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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24505/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4623/2024 R.G.

Detta pena, con motivazione del tutto logica, è stata ritenuta non mitigabile, poiché ne deriverebbe una sanzione obiettivamente inadeguata rispetto alla reale gravità del fatto, sì da esautorare le finalità costituzionali cui deve tendere il trat- tamento sanzionatorio.

Il notevole dato ponderale e l'elevato principio attivo dello stupefacente sequestrato, unitamente alle collaudate modalità esecutive del cri- mine per cui si procede, denotano, infatti, per i giudici di appello un ben radicato inserimento del prevenuto nel mercato delle droghe pesanti, decisamente ostativo alla concessione di circostanze attenuanti generiche, pure al cospetto dei tenui e sbiaditi elementi favorevoli di segno contrario prospettati nel gravame, recessivi di fronte ai suddetti costituti negativi.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4623/2024 R.G. Detta pena, con motivazione del tutto logica, è stata ritenuta non mitigabile, poiché ne deriverebbe una sanzione obiettivamente inadeguata rispetto alla reale gravità del fatto, sì da esautorare le finalità costituzionali cui deve tendere il trat- tamento sanzionatorio. Il notevole dato ponderale e l'elevato principio attivo dello stupefacente sequestrato, unitamente alle collaudate modalità esecutive del cri- mine per cui si procede, denotano, infatti, per i giudici di appello un ben radicato inserimento del prevenuto nel mercato delle droghe pesanti, decisamente ostativo alla concessione di circostanze attenuanti generiche, pure al cospetto dei tenui e sbiaditi elementi favorevoli di segno contrario prospettati nel gravame, recessivi di fronte ai suddetti costituti negativi. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24505/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris