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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30006/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE RAVENNA nei confronti di: TRIBUNALE MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano. udito il d' ensore Tratta one scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 novembre 2019 il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio a giudicare sulle imputazioni di simulazione di reato, commessa il 20 settembre 2015, ascritta a [OSCURATO:PERSONA], e di frode in danno dell'assicurazione, di cui all'art. 642 cod. pen., commesso il 25 settembre 2015, ascritto, in concorso tra loro, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Milano, ritenuta più grave la fattispecie di cui all'art. 642 cod. pen. e rilevato che, trattandosi di condotta finalizzata a conseguire dalla compagnia assicuratrice l'indennizzo per il furto dell'autovettura BMW targata [OSCURATO:TARGA], in realtà mai avvenuto, essendo il veicolo andato distrutto per incendio verificatosi in Germania, aveva ritenuto che la fattispecie si fosse consumata sin dal primo atto, della complessa operazione, finalizzato alla fittizia immatricolazione del veicolo in Italia, atto consistito nella trasmissione da parte di [OSCURATO:PERSONA], operatore commerciale nel settore automobilistico con sede in Ravenna, della documentazione necessaria per la così detta nazionalizzazione del veicolo tramite gli uffici della Motorizzazione di Napoli.

Gli atti del procedimento venivano quindi trasmessi al Tribunale di Ravenna.

2. Con ordinanza in data 2 febbraio 2023 il Tribunale di Ravenna, procedendo nel procedimento penale instaurato a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale di Milano, ha, a sua volta, ritenuto la propria incompetenza per territorio e sollevato conflitto di competenza, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione.

Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto che nel caso, qual è il presente, di frode assicurativa compiuta mediante inoltro di richiesta di indennizzo per un falso sinistro, la fattispecie ascritta doveva ritenersi consumata nel luogo in cui la richiesta fraudolenta era pervenuta alla compagnia di assicurazioni, e dunque in Milano, luogo della sede della Compagnia Italiana assicurazioni s.p.a.

3. Il Procuratore generale ha chiesto sia dichiarata la competenza del Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano.Nel caso in esame trattasi di conflitto negativo di competenza, che va risolto applicando i criteri di cui agli artt. 16 e 8 cod. proc. pen.

Il procedimento riguarda due fattispecie, tra loro connesse, la più grave delle quali va individuata nel capo B, che concerne la frode in danno della compagnia assicuratrice.

In particolare, secondo l'imputazione, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], dopo aver, in data 20 settembre 2015, falsamente denunciato il furto dell'autovettura BMW targata [OSCURATO:TARGA] (capo A), aveva inoltrato, in data 25 settembre 2015, a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la relativa richiesta di indennizzo (capo B).

Al fatto avrebbero concorso i soggetti che avevano compiuto le precedenti attività finalizzate alla fittizia immatricolazione del veicolo in Italia, dove non era mai pervenuto, essendo perito a causa di incendio in Germania, avvenuto il 18 aprile 2014.

Al fine di individuare il luogo di consumazione del reato, che è il criterio che determina la competenza per territorio, si deve considerare che la norma incriminatrice sanziona, a prescindere dall'effettivo conseguimento dell'indennizzo, la condotta - descritta secondo diverse modalità dalla norma - di chi agisce allo specifico fine di conseguire l'indennizzo.

L'azione penale è stata esercitata, secondo quanto descritto nell'imputazione, in relazione alla condotta consistita nella richiesta di indennizzo per il furto, mai avvenuto, dell'autovettura assicurata, fattispecie concreta sussumibile nella condotta, tipizzata dalla norma incriminatrice al comma secondo, di colui che "... denuncia un sinistro non accaduto ...".

Con riguardo a tale fattispecie di reato, la giurisprudenza ha precisato che il luogo di consumazione va individuato nel luogo ove il soggetto passivo (l'assicuratore) riceve la richiesta fraudolenta di indennizzo (Sez. 1, n. 51360 del 26.10.2018, Rv. 275663; Sez. 2, n. 43534 del 19.11.2021, Rv. 282350).

Nel caso in esame, la sede della compagnia di assicurazioni risulta essere in Milano.

