CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 30279/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in Oggetto: credito iva – quadro RX – istanze rimborso Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 202/03/20 depositata in data 21/05/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente in fallimento ricorreva avverso un provvedimento di diniego di rimborso IVA notificato dall’Ufficio per l’anno 2010; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata in appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la curatela resiste con controricorso e ha depositato memoria; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 21 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto sufficiente ai fini della tempestività del rimborso l’esposizione del credito iva in dichiarazione nel rigo RX della dichiarazione dell’anno 2010, che invece non ha natura di istanza di rimborso; pertanto, la presentazione di istanza di rimborso nel 2017 risulta tardiva in quanto trova applicazione il termine biennale di cui all’art. 21 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992, nel presente caso decorso all’atto della presentazione della ridetta istanza risalente appunto al 2017; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - il motivo è infondato, alla luce della giurisprud enza di questa Corte, del tutto costante e ferma nel ritenere (Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 32424 del 11/12/2019 ; Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27828 del 31/10/2018 ; Cass. Sez.5, Sentenza n. 19115 del 28/09/2016) che i n tema di I VA, l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, ove si tratti di istanza di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale, non a quello biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale; - il ricorso è quindi rigettato; - la soccombenza regola le spese; - non vi sono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari in quanto parte soccombente è Amministrazione dello Stato; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed Iva di legge che pone a carico di parte so