CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accogliento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 7 luglio 2021 la Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del rinvio da questa Corte di cassazione (sent. n. 23072 del 2020), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] - in concorso con altri soggetti già giudicati - determinando la pena in anni sette di reclusione (già ridotta per la originaria scelta del rito). 1.1 La sequenza processuale, in punto di decisioni emesse, è alquanto complessa e può essere così sintetizzata : a) dopo l'affermazione di responsabilità in primo grado (per concorso anomalo in tentato omicidio) il Laurendi veniva assolto dalla Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA] in secondo grado con sentenza del 7 giugno 2017; b) questa Corte di cassazione con una prima decisione rescindente (n. 57951 del 2018) ha accolto il ricorso della parte pubblica, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Messina; e) in sede di primo rinvio, la Corte messinese - con sentenza del 9.4.2019 - riteneva il Laurendi concorrente nel tentativo di omicidio, con condanna alla pena di anni sette di reclusione; d) la decisione da ultimo citata è stata annullata con rinvio da questa Corte con la citata sentenza n. 23072 del 2020. 1.2 Giova precisare, quanto ai contenuti delle due decisioni emesse da questa Corte di cassazione, che: a) nella prima pronunzia rescindente si afferma, in particolare, che la assoluzione degli imputati dal delitto di tentato omicidio non era stata correttamente argomentata perché si basava sulla formulazione letterale della contestazione (incentrata sulla parte finale della condotta, con esplosione di un colpo di pistola da parte del Surace in direzione del Princi) lì dove il giudice del merito avrebbe dovuto prendere in esame «l'intera condotta tenuta dagli imputati» sin dal momento del loro arrivo nella 'casetta' ove era stato attirato il Princi (ritenuto responsabile dal Surace del furto di un vitello). Sulla base di tale presupposto, si evidenzia che sin dal primo momento il Surace aveva manifestato al Princi la volontà di ucciderlo ed immediatamente avevano fatto ingresso nel luogo i restanti soggetti (tra cui il Laurendi) ed il Princi era stato sottoposto ad un violentissimo pestaggio. L'esplosione finale dei colpi di arma da fuoco da parte del Surace era, dunque, solo un dato di conferma della volontà iniziale di sopprimere il Princi;b) nella seconda pronunzia rescindente, a fronte della intervenuta affermazione di responsabilità del Laurendi, questa Corte ha respinto i motivi di ricorso relativi alla esistenza del «previo accordo» tra tutti gli imputati in riferimento alla spedizione punitiva nei confronti del Princi. Non può essere messa in discussione, perché correttamente argomentata, la esistenza di detto accordo, sicchè il Princi fu vittima di un «agguato organizzato» come ritenuto nella decisione impugnata. Inoltre, viene ritenuta correttamente argomentata la ricostruzione di ciò che avvenne all'interno della casetta. Il pestaggio fu estremamente violento e tutti gli imputati (dunque anche il Laurendi) vi presero parte attivamente, senza alcuna forma di desistenza e con adesione all'azione collettiva (anche nel momento in cui il Luppino tirò fuori il coltello e il Surace la pistola). Ciò che viene accolto, nell'ambito delle doglianze difensive, è esclusivamente il punto relativo alla valorizzazione, nella decisione allora impugnata, degli accadimenti posteriori (l'esplosione del colpo all'esterno del locale e la soppressione dell'Arimare da parte del Surace), come confermativi della volontà di tutti gli imputati di uccidere il Princi. Ciò perché il Laurendi all'arrivo sulla scena dell'Arimare (mentre il Princi riusciva a liberarsi e a scappare) era rimasto «paralizzato» e tale aspetto non era stato concretamente apprezzato. 2. Tutto ciò premesso, la decisione oggi impugnata esprime le seguenti considerazioni: a) la partecipazione attiva del Laurendi alla prima fase dell'azione, svoltasi all'interno della casetta, è sufficiente a ritenere l'imputato concorrente - ex art.110 cod.pen. - nel tentativo di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] ; b) ciò in rapporto alle stesse modalità dell'azione collettiva, univocamente diretta a cagionare la morte del Princi. Depongono in tal senso non solo la particolare violenza del pestaggio, ma anche l'esortazione del Surace a 'scannare' la vittima, immediatamente recepite dal Luppino che tirò fuori il coltello, durante il pestaggio; c) l'atteggiamento tenuto dal Laurendi nella fase conclusiva, dopo l'arrivo dell'Arimare, non consente in alcun modo di ritenere l'imputato estraneo alla progettualità complessiva ed alla condotta già manifestatasi, del tutto idonea a concretizzare il tentativo di omicidio. 2.1 Ciò posto, la Corte di rinvio esclude la ricorrenza tanto dell'ipotesi attenuata di cui all'art.116 cod.pen. che quella di cui all'art.114 cod.pen. . La pena, in ragione della ritenuta aggravante dei futili motivi, pur con la diminuente processuale, non poteva essere inferiore ad anni 8 (pena minima del tentativo aggravato anni 12), ma la Corte di rinvio la ripropone nella entità di cui alla decisione 'intermedia' (quella del 9 aprile 2019) in ragione del divieto di reformatio in peius. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e plurimi vizi motivazionali. La difesa del Laurendi ripercorre l'iter processuale ed illustra nuovamente gli elementi di prova riguardanti il Laurendi, allo scopo di denunziare illogicità o travisamenti. Si contesta l'esistenza del 'previo accordo' circa l'eliminazione fisica del Princi. Si contesta la 'partecipazione attiva' al pestaggio in danno del Princi, posto che l'intervento del Laurendi era teso a dividere gli antagonisti e, in ogni caso, il Princi non ha mai affermato tutto ciò. Non è stato concretamente apprezzato il rilievo della assoluzione definitiva del Laurendi dalle contestazioni relative alle armi . La Corte di rinvio ha solo in apparenza esaminato la 'clesistenza' del Laurendi manifestatasi nel secondo segmento dell'azione. Al più la punibilità del Laurendi doveva essere arrestata a quel momento (alla fuga del Princi) con derubricazione nel reato di lesioni personali. Inoltre, si riprende il tema del concorso anomalo. Se la prima fase dell'azione dovesse essere ritenuta qualificabile come tentato omicidio, la assenza del previo accordo doveva portare all'applicazione della particolare attenuante de qua. Si ritiene non correttamente argomentata anche l'esclusione del contributo di minima importanza. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. Non sarebbero stati esplicitati in modo espresso i criteri di quantificazione. Non vi è motivazione in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di obiettivi fattori di attenuazione (giovane età ed incensuratezza). 4. Il ricorso è infondato. 4.1 II primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Va rilevato, in particolare, che tutte le doglianze in punto di ricostruzione del fatto si scontrano con i contenuti della decisione rescindente, bene interpretati dalla Corte del rinvio. La decisione rescindente, infatti, ha affermato con assoluta chiarezza che sul primo segmento di condotta (includente il previo accordo, testimoniato dalle modalità e sequenza cronologica dei fatti) nessuna doglianza del Laurendi poteva dirsi fondata. Dunque la riproposizione del tema si scontra con la 'preclusione' derivante dall'avvenuto esame di tali doglianze in sede rescindente e con la conseguente 'delimitazione' dell'oggetto del giudizio di rinvio. 4.2 La ragione dell'annullamento della precedente decisione di condanna va individuata nell'avvenuto utilizzo - a fini di conferma della ricorrenza del dolo omicidiario - anche a carico del Laurendi del successivo 'segmento di condotta', cui lo stesso andava ritenuto estraneo. Ma ciò non consente - in alcun modo - di ridiscutere i punti della decisione coperti dall'avvenuto rigetto dei motivi allora proposti. 4.3 L'oggetto del giudizio di rinvio era dunque rappresentato dalla valutazione 'differenziata' (rispetto al Laurendi) del segmento finale della condotta ed a tale quesito si è attenuto il giudice del rinvio con considerazioni non illogiche né viziate in diritto. In particolare, ed in ciò può dirsi infondata la seconda parte delle doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, la Corte di merito ha ritenuto che il tentato omicidio del Princi è stato 'interamente consumato' all'interno della casetta con il feroce pestaggio durante il quale il Luppino, incitato dal Surace, ebbe ad estrarre il coltello cercando di colpire la vittima. Solo la repentina reazione del Princi evitò che si consumasse l'omicidio . In ciò la decisione di merito non può dirsi illogica, posto che non solo la manifestazione di intenti del Surace ma le stesse modalità dell'azione collettiva (senza alcuna differenza soggettiva di condotta tra gli aggressori) depongono in modo univoco per la volontà di sopprimere la vittima. A- 5 4.4 Trattandosi di una condotta (collettiva) che aveva già raggiunto la consistenza del tentativo consumato, nessun rilievo può essere attribuito alla successiva condotta del Laurendi, così come si è ritenuto in sede di merito. E ciò, è il caso di precisare, non soltanto perché la condotta del Laurendi (nella parte conclusiva) non ha alcuna efficacia di neutralizzazione delle condotte dei concorrenti (si veda, quanto alle azioni collettive, Sez. H n. 22503 del 22.4.2019, rv 275421) ma essenzialmente perché il tentativo era già stato consumato prima della 'repentina fuga' del Princi e per esservi «desistenza» il tentativo non deve essere ancora consumato : l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l'ipotesi del tentativo punibile (tra le molte, Sez. II n. 44184 del 7.7.2014, rv 260885). Dunque, da un lato le modalità del pestaggio risultano già valutate nella decisione rescindente (con attiva partecipazione del Laurendi) e logicamente apprezzate nel giudizio di rinvio, dall'altro la valenza del comportamento posteriore non può spingersi a configurare una desistenza rilevante ai sensi dell'art.56 comma 3 cod.pen., per quanto sinora detto. Del resto la valutazione, a carico dei concorrenti, dei segmenti finali della condotta era stata operata - nella precedente decisione di secondo grado - al solo scopo di 'ulteriore conferma' della ricorrenza del dolo omicidiario (elemento probatorio aggiuntivo ma non decisivo), il che conferma la logicità della decisione oggi impugnata, lì dove si considera il tentato omicidio come già consumato all'interno della casetta. Il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt.116 e 114 cod.pen. risulta logicamente argomentato in sede di merito e la doglianze sono meramente rivalutative ed in fatto, dovendosi tenere conto delle modalità complessive dell'azione collettiva. Per tutte le suddette ragioni il primo motivo di ricorso va respinto. 5. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. 5.1 La Corte di rinvio ha infatti specificato le ragioni del trattamento sanzionatorio, peraltro caratterizzato da pena inferiore al minimo edittale, dovendosi tenere conto della circostanza aggravante dei motivi futili, mai esclusa. Né il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato oggetto di contestazione espressa nelle precedenti fasi del giudizio, il che giustifica la motivazione implicita contenuta nella decisione impugnata. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Ri