CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/6/2021 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Napoli riformava parzialmente (escludendo la recidiva contestata e mitigando il trattamento sanzionatorio) la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Benevento, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al delitto di detenzione e cessione a [OSCURATO:PERSONA] di gr. 311,65 di sostanza stupefacente del tipo eroina e crack. La sentenza in esame veniva emessa a seguito di un duplice annullamento con rinvio disposto da questa Corte. Con sentenza resa dalla Sesta sezione, n. 55392 del 16/11/2017, veniva annullata una prima sentenza della Corte di appello di Napoli, sul presupposto della mancata confutazione dei rilievi difensivi svolti nei motivi di appello, anche con riferimento all'ipotesi alternativa desunta dalle dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rivendicato la esclusiva titolarità dello stupefacente e del residuo materiale sequestrato, scagionando il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 1/3/2018 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] risultava incompatibile con la descrizione dei fatti resa nel verbale di arresto, nonché nell'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla quale risultava che [OSCURATO:PERSONA] era entrato e uscito più volte dal fabbricato in cui si trovava l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale sentenza veniva annullata da Sez.2, n. 7235 del 5/11/2019, dep.2020, nella quale si evidenziava come le lacune motivazionali che avevano condotto al primo annullamento non erano state colmate. In particolare, l'annullamento veniva motivato evidenziando come, a fronte di una puntuale deduzione difensiva, la Corte di appello non aveva congruamente risolto le discrasie esistenti tra il verbale di arresto e l'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Al giudice del rinvio, pertanto, si indicava la necessità di accertare il fatto superando le differenze concernenti sia le modalità di intervento della Polizia, sia i movimenti del [OSCURATO:PERSONA] prima del suo arresto. La Corte di appello rispondeva ai predetti rilievi procedendo alla rinnovazione dell'istruttoria mediante l'audizione dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva in ordine alle modalità mediante le quali gli operanti avevano proceduto all'appostamento, collocando un gruppo sul tetto del fabbricato, uno nell'androne delle scale, mentre altri agenti si recavano presso l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] (ristretto agli arresti domiciliari) per sottoporlo a controllo. In tale contesto, Cilenti riferisce che [OSCURATO:PERSONA] veniva visto entrare ed uscire più volte dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], precisando che il [OSCURATO:PERSONA] non portava alcunchè in mano, né si notavano rigonfiamenti della giacca tali da far supporre l'occultamento dello stupefacente e del bilancino di precisione. Nel momento in cui gli operanti citofonavano simulando un ordinario controllo a carico del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] veniva visto uscire dall'abitazione, dopo che Fallairino l'aveva mandato via dicendogli in modo concitato "vai vai". Sulla base della rinnovazione dell'istruttoria, la Corte di appello riteneva colmate le discrasie rilevate tra il verbale di arresto e l'informativa, concludendo nel senso dell'assoluta inattendibilità della versione resa da [OSCURATO:PERSONA] volta unicamente a scagionare [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente ha proposto un unico motivo con il quale deduce cumulativamente la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che neppure nel secondo giudizio di rinvio sarebbero state risolte le criticità che, in precedenza, avevano condotto al duplice annullamento con rinvio. Si sottolinea come la Corte di appello non avrebbe risolto il dubbio circa il contrasto tra la descrizione contenuta nel verbale di arresto e nell'informativa, ritenendo i due atti "identici nei contenuti essenziali". Al contempo, non sarebbe stato adeguatamente valutato che lo stupefacente era stato rinvenuto indosso a [OSCURATO:PERSONA], mentre nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non ve ne era traccia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Sia pur dopo un travagliato percorso, l'accertamento culminato nella rinnovazione dell'istruttoria disposta dalla Corte di appello ha consentito di acclarare in maniera definitiva lo svolgimento dei fatti. L'escussione dei testi, infatti, ha fatto emergere tutte le fasi che hanno preceduto l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] ed il rinvenimento dello stupefacente, evidenziando come questi si sia recato più volte ed in un limitato lasso temporale presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso di tali movimenti gli operanti non osservavano alcun elemento che potesse far ritenere che [OSCURATO:PERSONA] occultasse lo stupefacente ed il bilancino di precisione sulla sua persona. Solo nel momento in cui gli operanti intervenivano, simulando un ordinario controllo presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], udivano quest'ultimo dire a [OSCURATO:PERSONA] di andar via e questi, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso della droga contenuta in una busta che portava in mano. Sulla base di tali elementi, la Corte di appello escludeva anche l'attendibilità della versione dei fatti resa da [OSCURATO:PERSONA] il quale, a distanza di alcuni giorni dall'arresto, riferiva che lo stupefacente era sempre stato nel suo esclusivo possesso, precisando che - avendo notato la presenza di agenti in borghese - aveva cercato rifugio nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza è intrinsecamente incompatibile con quanto riferito dagli operanti, i quali hanno chiaramente specificato che [OSCURATO:PERSONA] è entrato ed uscito più volte dall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. La deposizione degli operanti ha consentito alla Corte di appello di ritenere superate le iniziali incongruenze tra il verbale di arresto e l'informativa. La prova orale è stata correttamente ritenuta prevalente e risolutiva del preesistente contrasto tra gli atti di indagine. 3. A fronte della puntuale ricostruzione del fatto contenuto nella sentenza impugnata, il ricorso si limita a generiche contestazioni che, tuttavia, non contrastano gli elementi essenziali della ricostruzione operata in punto di fatto. Il ricorrente ha contestato l'attendibilità del teste Cilenti, richiamando le considerazioni svolte dalla Corte di appello con le quali sono stati stigmatizzati i toni ed i modi della deposizione. Al di là di tali considerazioni, tuttavia, la Corte di appello non ha indicato alcun motivo idoneo a dubitare dell'attendibilità del teste, la cui versione è stata interamente recepita con motivazione immune da vizi. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al