Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:324
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993J0478 - IT
Avis juridique important
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61993J0478
SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 OTTOBRE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - BANANE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A E B. - CAUSA C-478/93.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-03081
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Banane ° [OSCURATO:PERSONA] delle importazioni ° Contingente doganale ° Ripartizione ° Operatore delle categorie A e B ° Nozione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93; regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 1442/93, art. 3, n. 1, lett. b)]
2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Banane ° [OSCURATO:PERSONA] delle importazioni ° Contingente doganale ° Ripartizione ° Modalità di applicazione ° Potere della [OSCURATO:PERSONA] di correggere, all' atto della fissazione del coefficiente di riduzione, doppi conteggi di riferimenti quantitativi
(Trattato CE, art. 155; regolamento del Consiglio n. 404/93, artt. 19, n. 1, e 20)
3. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata
(Trattato CE, art. 190)
[OSCURATO:PERSONA]
1. L' art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1442/93, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità, stabilisce tre presupposti cumulativi per definire un operatore delle categorie A e/o B ai sensi della funzione sub b), e cioè l' immissione in libera pratica di banane verdi, lo status di proprietario o, in mancanza di tale status, l' onere dei rischi di deterioramento o di perdita del prodotto, e infine la messa in vendita ai fini di una successiva immissione sul mercato comunitario. Dall' analisi di questa norma è dato desumere che il criterio inerente all' onere dei rischi di deterioramento o di perdita del prodotto costituisce solo un presupposto alternativo di cui ci si può avvalere nell' ipotesi in cui non sia soddisfatto il presupposto inerente alla proprietà.
2. Il dettato dell' art. 20 del regolamento n. 404/93, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, non vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare modalità di attuazione le quali, benché non espressamente previste da tale disposizione, siano necessarie al funzionamento del regime di importazione istituito in tale settore. Infatti, tenuto conto del fatto che i poteri di attuazione che possono essere conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dal Consiglio ex art. 155, quarto trattino, del Trattato debbono essere intesi, in materia agricola, nel senso che comprendono tutti i provvedimenti necessari o utili per l' attuazione della disciplina di base, purché non siano contrastanti con tale disciplina o con le norme di attuazione stabilite dal Consiglio, la necessità di ottenere la parità di trattamento di tutti gli operatori economici in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e di garantire il funzionamento del regime di importazione sulla scorta di dati corretti implica che la [OSCURATO:PERSONA], responsabile della gestione dell' organizzazione comune, può prendere provvedimenti per impedire i doppi conteggi di quantitativi di riferimento all' atto della determinazione del coefficiente di riduzione.
Nell' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, agli [OSCURATO:PERSONA] membri non è stato conferito, né da parte del Consiglio né da parte della [OSCURATO:PERSONA], un potere di decisione per la gestione del contingente di importazione, ma essi sono tenuti ad assumere talune funzioni tecniche per conto e sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, l' art. 19, n. 1, ultimo comma, del detto regolamento prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri compilano l' elenco degli operatori e stabiliscono il quantitativo medio di banane che ogni operatore ha venduto negli ultimi tre anni per cui vi sono dati disponibili. Tale funzione degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella raccolta e nella trasmissione dei dati non può però impedire alla [OSCURATO:PERSONA], incaricata della gestione quotidiana dell' organizzazione comune, di controllarne l' esattezza e di correggerli qualora risulti che doppi conteggi rischino di alterare la base del regime di importazione.
3. La motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' istituzione da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l' accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all' art. 190 va effettuato alla luce non solo del suo tenore ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono stati strettamente associati al procedimento di elaborazione dell' atto controverso e conoscevano pertanto il contesto in cui è stato emanato.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-478/93,
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, e J.W. de Zwaan, viceconsigliere giuridico presso il medesimo ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata dei [OSCURATO:PERSONA], 5, rue C.M. Spoo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori E. de March e T. van Rijn, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere l' annullamento del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 ottobre 1993, n. 2920, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione dei quantitativi di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nell' ambito del contingente tariffario per il secondo semestre 1993 (GU L 264, pag. 40),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 6 giugno 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1993 il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in forza dell' art. 173 del Trattato CE, l' annullamento del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 ottobre 1993, n. 2920, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione dei quantitativi di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nell' ambito del contingente tariffario per il secondo semestre 1993 (GU L 264, pag. 40; in prosieguo: il "regolamento impugnato").
