CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 22912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3419/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] G. Mercalli 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore -intimata- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA 3425/2014depositata il 25/06/2014 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso la cartella esattoriale n. 0682010006675629, per imposta di registro relativa all’anno 2007, notificata a parte ricorrente il 10.2.2010. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 119/42/13, accoglieva il ricorso presentato dai contribuenti. L’Ufficio proponeva appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia che, con sentenza n. 3425/24/14, accoglieva il gravame dichiarando inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento, per tardività. I contribuenti hanno proposto ricor so per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c. Con memoria, pervenuta in cancelleria in data 11.10.2021, i ricorrenti hanno comunicato che è intervenuto tra le parti un accordo transattivo, pertanto hanno rinunciato alle domande proposte con ricorso e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con ordinanza resa in esito alla udienza del 21 ottobre 2021, il Collegio invitava le ricorrenti a depositare copia della transazione. Le ricorrenti depositavano i documenti relativi alla adesione agevolata con allegata quietanza di versamento delle cinque rate in cui è stato frazionato il pagamento. Ciò premesso, ritenuto che le ricorrenti, oltre ad avere ottemperato a quanto richiesto con l’ordinanza del 21 ottobre 2021, hanno rinunciato al ricorso e che nulla ha opposto l’Agenzia delle entrate, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione da parte dell’Agenzia. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio . Rom