CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20212/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ECRETO Sul ricorso ricorso iscritto al n. 12821/14 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ai fini de/procedimento in Roma, via Paisiello n. 15, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 564/15/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, pronunciata con riferimento agli avvisi di accertamento nn. TVF011005026/2011 - TVF011005037/2011 - TVF011005053/2011; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 20/10/2017 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comunichi. Roma, 20/‘ 2 2_ DE;-:[OSCURATO:PERSONA] G i U Il Presiylent7 .._CANCEL