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento del Consiglio") istituisce dal 1 luglio 1993 un regime comune di importazione che si sostituisce ai diversi regimi nazionali.
3 Il titolo IV di quest' ultimo regolamento, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi, predispone un contingente doganale annuo per le importazioni di banane di paesi terzi e di cosiddette banane ACP non tradizionali.
4 L' art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio attribuisce il 66,5% del contingente alla categoria degli operatori che hanno smerciato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali, il 30% alla categoria degli operatori che hanno smerciato banane comunitarie e/o ACP tradizionali e il 3,5% ai nuovi operatori economici.
5 L' art. 20 del regolamento delega alla [OSCURATO:PERSONA] l' adozione delle modalità di attuazione, secondo la cosiddetta procedura "dei comitati di gestione", per quanto riguarda in particolare il rilascio dei titoli, la periodicità del rilascio dei titoli e il quantitativo minimo di banane che gli operatori devono aver smerciato.
6 Dal quindicesimo 'considerando' del regolamento del Consiglio emerge che i titoli di importazione dovranno essere rilasciati "alle persone fisiche o giuridiche che si sono assunte il rischio commerciale della commercializzazione delle banane" e ciò al fine di "evitare di perturbare le normali relazioni commerciali".
7 Il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d' applicazione del regime d' importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento d' attuazione") prevede all' art. 2:
"Per il secondo semestre 1993, il contingente tariffario è aperto nei seguenti limiti:
a) 665 000 t per la categoria degli operatori che prima del 1992 hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (...), in appresso denominata 'categoria A' ,
b) 300 000 t per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali, in appresso denominata 'categoria B' ,
c) 35 000 t per la categoria degli operatori che dal 1992 o successivamente hanno iniziato a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali, in appresso denominata 'categoria C' ".
8 Ai sensi dell' art. 3, n. 1, del regolamento d' attuazione:
"è considerato 'operatore' delle categorie A e/o B (...) un agente economico (...) il quale (...) ha realizzato una o più delle funzioni seguenti:
a) ha acquistato presso produttori banane verdi originarie di paesi terzi e/o di paesi ACP oppure, se del caso, ha prodotto e quindi spedito e venduto tali prodotti nella Comunità;
b) in quanto proprietario, ha fornito e messo in libera pratica banane verdi, nonché ha messo in vendita tali prodotti ai fini di una successiva immissione sul mercato comunitario; l' onere dei rischi di deterioramento o di perdita del prodotto è assimilato all' onere del rischio assunto dal proprietario del prodotto;
c) in quanto proprietario, ha fatto maturare banane verdi e le ha immesse sul mercato della Comunità.
(...)".
9 L' art. 5 del regolamento d' attuazione dispone al n. 1 che le autorità nazionali competenti calcolano ogni anno i quantitativi di riferimento, per ogni operatore delle categorie A e B, sulla media dei quantitativi smerciati nei tre anni precedenti.
10 In forza del n. 2 del medesimo articolo, ai quantitativi smerciati si applicano coefficienti di ponderazione, a seconda delle funzioni, al fine di tener conto, stando al terzo 'considerando' del regolamento, della funzione economica e dei rischi commerciali degli operatori e di correggere gli effetti negativi scaturenti dal fatto che gli stessi quantitativi di prodotti vengono ripetutamente conteggiati a diversi stadi del circuito commerciale.
11 Il n. 3 del detto articolo prevede che le autorità nazionali comunicano ogni anno alla [OSCURATO:PERSONA] l' ammontare totale dei quantitativi di riferimento ponderati nonché il volume totale, per ogni funzione, delle banane smerciate dagli operatori registrati presso le autorità stesse.
12 Ai sensi dell' art. 6 del regolamento di attuazione:
"Se del caso, la [OSCURATO:PERSONA] provvede, in base al volume del contingente tariffario annuale e al totale dei quantitativi di riferimento degli operatori di cui all' articolo 5, a fissare il coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore per determinare il quantitativo da assegnare a quest' ultimo.
[OSCURATO:PERSONA] membri fissano tale quantitativo per ogni operatore registrato appartenente alle categorie A e B e lo comunicano a quest' ultimo (...)".
13 L' art. 4, n. 5, secondo comma, del regolamento d' attuazione autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a trasmettere gli elenchi predisposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri affinché possano identificare o impedire le dichiarazioni fraudolente degli operatori.
