale organizzazione consentiva agli associati di guadagnare ingenti margini di denaro dal commercio di prodotti petroliferi, eludendo il pagamento dell'IVA e delle accise sui petroli esistenti nel regime fiscale italiano. Dal deposito fiscale il carburante moveva in apparenza verso l'estero, accompagnato da fatture per operazioni inesistenti emesse da società cartiere create direttamente a questo scopo, attraverso una serie di passaggi solo simulati, molti dei quali interamente eseguiti su mercati esteri, che tuttavia erano tali solo in maniera fittizia e cartolare, in modo da allungare la filiera e rendere difficile la ricostruzione di tutti passaggi sino all'ultimo erogatore anche esso solo simulato e in realtà inesistente, sul quale avrebbe dovuto ricadere la riscossione dell'IVA dall'utente finale. Per contro, il carburante non lasciava affatto l'Italia e muoveva fisicamente dal deposito fiscale direttamente in direzione delle cd. “pompe bianche”, vale a dire quelle aree di servizio stradali estranee al circuito della grande distribuzione delle compagnie petrolifere multinazionali ove il carburante veniva venduto in evasione di imposta all’ignaro acquirente finale. L’imposta e l’accisa, quindi, venivano incamerate dall’organizzazione criminale; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si occupava direttamente di tali attività quale promotore con altri dell'organizzazione del sistema illecito descritto, che era a sua volta vicino alla famiglia di 'ndrangheta "[OSCURATO:PERSONA]", anch'essa con interessi nel settore della distribuzione dei prodotti petroliferi. [OSCURATO:PERSONA] metteva in comunicazione i fornitori con i titolari dei distributori, organizzando la circolazione reale e quella simulata dei prodotti, che in apparenza divenivano oggetto di una lunga serie di passaggi tra le imprese cartiere, delle quali si occupava anche lo stesso proposto; - il sodalizio di 'ndrangheta dei [OSCURATO:PERSONA] investiva in tali attività imprenditoriali, impiegando in modo illecito le proprie risorse economiche, al fine di trarne nuove e ulteriori utilità patrimoniali necessarie per il sostentamento della cosca e dei suoi affiliati; - risulta confermato il quadro indiziario relativo alla fattispecie di auto-riciclaggio, in relazione alle operazioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per occultare la provenienza illecita delle risorse che gli derivavano dalla gestione dell’impresa coinvolta nelle frodi fiscali e doganali; essa percepiva proventi illeciti mediante il meccanismo fraudolento di commercio di carburante che venivano distribuiti ai vari concorrenti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], al quale sono stati sequestrati oltre 2 milioni di euro in contanti; - [OSCURATO:PERSONA] è risultato gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen., essendo risultato il mero prestanome e intestatario fittizio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che in realtà faceva capo alla “famiglia [OSCURATO:PERSONA]” e specificamente a [OSCURATO:PERSONA], alla moglie di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] e al figlio [OSCURATO:PERSONA]. 3. Va premesso che la difesa ha gradatamente abbandonato le doglianze che riguardano la gravità degli elementi raccolti, ritenuti dimostrativi della pericolosità sociale anche qualificata, della estensione temporale del periodo di illecita accumulazione dei capitali e di sproporzione finanziaria, di utilizzabilità e valenza indiziaria delle captazioni, ritenute dimostrative delle sopradescritte condotte e dell'accertata abitualità delle condotte di pericolosità generica, costituita dalla commissione di reati lucro genetici, anche mediante schermi societari e personali. 3.1. Il ricorso si limita, quanto alla pericolosità, a contestarne assertivamente la attualità a cagione dei periodi nei quali il proposto è stato sottoposto a misure cautelari. Va preliminarmente chiarito che non si versa in un caso di sospensione della misura di prevenzione per eventi esterni (arresto, ecc.), che sono rilevanti, a mente della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, per la verifica dell’attualità, quanto del diverso caso della sottoposizione a una misura cautelare nel corso del giudizio di prevenzione, al quale accede una costante e immediata verifica del quadro di pericolosità cui hanno provveduto, nell’immediato contraddittorio, il Tribunale e la Corte di appello. Va, quindi, affermato che l’arresto cautelare subìto durante il procedimento di prevenzione, oltre a non determinare la sospensione dell’applicazione