CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 03054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che, nell'escludere apoditticamente il collegamento (rilevante ex art. 337 cod. pen.) fra le espressioni utilizzate dall'imputato e l'attività svolta dai pubblici ufficiali ai quali le rivolse, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con la circostanza, evidenziata nella sentenza impugnata, che tali espressioni furono pronunciate mentre le guardie penitenziarie stavano occupandosi della somministrazione di terapie nelle varie celle; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025