Risolvendo il conflitto, va dunque affermata la competenza del tribunale di Milano, cui gli atti vanno trasmessi.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE RAVENNA nei confronti di: TRIBUNALE MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano. udito il d' ensore Tratta one scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 novembre 2019 il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio a giudicare sulle imputazioni di simulazione di reato, commessa il 20 settembre 2015, ascritta a [OSCURATO:PERSONA], e di frode in danno dell'assicurazione, di cui all'art. 642 cod. pen., commesso il 25 settembre 2015, ascritto, in concorso tra loro, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Milano, ritenuta più grave la fattispecie di cui all'art. 642 cod. pen. e rilevato che, trattandosi di condotta finalizzata a conseguire dalla compagnia assicuratrice l'indennizzo per il furto dell'autovettura BMW targata [OSCURATO:TARGA], in realtà mai avvenuto, essendo il veicolo andato distrutto per incendio verificatosi in Germania, aveva ritenuto che la fattispecie si fosse consumata sin dal primo atto, della complessa operazione, finalizzato alla fittizia immatricolazione del veicolo in Italia, atto consistito nella trasmissione da parte di [OSCURATO:PERSONA], operatore commerciale nel settore automobilistico con sede in Ravenna, della documentazione necessaria per la così detta nazionalizzazione del veicolo tramite gli uffici della Motorizzazione di Napoli. Gli atti del procedimento venivano quindi trasmessi al Tribunale di Ravenna. 2. Con ordinanza in data 2 febbraio 2023 il Tribunale di Ravenna, procedendo nel procedimento penale instaurato a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale di Milano, ha, a sua volta, ritenuto la propria incompetenza per territorio e sollevato conflitto di competenza, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione. Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto che nel caso, qual è il presente, di frode assicurativa compiuta mediante inoltro di richiesta di indennizzo per un falso sinistro, la fattispecie ascritta doveva ritenersi consumata nel luogo in cui la richiesta fraudolenta era pervenuta alla compagnia di assicurazioni, e dunque in Milano, luogo della sede della Compagnia Italiana assicurazioni s.p.a. 3. Il Procuratore generale ha chiesto sia dichiarata la competenza del Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano.Nel caso in esame trattasi di conflitto negativo di competenza, che va risolto applicando i criteri di cui agli artt. 16 e 8 cod. proc. pen. Il procedimento riguarda due fattispecie, tra loro connesse, la più grave delle quali va individuata nel capo B, che concerne la frode in danno della compagnia assicuratrice. In particolare, secondo l'imputazione, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], dopo aver, in data 20 settembre 2015, falsamente denunciato il furto dell'autovettura BMW targata [OSCURATO:TARGA] (capo A), aveva inoltrato, in data 25 settembre 2015, a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la relativa richiesta di indennizzo (capo B). Al fatto avrebbero concorso i soggetti che avevano compiuto le precedenti attività finalizzate alla fittizia immatricolazione del veicolo in Italia, dove non era mai pervenuto, essendo perito a causa di incendio in Germania, avvenuto il 18 aprile 2014. Al fine di individuare il luogo di consumazione del reato, che è il criterio che determina la competenza per territorio, si deve considerare che la norma incriminatrice sanziona, a prescindere dall'effettivo conseguimento dell'indennizzo, la condotta - descritta secondo diverse modalità dalla norma - di chi agisce allo specifico fine di conseguire l'indennizzo. L'azione penale è stata esercitata, secondo quanto descritto nell'imputazione, in relazione alla condotta consistita nella richiesta di indennizzo per il furto, mai avvenuto, dell'autovettura assicurata, fattispecie concreta sussumibile nella condotta, tipizzata dalla norma incriminatrice al comma secondo, di colui che "... denuncia un sinistro non accaduto ...". Con riguardo a tale fattispecie di reato, la giurisprudenza ha precisato che il luogo di consumazione va individuato nel luogo ove il soggetto passivo (l'assicuratore) riceve la richiesta fraudolenta di indennizzo (Sez. 1, n. 51360 del 26.10.2018, Rv. 275663; Sez. 2, n. 43534 del 19.11.2021, Rv. 282350). Nel caso in esame, la sede della compagnia di assicurazioni risulta essere in Milano. Risolvendo il conflitto, va dunque affermata la competenza del tribunale di Milano, cui gli atti vanno trasmessi. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmet
Sentenza Cassazione n. 30006/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris