CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 08632/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9048-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Ruffini n. 2/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro Ministero degli a ffari e steri e d ella c ooperazione i nternazionale , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma,via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4507/2017 della Corte d’appello di R oma , depositata il 02/01/2018 R.G.N. 1125/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la condanna del Ministero degli affari esteri al risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato conferimento di un incarico di missione di lunga durata in Liberia, Oggetto Lavoro pubblico - risarcimento da perdita di chance per mancato conferimento di incarico R.G.N.9048/2018 Cron. Rep. Ud.22/02/2024 CC danno quantificatonella misura di euro 141.937, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori; 2. per quel che rileva nella presente sede, la Corte territoriale ha preliminarmente ricostruito la vicenda processuale come segue. Con ricorso in riassunzione, a seguito di sentenza della Corte di cassazione che – adita con regolamento di giurisdizione – aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, l’ing. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere stato illegittimamente pretermesso nella procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di lunga missione in Liberia di cui all’avviso n. 20 del 3 gennaio 2008. In particolare, il ricorrente sosteneva che il Ministero degli affari esterinutrisse nei suoi confronti un concreto pregiudizio per pregresse situazioni di conflittualità (culminate nel licenziamento intimato nel marzo 1994e poi dichiarato illegittimo perché connesso a motivi sindacali), tanto da precludergli l’assegnazione di qualsiasi incarico, come era avve nuto ne lla procedura di selezione per la missione in Libano, di cui all’avvison. 10 del 2008, annullata proprio allorché esso ricorrente era risultato primo nella graduatoria per merito. L’operato del Ministero era censurato anche sul piano del mancato rispetto delle regole proceduralipreviste per la selezione e segnatamente: era mancata una effettiva comparazionetra i candidati ritenuti idonei all’incarico; non erano stati applicati i punteggi prestabiliti nell’avviso di incarico; la relazione dell’esperto dell’[OSCURATO:PERSONA] (U.T.C.) non conteneva una proposta del nominativo da selezionare, necessaria ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 177 del 1988 perché il [OSCURATO:PERSONA] potesse approvare il nominativo da inviare in missione; era mancato il controllo da parte della Commissione incarichi, mai istituita; la candidata prescelta, arch. Reggi, era stata supervalutata, mentre non erano stati valutati i requisiti preferenziali posseduti da esso ricorrente.In base a tali prospettazioni, il ricorrente configurava la propria posizione come di interesse legittimo di diritto privato exart. 2907 cod. civ. al corretto svolgimento e perfezionamento del procedimento selettivo, per violazione degli obblighi sorti da contatto procedimentale qualificato, tale da ingenerare un obiettivo affidamento, idoneo a fondare la domanda risarcitoria, formulata in termini di perdita di chance di conseguire l’incarico, avanzata nella misura del cento per cento oppure,in via subordinata, del cinquanta per cento . Il Tribunale adito in riassunzione , ritenuta la natura privatistica dei rapporti di lavoro contratti ai sensi della legge n. 49 del 1987– con conseguente esclusione di atti amministrativi ad evidenza pubblica e quindi anche di un concorso pubblico per l’assunzione al lavoro– ha ritenuto infondata la pretesa per inapplicabilità della legge n. 241 del 1990,essendo rimasta senza riscontri oggettivi l’affermazione circa i pregiudizi che avrebbero indotto l’amministrazione apretermettere la posizione del ricorrente, esclusa la configurabilità nella specie di un’ipotesi di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. per non essere stato stipulato alcun contratto fra le partied esclusa altresì la risarcibilità del danno da perdita di chance, avuto riguardo al valore meramente consultivo della procedura di selezione relativa all’avviso di incarico ed alla natura politica della delibera del Comitato di direzione, in difetto di deduzione di danni invocabili ai sensi dell’art.1337 cod. civ. in termini di rifiuto di altre opportunità lavorative per partecipare alla selezione ovvero di costi assunti per la preparazione dell’incarico; 2.1. c osì ricostruita la pregressa vicenda processuale, la Corte d’appello ha ritenuto che l’incarico in contestazione – disciplinato ratione temporis dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 – andava configurato come contratto di lavoro a tempo determinato di natura privata, in assenza di connotazioni pubblicistiche, sicché la posizione dell’ente datore di lavoro era assimilabile a quella dell’imprenditore mentre quella de l privato eventualmente lesa doveva essere qualificata come interesse legittimo ex art. 2907 cod. civ., con devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, la conformità alla legge del comportamento dell’amministrazione doveva essere valutata esclusivamente secondo i parametri utilizzati per i privati datori di lavoro, con conseguente infondatezza delle deduzioni del lavoratore proposte in applicazione della legge n. 241 del 1990. In base a tale premessa, dopo aver analiticamente ricostruito la disciplina prevista per l’affidamento dell’incarico, anche ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 1988 n. 177, contenente il regolamento di esecuzione della legge n. 49 del 1987, la Corte di merito, dopo aver chiarito preliminarmente che, benché non si versasse in ipotesi di concorso né risultassero applicabili i criteri di comparazione che presuppongono lo svolgimento di prove selettive, sussisteva comunque l’obbligo per l’amministrazione di conformarsi alle regole del procedimento ed ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, oltre che di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, ha osservato che la selezione dei candidati alla missione in Liberia – per l a quale era richiesta la figura professionale di un ingegnere edile o di un architetto– risultava conforme alla procedura normativa siccome ricostruita: infatti, nella nota del funzionario preposto all’U.T.C. del 27 gennaio 2009 era stato precisato che, nella valutazione dei pareri relativi alle quindici candidature pervenute, la segreteria del [OSCURATO:PERSONA] (GSEsp)aveva proceduto a un esame preliminare dei curricula sulla base dei requisiti richiesti nell’avviso, con l’esclusione di otto candidati ritenuti non idonei e sei candidati ritenuti non idonei per un solo requisito obbligatorio richiesto; nel verbale del 2 febbraio 2009 sottoscritto dall’esperto U.T.C. risultava per ogni candidato evidenziata l’analisi svolta circa l’esperienza del candidato nell’ambito della cooperazione internazionale, la conoscenza delle procedure della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, la pregressa partecipazione a progetti sanitari seguiti dall’area tematica interessata; la valutazione delle domande sulla base della relazione dell’esperto U.T.C. er a stata sottoposta al GSEsp che, come risultavadal verbale del 9 marzo 2009, aveva selezionato per l’incarico la candidata Reggi e come candidato di riserva Baio.In esito a tale compiuto argomentare, la Corte romana ha ritenuto conclusivamente che, se è vero che non erano stati r iportati per ciascun candidato i punteggi assegnati per i requisiti preferenziali (come pure previsto nella comunicazione di servizio n. 20 del 3 settembre 2008), i requisiti trovavano comunque analitico riscontro nella valutazione delle singole candidature elaborate dall’esperto U.T.C., che tenevano conto dei requisiti preferenziali e dei risultati delle pregresse esperienze lavorative dei candidati in analoghe missioni, riportando una comparazione dei singoli candidati, sicché venivano in rilievo valutazioni che non presentavano elementi di irrazionalità ed erano idonee a selezionare, nel rispetto dei requisiti richiesti dall’avviso, la specifica esperienza necessaria per la missione ed il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico ; t ali valutazioni superavano la necessità di esaminare le ulteriori questioni, ivi compresa la sussistenza di un pregiudizio nei confronti del lavoratore, escludendo la configurabilità di un comportamento illegittimo dell’amministrazione nella selezione dei candidati, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria per perdita di chance, rispetto alla quale, in ogni caso, non risultavano contenute nel ricorso introduttivo del giudizio idonee allegazioni in ordine alla probabilità dell’ing. Fagotto di risultare destinatario dell’incarico rispetto agli altri candidati idonei, avuto anche riguardo alla discrezionalità riservata all’amministrazione nella valutazione delle specifiche professionalità richieste per l’incarico di missione; 3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione PierLuigi Fagotto articolando quattordici motivi, cui resiste con controricorso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 4. le parti hannodepositato memoria. Ritenuto che: 1.con il primo motivo si deduce la «insanabile contraddizione interna etc.», in relazione aln. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., con violazione o falsa applicazione del n. 4 dell’art. 132 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 111, comma 6, Cost, nonché agli artt. 156, comma 2, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., per vizi di coerenza della motivazione sotto il profilo della irriducibile contraddizione interna, della perplessità, dell’incomprensibilità e/o della mera apparenza; 1.1. il motivo è infondato, considerato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012,il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni fra loro inconcilia bili , o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (così, Cass. Sez. U, 07/04/2014 , n. 8053 , e successive conformi, fra cui Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090); al di al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo”ai fini di una diversa soluzione della controversia (casi ancora Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit., e successive conformi, fra cui, Cass. Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940); 1.2. applicando tali principi al caso di specie, dalla piana lettura della sentenza impugnata emerge all’evidenza che non è ravvisabile alcuna intima contraddizione interna, incomprensibilità o mera apparenza della motivazione addotta dalla Corte territoriale, che, per come sopra sintetizzato, ha sviluppato un’ampia argomentazione sulla base di una completa ricostruzione della vicenda processuale, per poi esaminare i profili di doglianza in base a puntuale illustrazione della disciplina di riferimento; sicché le censure sviluppate nel motivo non colgono nel segno rispetto ai limiti di residua sindacabilità della motivazione; 2. con il secondo motivo si prospetta, in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., l’omesso esame di mancati controlli che sull’operato del GSEsp avrebbero dovuto essere effettuati dalla Commissione incarichi; 3. con il terzo motivo, sempre proposto in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si censura l’omesso esame della dedotta incompetenza del valutatore, che era un medico, mentre per la selezione relativa all’incarico in Liberia andava selezionato un ingegnere o un architetto, considerato che neppure i componenti del GSEsp eranocompetenti nel settore delle opere civili ; 4. con il quarto motivo, pure prospettato in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si deduce l’omesso esame delladelibera CD.104/1987 resa dal competente Comitato direzionale, ove si prescrive sia la valutazione comparativa tra tutti i candidati, sia la preferenza da accordare ai candidati che (come il ricorrente) avevano già superato il procedimento selettivo per l’assunzione ad esperto U.T.C. ex art. 12 della legge n. 49 del 1987; 5. con il quinto motivo, ancora dedotto in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si prospetta l’omesso esame del par. 5, punto 2.3 , dell’Ods.2/2000, cioè della norma di autoregolamentazione, che limitando la discrezionalità di scelta, imponeva al GSEspl’obbligo di sufficiente e congrua motivazione, al pari di quanto prescritto dall’art.3 della legge n. 241 del 1990 per la motivazione dell’atto amministrativo in senso tecnico; 6. con il sesto motivo, pure proposto in relazione al n. 5 dell’art.360, comma 1, cod. proc. civ., si deduce l’omesso esame della mancata valutazione comparativa per ciascun candidato e per ciascuno dei requisiti preferenziali; 7. con il settimo motivo, ancora dedotto in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si censura l’omesso esame delle allegazioni sulla chance di essere selezionato per l’assegnazione dell’incarico n. 20/Liberia; 8. con l’ottavo motivo, pure prospettato in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., si deduce l’omesso esame dell’autorità invocata in relazione alla sentenza n.9320 del 2014 resa inter partes dal Tribunale di Roma e concernente analoghi incarichi di lunghe missioni all’estero; 9. il nono motivo, ancora dedotto in relazione al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., prospetta l’omesso esame del dedotto pregiudizio ai danni del ricorrente, con conseguente pretermissione nell’assegnazione dell’incarico n. 20/Liberia; 9.1. i motivi dal secondo al nono, che occorre valutare complessivamente in quanto tutti proposti ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili, per la configurabilità, nella specie, dell’ipotesi di cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis; 9.2. infatti, contrariamente a quanto assume parte ricorrente in sede di memoria, il giudice di primo grado non si è limitato a disattendere la domanda per difetto di allegazione dei danni da perdita di chance, così come il giudice di appello non ha respinto la domanda unicamente sotto il (differente) profilo della mancata allegazione di elementi probabilistici idonei a identificare la perdita di una concreta chance. E, invero, la lettura della sentenza impugnata, siccome sopra sintetizzata, evidenzia che l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di entrambi i gradi in ordine alla selezione per il conferimento dell’incarico in questione, in base alla pur convergente riconosciuta natura privatistica del procedimento, è sostanzialmente sovrapponibile nel giungere ad escludere la fondatezza delle doglianze espresse dal ricorrente in ordine alla regolarità della procedura ed alla legittimità del comportamento tenuto dall’amministrazione, anche rispetto ai profili di pregiudizio lamentati dall’ing. Fagotti e rimasti, nella valutazione in fatto compiuta in sede di merito, privi di adeguato riscontro e comunque superati. Pertanto, le decisioni assunte nei gradi di merito risultano fondate sul medesimo iterlogico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, con conseguente inammissibilità dellecensure di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., a ciò non ostandovi che il giudice 9 d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (così Cass. Sez. 6 - 2, 09/03/2022, n. 7724); 9.3. né risulta pertinente, sul punto, il richiamo al precedente reso da questa Corte inter partes ( Cass. Sez. L, 05/12/2023, n. 33964), sviluppato nella memoria a sostegno della fondatezza del presente ricorso, considerato che in quella fattispecie è stata esclusa la configurabilità dell’ipotesi di cd. doppia conforme proprio per l’apprezzata insussistenza di conformità di rationes decidendi e di decisione fondata sull’accertamento dei medesimi fatti sostanziali, dovendosi per fatto intendere quello riguardante le vicende storiche delle situazioni sostanziali dedotte e non come riguardante profili tali da sollecitare la disamina di circostanze meramente processuali, ad es. sull’allegazione o la prova. In effetti, per come si evince dalla narrativa della sentenza impugnata, nel caso esaminato in detta pronuncia – relativo alla procedura di incarico in Libano, nell’ambito della quale l’ing. Fagotto era stato interpellato quale candidato di maggior punteggio nelle valutazioni tecniche, senza tuttavia poter ottenere l’incarico in quanto la procedura era stata annullata– la domanda era stata disattesa in primo grado per difetto di allegazione dei danni da perdita di chance, cioè come concreti pregiudizi consequenziali subiti, ed in secondo grado p er difetto di allegazione degli elementi probabilistici idonei ad identificare la perdita di una concreta chance, con ciò già escludendosi la configurabilità dell’ipotesi della decisione sulla base dell’accertamento dei medesimi fatti sostanziali; più specificamente, in quel caso la Corte territoriale ha ritenuto di non affrontare il tema della legittimità o meno dell’annullamento della procedura e neppure le questioni sui comportamenti discriminatori denunciati dal ricorrente, arrestandosi alla valutazione circa la mancata allegazione e prova della probabilità di vittoria, escludendo la configurabilità di alcun legittimo affidamento in quanto la commissione mantenuta piena discrezionalità nella valutazione dei candidati.Tanto chiarito, risulta evidente il divergente percorso argomentativo seguito in quel procedimento dalle due decisioni di merito rispetto a quelle assunte nel caso oggi in esame, nel quale, come detto, i giudici di entrambi i gradi non si sono limitatia rilevare la carenza, sul piano delle allegazioni e del compendio probatorio, della domanda risarcitoria, ma hanno ricostruito la vicenda per convergere nel giudizio di infondatezza delle censure mosse all’operato dell’amministrazione. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità delle doglianze esposte nei motivi dal secondo al nono; 10. con il decimo motivo si deduce la violazione degli artt. 115, comma 1, cod. proc. civ. e 2729, comma 1, cod. civ., o la loro falsa applicazione, in relazione al n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., per essere state violate o comunque mal applicate le relative norme processuali in materia probatoria; 10.1. anche tale censura non si sottrae alla valutazione di inammissibilità, in quanto dietro lo schema della violazione processuale si mira in realtà a censurare la ricostruzione fattuale ed il governo delle prove operati dal giudice di merito (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505, che ha ribadito il principio per cui il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione), proponendo un’inammissibile lettura alternativa degli atti e delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.Peraltro, con specifico riferimento al vizio denunciato in rubrica, occorre evidenziare che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (così Cass. Sez. 6 -2, 12/10/2021, n. 27847), censura nella specie preclusa in ragione della cd. doppia conforme; 11. con l’undicesimo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218 e 2697, comma 2, cod. civ., o loro falsa applicazione, in relazione al n. 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., rispettivamente per non avere sussunto il caso di specie sotto l’art. 1218 cod. civ., e per avere posto a carico del ricorrente oneri probatori che ricadono sul datore di lavoro circa la correttezza della sua obbligazione procedimentale; 11.1. il motivo è infondato, posto che la Corte territoriale non ha erroneamente posto a carico del ricorrente l’onere della prova ma ha positivamente escluso– in base alla ricostruzione dei fatti compiuta – che potessero ravvisarsi irregolarità nella procedura di selezione ovvero addebiti in capo all’amministrazione; 12. con il dodicesimo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione al n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., in quanto nella sentenza impugnata manca la pronuncia su specifiche violazioni eccepite; 12.1. la censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata, ampiamente motivata in relazione ai profili di doglianza, per come sopra sintetizzato ed esposto anche in riferimento al primo motivo, attinge sicuramente la soglia del minimo costituzionale (fra tutte, Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053), sicché non è configurabile il dedotto vizio riferito ad alcune specifiche violazioni, comunque complessivamente esaminate e valutate dalla Corte territoriale; 13. con il tredicesimo motivo si prospetta l’illogicità manifesta e incomprensibilità, in relazione al n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., con violazione o falsa applicazione del n.4 dell’art. 132 cod. proc. civ., e in riferimento all’art. 111, comma 6, Cost., nonché agli artt. 156, comma 2, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto nella sentenza impugnata è stato reso un ragionamento purchessia e non un ragionamento osservante le regole della logica e d’esperienza, rendendo una motivazione incomprensibile perché non se ne capisce la ratio decidendi; 14. infine, con il quattordicesimo motivo si deduce il vizio di motivazione apparente, in relazione al n. 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., con violazione o falsa applicazione del n. 4 dell’art. 132 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 111, comma 6, Cost. e all’artt. 156, comma 2, cod. proc. civ., perché trattasi di motivazione recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento; 14.1. il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo, che vanno considerati unitariamente in quanto intesi a sollecitare un ulteriore sindacato sulla motivazione, sono infondati, per le medesime ragioni già evidenziate in relazione al primo motivocon riferimento ai limiti che ormai siffatte doglianze incontrano nel giudizio in cassazione; 15. in definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, oltre alle spese prenotate a debito; 16. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000,00 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 1