CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 13/10/2017 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 840 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in generale, all'entità della pena, [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Pronunciandosi sulla stessa questione qui riprodotta, infatti, la Corte ha steso una motivazione del tutto adeguata, logica e priva di vizi, con la quale è stata sottolineata l'assenza di qualunque elemento per giustificare le circostanze attenuanti generiche; la negativa personalità del Ceesay, peraltro, è stata ricavata anche dallo stato di detenzione per altra causa, al tempo della pronuncia di appello, così emergendo ulteriormente la mancanza di argomenti positivi nell'ottica delle attenuanti richieste. A conclusioni difformi, peraltro, non può condurre il contenuto del ricorso, che richiama argomenti di puro merito, quindi inammissibili, come le condizioni sociali e di vita dell'imputato. 5. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 Il C nsigliere estensore 7io [OSCURATO:PERSONA] DEPOS!TATO !N CAN L