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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05942/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 14/01/2021, confermava la sentenza emessa in data 04/06/2019 dal Tribunale di Enna, con la quale SOTERA Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di usura aggravata e di autoriciclaggio in danno di TROVATO Giuseppe.

Propone ricorso per cassazione il SOTERA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per essersi la Corte d'Appello limitata a richiamare integralmente per relationem la sentenza di primo grado, omettendo di rispondere alle specifiche censure prospettate dall'appellante.

In secondo luogo, il ricorrente deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente nullità della sentenza, in quanto, nonostante nel capo di imputazione risultasse quale persona offesa il solo TROVATO Giuseppe, in entrambi i gradi di giudizio venivano ritenute persone offese anche TROVATO Salvatore e SCUDERI Concetta.

Si deduce, inoltre, travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla mancata valorizzazione delle dichiarazioni del TROVATO Giuseppe e della SCUDERI Concetta.

Il ricorrente censura, infine, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti legali del reato di autoriciclaggio.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, occorre precisare che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata.» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01).

Nella specie, il ricorrente si è limitato a dolersi - in termini del tutto generici -dell'assenza "di specificità e di criticità" della motivazione della sentenza impugnata.

A ciò si aggiunga che il giudice di appello, peraltro, oltre a richiamare la motivazione del Tribunale di Enna, ha risposto con motivazione logica e condivisibile a tutte le doglianze sollevate dal SOTERA (v. in particolare pagg. 5 segg. della sentenza impugnata).

Gli altri tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto reiterativi: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B. Rv. 281521 - 01).

Con riguardo al secondo motivo di doglianza, occorre altresì precisare che dalla lettura delle pronunce di merito emerge chiaramente che, al di là di riferimenti atecnici ai genitori quali persone offese, l'unica persona offesa è il TROVATO Giuseppe.

Entrambi i giudici hanno, infatti, evidenziato che tutti gli assegni sequestrati sono risultati tratti dal conto corrente intestato allo stesso, il quale non solo era l'unico titolare della macelleria ma anche intestatario unico del relativo conto corrente bancario (v. pp. 5 e 6 della sentenza di primo grado e p. 5 della sentenza di appello).

Riguardo all'asserito travisamento delle prove dichiarative, occorre preliminarmente sottolineare il consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.» (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280117 - 01).

Nel caso di specie, il ricorrente, nel fornire una lettura parcellizzata del compendio probatorio (che omette di considerare che oltre alle dichiarazioni dei congiunti del TROVATO, vi sono anche le intercettazioni e le videoriprese), non si è confrontato con la motivazione fornita dalla Corte d'Appello, secondo la quale la contraddittorietà di alcune dichiarazioni rese dai suddetti testi dipendeva dall'iniziale reticenza ed omertà della madre e del padre, il quale ultimo, però, in un secondo momento, aveva ammesso "forzatamente" la corresponsione da parte del figlio di somme di denaro superiori al tasso medio praticato per operazioni similari in favore del SOTERA.

Quanto all'ultimo motivo, il ricorrente non si è confrontato affatto con gli argomenti delle sentenze di merito, alla stregua dei quali il delitto di autoriciclaggio deve ritenersi sussistente in quanto, da una parte, risulta certamente provato il delitto presupposto di usura e, d'altra parte, la ricezione di assegni anziché di denaro contante, da parte del SOTERA, è pienamente compatibile con la sua volontà di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di quanto consegnatogli dal TROVATO.

Come correttamente rilevato dal Tribunale di Enna, infatti, tale intento veniva perseguito attraverso l'intestazione a terzi degli assegni, che il ricorrente riceveva privi dell'indicazione del beneficiario (in particolare gli assegni sono risultati intestati non all'imputato ma a GIANCRECO Nunzio, soggetto terzo del tutto estraneo al rapporto usuraio - v. pp. 9 e 16 della sentenza del Tribunale di Enna).

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/12/2021 /-? [OSCURATO:PERSONA] re Estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 14/01/2021, confermava la sentenza emessa in data 04/06/2019 dal Tribunale di Enna, con la quale SOTERA Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di usura aggravata e di autoriciclaggio in danno di TROVATO Giuseppe. Propone ricorso per cassazione il SOTERA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per essersi la Corte d'Appello limitata a richiamare integralmente per relationem la sentenza di primo grado, omettendo di rispondere alle specifiche censure prospettate dall'appellante. In secondo luogo, il ricorrente deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente nullità della sentenza, in quanto, nonostante nel capo di imputazione risultasse quale persona offesa il solo TROVATO Giuseppe, in entrambi i gradi di giudizio venivano ritenute persone offese anche TROVATO Salvatore e SCUDERI Concetta. Si deduce, inoltre, travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla mancata valorizzazione delle dichiarazioni del TROVATO Giuseppe e della SCUDERI Concetta. Il ricorrente censura, infine, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti legali del reato di autoriciclaggio. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, occorre precisare che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata.» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01). Nella specie, il ricorrente si è limitato a dolersi - in termini del tutto generici -dell'assenza "di specificità e di criticità" della motivazione della sentenza impugnata. A ciò si aggiunga che il giudice di appello, peraltro, oltre a richiamare la motivazione del Tribunale di Enna, ha risposto con motivazione logica e condivisibile a tutte le doglianze sollevate dal SOTERA (v. in particolare pagg. 5 segg. della sentenza impugnata). Gli altri tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto reiterativi: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B. Rv. 281521 - 01). Con riguardo al secondo motivo di doglianza, occorre altresì precisare che dalla lettura delle pronunce di merito emerge chiaramente che, al di là di riferimenti atecnici ai genitori quali persone offese, l'unica persona offesa è il TROVATO Giuseppe. Entrambi i giudici hanno, infatti, evidenziato che tutti gli assegni sequestrati sono risultati tratti dal conto corrente intestato allo stesso, il quale non solo era l'unico titolare della macelleria ma anche intestatario unico del relativo conto corrente bancario (v. pp. 5 e 6 della sentenza di primo grado e p. 5 della sentenza di appello). Riguardo all'asserito travisamento delle prove dichiarative, occorre preliminarmente sottolineare il consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.» (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280117 - 01). Nel caso di specie, il ricorrente, nel fornire una lettura parcellizzata del compendio probatorio (che omette di considerare che oltre alle dichiarazioni dei congiunti del TROVATO, vi sono anche le intercettazioni e le videoriprese), non si è confrontato con la motivazione fornita dalla Corte d'Appello, secondo la quale la contraddittorietà di alcune dichiarazioni rese dai suddetti testi dipendeva dall'iniziale reticenza ed omertà della madre e del padre, il quale ultimo, però, in un secondo momento, aveva ammesso "forzatamente" la corresponsione da parte del figlio di somme di denaro superiori al tasso medio praticato per operazioni similari in favore del SOTERA. Quanto all'ultimo motivo, il ricorrente non si è confrontato affatto con gli argomenti delle sentenze di merito, alla stregua dei quali il delitto di autoriciclaggio deve ritenersi sussistente in quanto, da una parte, risulta certamente provato il delitto presupposto di usura e, d'altra parte, la ricezione di assegni anziché di denaro contante, da parte del SOTERA, è pienamente compatibile con la sua volontà di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di quanto consegnatogli dal TROVATO. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Enna, infatti, tale intento veniva perseguito attraverso l'intestazione a terzi degli assegni, che il ricorrente riceveva privi dell'indicazione del beneficiario (in particolare gli assegni sono risultati intestati non all'imputato ma a GIANCRECO Nunzio, soggetto terzo del tutto estraneo al rapporto usuraio - v. pp. 9 e 16 della sentenza del Tribunale di Enna). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 /-? [OSCURATO:PERSONA] re Estensor
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