14 Il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 giugno 1993, n. 1443, relativo a misure transitorie per l' applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità nel 1993 (GU L 142, pag. 16), definisce agli artt. 2 e 3 le modalità con cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri registrano gli operatori delle categorie A e B, calcolano per ognuno il quantitativo di riferimento e comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il totale dei quantitativi di riferimento.
15 Per il secondo semestre 1993, le autorità olandesi registravano come operatori, ai sensi dell' art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento d' attuazione, i commercianti olandesi che hanno acquistato banane verdi originarie di paesi terzi e le hanno spedite nella Comunità per venderle successivamente ad operatori tedeschi che hanno assolto le formalità di immissione in libera pratica, in quanto gli operatori olandesi continuavano a sopportare il rischio commerciale del deterioramento o della perdita dei prodotti, nonostante il trasferimento di proprietà.
16 Dal parere della [OSCURATO:PERSONA] comunicato agli [OSCURATO:PERSONA] membri con nota interpretativa 9 settembre 1993, risulta che l' art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento d' attuazione contiene tre condizioni, cioè l' immissione in libera pratica di banane verdi, lo status di proprietario al momento della detta immissione in libera pratica e la vendita ad un altro agente economico ai fini di una successiva immissione sul mercato comunitario. La seconda frase di tale disposizione significa, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che gli operatori che effettuano l' immissione in libera pratica senza essere proprietari del prodotto, ma che sopportano effettivamente l' onere dei rischi di perdita e deterioramento del prodotto, realizzano la funzione commerciale prevista dalla disposizione stessa.
17 Poiché il totale dei quantitativi di riferimento, trasmessi dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, superava i dati registrati dall' Eurostat (Ufficio statistico delle Comunità europee) per i quantitativi smerciati nel mercato comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] ne ha concluso che vi erano stati conteggi doppi dovuti ad un' erronea interpretazione, da parte di taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], delle funzioni commerciali di cui all' art. 3, n. 1, del regolamento di attuazione.
18 In esito a controlli da essa effettuati ed a contatti con le autorità nazionali, in particolare con quelle del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] effettuava una riduzione dei quantitativi di riferimento comunicati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, del 19,7% per i [OSCURATO:PERSONA], del 6,3% per l' Italia e dello 0,04% per il Belgio.
19 Con riferimento ai dati così rivisti, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito, con il regolamento impugnato, fondato sull' art. 20 del regolamento del Consiglio, il coefficiente di riduzione per la determinazione dei quantitativi di banane da attribuire ad ogni operatore delle categorie A e B per il secondo semestre del 1993.
20 Nel quinto 'considerando' del detto regolamento la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce ai doppi conteggi degli stessi quantitativi per la stessa funzione a vantaggio di diversi operatori in vari [OSCURATO:PERSONA] membri che sono stati accertati nel corso dei controlli operati presso le autorità nazionali competenti ed il cui volume è stato valutato in maniera relativamente precisa. [OSCURATO:PERSONA] afferma che tali doppi conteggi sono imputabili ad una applicazione non corretta dei criteri di determinazione delle funzioni che conferiscono il diritto di partecipare al contingente doganale. Nel sesto 'considerando' essa conclude che è opportuno stabilire il coefficiente di riduzione in base alle comunicazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri, previa detrazione dei doppi conteggi da essa valutati.
Sul primo motivo d' annullamento
21 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente interpretato l' art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento d' attuazione qualificando come operatore ai sensi di tale disposizione il soggetto che espleta le formalità doganali materiali, senza accertare se esso sopporti l' onere del rischio commerciale in caso di deterioramento o perdita del prodotto. Ora, dal quindicesimo 'considerando' del regolamento del Consiglio risulterebbe che i titoli devono essere concessi a persone fisiche o giuridiche che hanno assunto il rischio commerciale inerente allo smercio delle banane.
22 A questo proposito occorre rilevare che l' art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento d' attuazione stabilisce tre presupposti cumulativi per definire un operatore ai sensi della funzione sub b), e cioè l' immissione in libera pratica di banane verdi, lo status di proprietario o, in mancanza di tale status, l' onere dei rischi di deterioramento o di perdita del prodotto e, infine, la messa in vendita ai fini di una successiva immissione sul mercato comunitario.
23 Dall' analisi di questa norma è dato desumere che il criterio inerente all' onere dei rischi di deterioramento o di perdita del prodotto costituisce solo un presupposto alternativo di cui ci si può avvalere nell' ipotesi in cui non sia soddisfatto il presupposto inerente alla proprietà. Tale conclusione non è del resto in contrasto con il quindicesimo 'considerando' del Consiglio, dato che la nozione di rischio commerciale inerente allo smercio non può essere limitata al semplice rischio di deterioramento o perdita delle banane.
24 Il primo motivo va quindi disatteso.
Sul secondo motivo d' annullamento
25 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non era competente ad operare una riduzione sui quantitativi di riferimento comunicati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ed ha trasgredito il principio di parità di trattamento effettuando riduzioni a svantaggio unicamente di taluni [OSCURATO:PERSONA] membri.
26 Per quanto riguarda la censura di incompetenza, il ricorrente osserva che né l' art. 155 del Trattato CE né l' art. 20 del regolamento del Consiglio autorizzano la [OSCURATO:PERSONA] a modificare unilateralmente i dati comunicati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Questi ultimi sarebbero esclusivamente incaricati di stabilire l' elenco degli operatori, fissare i quantitativi di riferimento nonché identificare o impedire le dichiarazioni fraudolente degli operatori.
27 [OSCURATO:PERSONA] replica che, in forza dell' art. 155 del Trattato, essa è competente a identificare i doppi conteggi e a dedurli dai quantitativi di riferimento comunicati. Il regolamento impugnato sarebbe fondato, così come il regolamento d' attuazione, sull' art. 20 del regolamento del Consiglio, che contiene un elenco non esauriente delle modalità d' attuazione da adottare.
28 Per valutare la fondatezza di questa censura, occorre esaminare i rispettivi poteri della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell' ambito della gestione del contingente di importazione di banane.
29 Ai sensi dell' art. 155, quarto trattino, del Trattato, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune la [OSCURATO:PERSONA] esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l' attuazione delle norme da esso stabilite. Il regolamento del Consiglio conferisce alla [OSCURATO:PERSONA], all' art. 20, il compito di adottare le modalità d' attuazione del titolo IV del regolamento precisandone alcune.
30 Per giurisprudenza consolidata, dal contesto del Trattato nel quale l' art. 155 dev' essere considerato, nonché dalle esigenze concrete, risulta che la nozione di attuazione dev' essere interpretata in senso lato. Poiché solo la [OSCURATO:PERSONA] è in grado di seguire costantemente ed attentamente l' andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla [OSCURATO:PERSONA] ampi poteri. Di conseguenza, i limiti della competenza di questa devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell' organizzazione di mercato (v. sentenza 29 giugno 1989, causa 22/88, Vreugdenhil e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2049, punto 16, e giurisprudenza citata).
31 Pertanto, la Corte ha dichiarato che in materia di agricoltura la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per l' attuazione della disciplina di base, purché essi non siano contrastanti con tale disciplina o con le norme d' attuazione stabilite dal Consiglio (sentenza 15 maggio 1984, causa 121/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2039, punto 13).
32 Da quanto precede emerge che il dettato dell' art. 20 del regolamento del Consiglio non vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare modalità d' attuazione le quali, benché non espressamente previste da tale disposizione, siano necessarie al funzionamento del regime d' importazione.
33 Infatti, la necessità di ottenere la parità di trattamento di tutti gli operatori economici in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e di garantire il funzionamento del regime di importazione sulla scorta di dati corretti implica che la [OSCURATO:PERSONA], responsabile della gestione dell' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, può prendere provvedimenti per impedire i doppi conteggi di quantitativi di riferimento all' atto della determinazione del coefficiente di riduzione.
34 Nell' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, agli [OSCURATO:PERSONA] membri non è stato conferito, né da parte del Consiglio né da parte della [OSCURATO:PERSONA], un potere di decisione per la gestione del contingente di importazione, ma sono tenuti ad assumere talune funzioni tecniche per conto e sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA].
35 Dal sedicesimo 'considerando' del regolamento del Consiglio risulta infatti che, tenuto conto delle strutture di distribuzione, il censimento degli operatori e la definizione dei quantitativi smerciati da utilizzare come riferimento per il rilascio dei titoli devono essere effettuati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in base a modalità e criteri adottati dalla [OSCURATO:PERSONA].
36 [OSCURATO:PERSONA] stessa logica, l' art. 19, n. 1, ultimo comma, del regolamento del Consiglio prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri compilano l' elenco degli operatori e stabiliscono il quantitativo medio di banane che ogni operatore ha venduto negli ultimi tre anni per cui vi sono dati disponibili.
37 Tale funzione degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella raccolta e nella trasmissione dei dati non può però impedire alla [OSCURATO:PERSONA], incaricata della gestione quotidiana dell' organizzazione comune dei mercati, di controllarne l' esattezza e di correggerli qualora risulti che doppi conteggi rischino di alterare la base del regime di importazione.
38 Questa conclusione non è inficiata dalla sentenza 20 gennaio 1993, cause riunite C-106/90, C-317/90 e C-129/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-209, punto 40), in cui la Corte ha dichiarato che la necessità di una gestione comunitaria non implica che la [OSCURATO:PERSONA] debba necessariamente poter correggere, in singoli casi, decisioni errate adottate dalle autorità nazionali nell' ambito di detta gestione, poiché l' osservanza delle norme comuni e la loro applicazione uniforme, in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità, possono essere garantite mediante il procedimento per inadempimento contemplato dall' art. 169 del Trattato CE, oppure nell' ambito dei procedimenti giurisdizionali promossi dinanzi ai giudici nazionali, che possono avvalersi del procedimento di cui all' art. 177 del Trattato.
39 Infatti, la Corte ha rilevato in quella sentenza che le istituzioni comunitarie avevano istituito un regime di gestione decentralizzata fondato su una suddivisione dei compiti e dei poteri fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punti 36 e 39).
40 Ora, come si desume dalle considerazioni precedenti, l' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana non è fondata su una gestione decentralizzata del contingente doganale relativamente alla quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano un potere decisionale.
41 Alla luce di quanto sopra, la censura di incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] va dichiarata infondata.
42 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] addebita poi alla [OSCURATO:PERSONA] di aver trasgredito il principio di parità di trattamento riducendo i quantitativi di riferimento di taluni [OSCURATO:PERSONA] membri senza correggere nei dati degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri i doppi conteggi che, stando alle statistiche Eurostat, vi si trovavano inevitabilmente.
43 [OSCURATO:PERSONA] ammette che vi devono essere doppi conteggi in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, ma osserva che per esigenze tecniche non è stata in grado di identificarne l' origine.
44 Si deve rilevare in primo luogo che la censura mossa dal ricorrente non è precisa. Infatti, benché la [OSCURATO:PERSONA] non contesti l' esistenza di eventuali doppi conteggi in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, il ricorrente non è stato in grado di addurre casi in cui gli operatori economici olandesi hanno subito un trattamento diverso da quello degli operatori di altri [OSCURATO:PERSONA] membri che si trovavano nella stessa situazione.
45 Occorre poi sottolineare che il ricorrente non può criticare la [OSCURATO:PERSONA] per aver effettuato le necessarie rettifiche non appena ha avuto conoscenza dei doppi conteggi solo perché non è stata in grado di accertare o identificare altri casi di applicazione erronea della disciplina o abusi verificatisi in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
46 Ne consegue che neppure questa censura è fondata e che il secondo motivo va respinto nel suo complesso.
Sul terzo motivo d' annullamento
47 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene infine che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato le forme prescritte 'ad substantiam' in quanto ha omesso di inserire nei 'considerando' del regolamento impugnato un' adeguata motivazione relativamente alla base delle riduzioni effettuate. Il ricorrente aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] è quindi venuta meno all' obbligo di leale collaborazione con gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
48 Da una giurisprudenza costante risulta che la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato CE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' istituzione da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo (v. sentenza 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3411, punto 19).
49 Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l' accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all' art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-395, punto 16, e giurisprudenza citata).
50 Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono stati strettamente associati al procedimento di elaborazione dell' atto controverso e conoscevano pertanto il contesto in cui è stato emanato (v. sentenza 22 giugno 1993, causa C-54/91, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3399).
51 A questo proposito si deve rilevare che il regolamento impugnato tiene conto, al quinto e sesto 'considerando' , di doppi conteggi che la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato nonché della necessità di effettuare riduzioni per evitare rilevanti disparità di trattamento, pregiudizievoli e difficilmente riparabili per taluni operatori, nonché per prevenire perturbazioni del regime del contingente doganale.
52 Va aggiunto che la questione dell' interpretazione dell' art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento d' attuazione è stata più volte discussa fra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità olandesi e che l' interpretazione da essa adottata è stata comunicata in modo specifico agli [OSCURATO:PERSONA] membri il 9 settembre 1993.
53 Pertanto anche il terzo motivo va disatteso.
54 Alla luce di quanto precede il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
55 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.