CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 agosto 2026
Cassazione n. 24658/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] REGISTRAZIONEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] AGEVOLATADott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 31533/2021Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31533/2021 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Milano, in personadell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alcontroricorso;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia il 5 ottobre 2021, n. 3592/1/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaNumero registro generale 31533/2021Numero sezionale 5516/2026Numero di raccolta generale 24658/2026Data pubblicazione 15/08/2026regionale per la Lombardia il 5 ottobre 2021, n. 3592/1/2021,che, in controversia su impugnazione del diniego delladefinizione agevolata (con provvedimento reso il 27 maggio2020) su domanda presentata dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” il 22marzo 2019, n. T9D000807/2019, in relazione all’avviso diirrogazione della sanzione amministrativa n. E000001/2018per la tardiva registrazione di un contratto di locazioneimmobiliare, dopo il pagamento di imposta, interessi moratorie sanzione amministrativa in misura ridotta per ravvedimento(ex art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), sul rilievo delmancato versamento del 40% della sanzione amministrativa,trattandosi di “controversia relativa a sanzioni non collegate altributo” (ex art. 6, comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima neiconfronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con compensazione dellespese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originariodella contribuente – con la motivazione che: «L’appello èinfondato e la sentenza del primo giudice va confermata neipassaggi assorbenti, tutti congruamente motivati, nei quali sidà conto delle ragioni per le quali gli argomenti controdedotti -come illustrati in narrativa e qui riproposti a motivi d’appello-siano stati tutti disattesi. Come ritenuto e considerato dalprimo giudice, le sanzioni non collegate al tributocorrispondono a quelle stabilite per violazioni che non incidonosulla determinazione o sul versamento del tributo. Perconverso, le sanzioni collegate al tributo sono quelle stabiliteper le violazioni che incidono sulla determinazione o sulpagamento del tributo (ad esempio, sanzioni per omessa oNumero registro generale 31533/2021Numero sezionale 5516/2026Numero di raccolta generale 24658/2026Data pubblicazione 15/08/2026infedele dichiarazione)” e” ricomprendono anche quelle cheincidono sul versamento del tributo, ad esempio per ritardo,come nella fattispecie in esame”».3. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistito con controricorso,eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione inragione della natura incidentale dell’impugnazione sul diniegodi definizione agevolata, la quale doveva essereinscindibilmente proposta insieme all’impugnazione sul merito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione dell’art. 6, comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2018, n. 136, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di appello che la sanzione amministrativa per omessao tardiva registrazione di cui all’art. 69 del d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, possa essere ricondotta nel novero delle sanzioniamministrative collegate al tributo ai fini dell’accesso alladefinizione agevolata.Preliminarmente, si deve respingere l’eccezione pregiudizialedel controricorrente, rilevando che la sentenza impugnata - laquale ha confermato l’annullamento del diniego di definizioneagevolata - ha sostanzialmente definito anche la controversianel merito, a prescindere dalla dedotta pendenza di unseparato procedimento dinanzi al giudice regionale(procedimento iscritto al n. 4229/2018 R.G.), avente adoggetto l’impugnazione dell’avviso di irrogazione dellasanzione amministrativa, per cui è ammissibile il ricorso percassazione in costanza di sospensione del giudizio di merito,che dovrà essere eventualmente deciso con la pronunciadichiarativa della cessata materia del contendere.Numero registro generale 31533/2021Numero sezionale 5516/2026Numero di raccolta generale 24658/2026Data pubblicazione 15/08/20261.1 Ciò detto, il predetto motivo è infondato.1.2 In tema di definizione agevolata, la controversia relativaalla sola irrogazione di sanzioni amministrative per il tardivopagamento di tributi è suscettibile di definizione agevolata aisensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, poiché la c.d. "definizione a zero"delle sanzioni amministrative è consentita qualora il rapportorelativo al tributo sia stato risolto mediante l'estinzionedell'obbligazione tributaria principale, secondo le diversemodalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, ivicompresi l'annullamento dell'atto impositivo, la conciliazionegiudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e ilpagamento, seppur tardivo (Cass., Sez. Trib., 12 settembre2022, n. 26757).1.3 La norma risulta estensibile alla fattispecie prevista dall’art.69, seconda parte, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e siconforma alla circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate l’1aprile 2019, n. 6/E, in quanto la sanzione amministrativa per iltardivo versamento è collegata al tributo, come si evince anchedalla sua commisurazione alle modalità di versamento (persingola annualità o in unica soluzione) (Cass., Sez. Trib., 18gennaio 2024, n. 1981), alla luce del ribadito principio per cui,in tema di imposta di registro, la tardiva registrazione delcontratto di locazione di immobile ad uso abitativo di duratapluriennale determina l'irrogazione della sanzioneamministrativa, ex art. 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dacomputarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità delcanone qualora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17,comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della facoltà delpagamento rateizzato dell'imposta.Numero registro generale 31533/2021Numero sezionale 5516/2026Numero di raccolta generale 24658/2026Data pubblicazione 15/08/20261.4 Nella specie, come è stato evidenziato anche dal giudice diappello, vi è stato il pagamento tardivo del tributo (ivi compresii relativi accessori) con ravvedimento. Per cui, la definizioneagevolata per l’irrogazione della sanzione amministrativapoteva trovare accoglimento senza ulteriori versamenti acarico della contribuente.1.5 Ne consegue che il giudice di appello ha correttamenteconfermato l'annullamento del diniego e l'affermazione delladefinibilità della presente lite ex art. 6, comma 3, del d.l. 23ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2018, n. 136.2. In conclusione, valutandosi la infondatezza del motivodedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorsodeve essere rigettato.3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.4. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confrontidelle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez.Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n.30230; Cass., Sez. Trib., 14 gennaio 2026, n. 1090).Numero registro generale 31533/2021Numero sezionale 5516/2026Numero di raccolta generale 24658/2026Data pubblicazione 15/08/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €5.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia