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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2025

Cassazione n. 06311/2026

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24868/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Trani, piazza Tomaselli n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Feudis, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. –con ordinanza n. 8606/2025, pubblicata in data 1/4/2025, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e condannato la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune di Marcianise controricorrente, liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti; - il Comune di Marcianise ricorre con la procedura di correzione di errore materiale, deducendo che l’ordinanza ha omesso di pronunciare sull'istanza di distrazione delle spese formulata, nel controricorso, dal difensore dell’ente avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feudis;

2. –la [OSCURATO:SOCIETA]. non svolge attività difensiva.

Considerato che:

1. – come risulta dal controricorso depositato nel giudizio iscritto al R.G.N. 24868/2020, e definito dalla Corte con la citata ordinanza, il Comune di Marcianise aveva richiesto disciplinarsi le spese del giudizio secondo soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feudis; - in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez.

U., 7 luglio 2010, n. 16037; adde, ex plurimis, Cass., 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass., 17 maggio 2017, n. 12437);

2. - l’istanza di correzione va, pertanto, accolta e la disciplina delle spese processuali integrata con la disposizione relativa alla loro distrazione in favore dell’avvocato antistatario Sebastiano de Feudis; - la natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213).

P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte, n. 8606/2025, depositata in data 1/4/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge, se dovuti», «con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Feudis».

Manda alla Cancelleria per l’annotazione e la notifica alle parti della presente ordinanza.

Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24868/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Trani, piazza Tomaselli n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Feudis, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. –con ordinanza n. 8606/2025, pubblicata in data 1/4/2025, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e condannato la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune di Marcianise controricorrente, liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti; - il Comune di Marcianise ricorre con la procedura di correzione di errore materiale, deducendo che l’ordinanza ha omesso di pronunciare sull'istanza di distrazione delle spese formulata, nel controricorso, dal difensore dell’ente avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feudis; 2. –la [OSCURATO:SOCIETA]. non svolge attività difensiva. Considerato che: 1. – come risulta dal controricorso depositato nel giudizio iscritto al R.G.N. 24868/2020, e definito dalla Corte con la citata ordinanza, il Comune di Marcianise aveva richiesto disciplinarsi le spese del giudizio secondo soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feudis; - in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037; adde, ex plurimis, Cass., 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass., 17 maggio 2017, n. 12437); 2. - l’istanza di correzione va, pertanto, accolta e la disciplina delle spese processuali integrata con la disposizione relativa alla loro distrazione in favore dell’avvocato antistatario Sebastiano de Feudis; - la natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213). P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte, n. 8606/2025, depositata in data 1/4/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge, se dovuti», «con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Feudis». Manda alla Cancelleria per l’annotazione e la notifica alle parti della presente ordinanza. Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tribut
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