CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32300/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29289/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. ABRUZZO , n. 317 / 20 2 2 , depositata il 19/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Ires –detassazione ambientale -rimborso –decadenza Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 8 agosto 2017, la [OSCURATO:SOCIETA] presentava all’Agenzia delle Entrate un’istanzadi rimborso dell’Ires per la parte che riteneva indebitamente versata, per gli a nni di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, per complessivi € 26.024,24. A motivo del rimborso la società sosteneva di aver effettuato investimenti ambientali rientranti nell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 6, commi 13 – 19, legge n. 388 del 2000, (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), dei quali non si era avvalsa a suo tempo nella dichiarazione, avendo ritenuto, in un primotempo, di non poter accedere all’agevolazione fiscale. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto la società presentava istanza di reclamo/mediazione, oggetto di espresso diniego; pertanto, si costituiva in giudizio. LaC.t.p. accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello. 3. Avverso detta sentenza ‘Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società contribuente che non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate proponetre motivi . 1.1. Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. violazione dell’art. 112cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo di appello. Censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo con il quale aveva eccepito la tardività dell’istanza di rimborso. Osserva che, con l’atto di appello, e nella specie con il primo motivo, aveva rilevato come la detta eccezione fosse stata sollevata sin dal primo grado; che, ciononostante, la C.t.r. aveva omesso ogni considerazione e valutazione sula questione controversa, avendo deliberato sulla sola questione relativa all’onere probatorio, così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.2. Con il secondomotivodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. Assume che la C.t.r. ha ulteriormente errato occupandosi della ripartizione dell’onere probatorio. Con una prima censura, critica la sentenza impugnata per aver affermato che spettasse al l’ Amministrazione, a fronte dell’istanza di rimborso, proporre,nel merito, un diverso criterio di calcolo. Osserva che, invece, nei giudizi aventi ad oggetto il diniego di rimborso (espresso o tacito) spetta alcontribuente dare prova della sussistenza di tutti i requisiti necessari per godere dell’agevolazione , oltre che di aver rispettato i termini perla richiesta di rimborso. Con una seconda censura rileva che i Giudici d’appello han no ulteriormente errato nel merito per aver reputato valida la prova offerta da contropartee per non aver preso nella giusta considerazione le c ircostanze evidenziate dall’Ufficio. Rileva, in proposito che l a componente ambientale degli investimenti ottenuti con l’approccio incrementale deve essere determinata da un tecnico specializzato mediante perizia giurata ed asseveratae che la C.t.r. aveva ritenuto, erroneamente, irrilevante l’aspettodell’asseverazione. 1.3. Con il terzomotivo d enun c i a , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 13 - 19 , legge 23 dicembre 2000, n. 388, del d.m. 6 agosto 2010, dell’art. 19 del Decreto M.I.S.E. 5 luglio 2012. Assume che, anche a ritenere che la C .t.r. abbia respinto implicitamente le questioni di merito poste in sede di appello, e relative alla sussistenza dei presupposti per il rimborso, la sentenza è comunque erronea, non avendo correttamente considerato l’ambito soggettivo, il calcolo della quota agevolabile, il periodo di realizzazione dell’investimento. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori. 2.1. L’Agenzia delle entrate resisteva,in primo grado, assumendo , in via preliminare, che l’istanza di rimborso era stata presentata tardivamente e che, pertanto, la contribuente era decaduta dl diritto di ottenere la restituzione di quanto, eventualmente, versato in eccesso. 2.2. L’eccezione era oggetto di espresso esame da parte della C.t.p. la quale, prima di affrontare il merito,la rigettava affermando che non vi era alcuna decadenza ed aggiungeva, inoltre,che nel caso concreto non si trattava di ottenere un rimborso di imposta, non versata nel 2012, ma di ottenere il rimborso di un costo sostenuto. 2.3. Tale statuizione era oggetto di specifico motivo di gravame da parte dell’Agenzia delle entrate, con la seconda censura di cui al primo motivo. Quest’ultima, infatti, nell’epigrafe del primo motivo – oltre a censurare la nullità della sentenza per motivazione carente contradditoria e/o apparente –denunciava espressamente la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973. Nell’esposizione del motivo, poi, ribadiva l’inammissibilità dell’istanza di rimborso anche con riferimento alla sua intempestività. In particolare, l’appellante affermava che la presentazione dell’istanza di rimborso, in data 8 agosto 2017 , era «inammissibile dal punto di vista procedurale e temporale» non potendo la parte avvalersi ora di una deduzione dal reddito del costo di un investimento asseritamente completato nel 2012 e che non aveva mai portato in diminuzione nella relativa dichiarazione dei redditi, nemmeno mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. 2.4. Detto specifica censura non risulta riportato dalla C.t.r. già nella parte espositiva della sentenza, nella quale , infatti, si fa riferimento, quanto al primo motivo, alla sola censura relativa al vizio della motivazione. La questione della decadenza dall’istanza di rimborso, poi, non è statanemmeno affrontata nel parte motiva. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è stata, pertanto, omessa pronuncia di un motivo di appello su questione di diritto soggetta ad accertamento in fatto. 3. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo , in diversa composizione, la quale provvederà al riesame e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie, nei limiti innanzi precisati, il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa c