CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39427/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2019, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per concorso — con il fratello — in tentato furto aggravato di carburante. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità concorsuale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia i medesimi vizi quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile siccome versato in fatto ed aspecifico, giacché propone una propria ricostruzione dei fatti, peraltro trascurando il ragionamento probatorio della Corte territoriale, che ha chiarito come le circostanze in cui il fratello del prevenuto è stato sorpreso a prelevare carburante da un'autovettura e la presenza di attrezzatura atta allo scopo, sia utilizzata dal predetto sia ancora nell'autovettura, evidenziano come la presenza del ricorrente all'interno del veicolo con cui t due erano giunti sul posto fosse consapevole e non si limitasse ad un contegno meramente passivo, ma fosse consapevolmente diretta a fornire copertura all'azione del complice. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile soprattutto perché aspecifico e manifestamente infondato, in quanto non contrasta puntualmente le argomentazioni della Corte territoriale, che ha correttamente collegato al danno cagionato all'autovettura (che era stata forzata) l'impossibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il Giudice, nel vagliare l'applicabilità dell'anzidetta attenuante, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 ; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914, in tema di ricettazione). 3. Il terzo motivo di ricorso — riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale (in particolare, rileva il riferimento ai precedenti penali) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 sette