della misura di prevenzione, non è per sé solo capace di influire sulla pericolosità sociale in corso di accertamento, dovendosi comunque procedere a una valutazione complessiva degli indici di pericolosità che non siano contraddetti da azioni o comportamenti del prevenuto in grado di rappresentare una cesura della già accertata pericolosità sociale. Del resto, il ricorso si limita a dedurre l’esistenza di un periodo di applicazione della misura cautelare, senza attaccare la corretta considerazione secondo la quale il breve periodo di sottoposizione alla misura cautelare e l’assenza di alcun tipo di manifestazione di distacco o recesso dei legami con ambienti criminali, nell'ambito dei quali sono stati commessi i fatti, non consente di ritenere venuta meno l'attualità della pericolosità che è, per contro, ben rappresentata dall'abituale reiterazione dei medesimi fatti per un lungo periodo di tempo, con alta professionalità e dedizione, inclusa la significativa manifestata disponibilità a fungere da intestatario fittizio di beni di appartenenti alla criminalità mafiosa. 3.2. Non si tratta, cioè, dell'inversione dell'onere della prova circa l’attualità della pericolosità, quanto piuttosto, a fronte di un ampio panorama indiziario dimostrativo di una stabile e abituale dedizione ad attività illecite lucro genetiche, della presa d'atto dell'assenza di elementi idonei, a fronte della accertata estesa pericolosità qualificata, a ritenere che la stessa si sia in qualche misura attenuata a cagione dell’arresto cautelare intervenuto durante la procedura di prevenzione. I giudici della prevenzione hanno, in effetti, formulato un giudizio di fatto, solidamente ancorato a specifici elementi probatori e indiziari, dal quale hanno desunto, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale (sentenza n. 162 del 2024), la persistente attualità della pericolosità sociale del proposto. 4. Il ricorso, senza contestare la conclusione dei giudici della prevenzione, i quali hanno escluso l'esistenza di altre alternative lecite fonti di reddito nonché accertato l’esistenza degli ingenti profitti accumulati negli anni dal proposto (icasticamente rappresentati dal sequestro di oltre due milioni di euro in contanti rinvenuti nella disponibilità del ricorrente in occasione della perquisizione domiciliare), si ostina a riproporre, quanto alla questione patrimoniale, la doglianza che riguarda gli indici Istat, utilizzati con ampia e logica motivazione, basata sul confronto tra gli accertamenti della Guardia di Finanza e la consulenza di parte ritenuta del tutto generica sul punto, per confermare la sproporzione patrimoniale. 4.1. Il ricorso, in particolare omette di riferire che i giudici della prevenzione hanno comunque effettuato un abbattimento del 20% rispetto ai parametri Istat, cioè in senso favorevole per il proposto, dunque prendendo tali indici quale indicatore generico dello scostamento reddituale, ciò non di meno operando una valutazione in concreto dei redditi del proposto e della famiglia. L’iter logico, affatto assente, è, del resto, pienamente conforme all’interpretazione giurisprudenziale; si è affermato che «in tema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT» (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 - 01, ha precisato che le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l'onere dimostrativo della propria capacità di investimento). 4.2. Quanto al reddito familiare, che i giudici della prevenzione hanno ritenuto integrato anche dal reddito di pensione della madre del proposto, il ricorso si limita a dedurre che quest’ultimo non sia stato considerato, mentre la motivazione del provvedimento impugnato, anche sotto questo profilo immune da apparenza o assenza, ne ha attentamente tenuto conto, evidenziando come il solo reddito disponibile del proposto ammonta a circa 20.000 euro annui, somma ritenuta non sufficiente, ancorché integrata dall'analogo importo riveniente dalla pensione materna, per il sostentamento della famiglia e per le acquisizioni patrimoniali in detto periodo compiute che, come ricorso non contesta, sono state tutte puntualmente considerate, al pari delle altre acquisizioni. Sotto questo profilo, del resto, la deduzione è priva del carattere di decisività perché non considera, come invece ha correttamente sottolineato il giudice della prevenzione, l’elevatissimo significato dimostrativo della sperequazione reddituale che si ricava dall’abbagliante anomalia costituita dal rinvenimento della somma in contanti di oltre due milioni di euro, del tutto incom