CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28607/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo I-1-12'6-c-e4e-el+4erfertdo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Arezzo, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, colpevole del reato di cui all'art.699 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, relativa al possesso del tirapugni in sequestro (venendo lo stesso assolto dal reato contestato in relazione alla pistola giocattolo), e, operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di mesi due di arresto. 1.1 La Corte territoriale, in sintonia col Giudice di primo grado, ha considerato comprovata la responsabilità dell'imputato sulla base della inverosimiglianza della tesi difensiva, secondo cui il suddetto non sarebbe stato consapevole della presenza in auto del tirapugni. Ha, poi, escluso la particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non tanto per la non occasionalità della condotta, ma per il contesto grave e inquietante in cui essa è stata posta in essere (Piccolo, già condannato per furto, viaggiava in autostrada da solo portando con sé quasi seimila euro in contanti, una pistola finta caricata a salve e un tirapugni in ferro, tenuti in un borsello voluminoso e quindi abbastanza percepibile anche se posto sotto il sedile del guidatore, che al momento del controllo si mostrava decisamente nervoso). 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Piccolo. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati vizio di motivazione per contraddittorietà con atti del processo e precisamente con il verbale di sequestro dell'il giugno 2020 e con l'informativa di reato del 12 giugno 2020. Sottolinea il difensore che non corrisponde al vero che il denaro si trovasse nel borsello, come affermato dalla Corte territoriale, essendo stato rinvenuto addosso all'imputato. Rileva che è logico che l'imputato fornisse giustificazioni sul denaro che portava addosso e non fornisse giustificazioni sul tirapugni e sulla scacciacani nascosti in un autoveicolo appartenente ad una terza persona, in quanto non a conoscenza del contenuto del borsello. Evidenzia che il tremore rimarcato dalle forze dell'ordine trova giustificazione nello stesso controllo di polizia, effettuato nel periodo di restrizioni Covid.2.2. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della violazione degli artt. 42, 699 cod. pen. e 533, comma 1, cod. proc. pen. per mancata esclusione di coscienza e volontà nel porto del tirapugni e violazione del principio secondo cui la colpevolezza deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio. Si insiste sull'inconsapevolezza da parte del ricorrente della presenza nel veicolo di altri del tirapugni in metallo, occultato nel borsello, e si rileva che anche il solo ragionevole dubbio sulla buona fede dell'imputato vale ad escluderne la colpevolezza. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione viene lamentata violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si sottolinea che il fatto in esame appare di natura bagatellare e che non sussiste alcuna abitualità della condotta - non essendo i precedenti di cui al certificato penale della stessa specie - che senza dubbio non può considerarsi grave. La difesa, alla luce dei summenzionati motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta, nella quale, anticipando le proprie conclusioni, insiste per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Inammissibili sono i primi due motivi di impugnazione, in cui si insiste su un travisamento probatorio inesistente e, quindi, sull'inconsapevolezza del porto del tirapugni. E ciò a fronte d' argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, quali quelle al riguardo Ila Corte di appello di Firenze. Detta Corte, invero, non solo, diversamente da come lamentato, non rileva la presenza del denaro nel borsello, sottolineando, invece, che l'imputato aveva con sé la somma di euro 5975 in contanti, ma, muove dal fatto che Piccolo al momento del controllo si mostrava nervoso e che nell'immediatezza dello stesso non dava alcuna giustificazione della presenza del tirapugni, neppure attribuendolo al formale titolare dell'auto, in un borsello posto al di sotto del proprio sedile e quindi assolutamente percepibile in quanto voluminoso. E deduce da tali elementi la sicura consapevolezza del porto del tirapugni, anche considerato che l'imputato, già condannato per furto, viaggiava in autostrada da solo con la somma di quasi seimila euro in contanti. E' evidente che le censure difensive, che insistono sulla mancata conoscenza da parte di Piccolo del contenuto del borsello, occultato su un veicolo appartenente ad altri, senza neppure chiarire il rapporto dell'imputato col formale intestatario dell'auto (a fronte di una motivazione che esclude rilievo al solo dato della titolarità formale dell'auto in capo ad altra persona), e ricollegano l'agitazione dell'imputato alle restrizioni Covid, risultano manifestamente infondate, aspecifiche, reiterative e non consentite. 1.2. Infondate sono, invece, le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso. A fronte, invero, di una motivazione come quella sopra riportata, in cui, a differenza del primo Giudice che fa leva sui soli precedenti penali, la Corte di appello valorizza il contesto "grave e inquietante" per escludere il fatto di particolare tenuità-4-t).te,Th171L, r7, 1 eweitiLN1 )el a '7 . 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen