Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1982
ECLI:EU:C:1982:134
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61980C0188
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 4 MAGGIO 1982 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori [OSCURATO:PERSONA] cause riunite che costituiscono oggetto delle presenti conclusioni, si tratta di decidere sulla validità della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 25 giugno 1980, n. 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le loro imprese pubbliche (
GU L 195 del 29 luglio 1980, pag. 35
). Il contenuto di questa direttiva, che si basa sul [OSCURATO:PERSONA] CEE, in particolare sull'art. 90, n. 3, di quest'ultimo, può così delinearsi:
Ai sensi dell'art. 1 la trasparenza viene garantita dal fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri rendono note le assegnazioni di risorse pubbliche, operate direttamente ovvero tramite altre imprese pubbliche o enti finanziari, a favore di imprese pubbliche nonché la loro utilizzazione effettiva. Le relazioni finanziarie da rendere trasparenti riguardano, ai sensi dell'art. 3, in particolare il ripiano di perdite di esercizio, i conferimenti in capitale o dotazione, i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni privilegiate, la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti, la rinuncia alla remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate nonché la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.
L'art. 5
dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengano a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] per cinque anni e le comunichino, a richiesta, i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui trattasi.
L'art. 2
precisa che, ai sensi della direttiva di cui trattasi, per poteri pubblici vanno intesi lo Stato nonché altri enti territoriali. Per impresa pubblica deve intendersi ogni impresa sulla quale i poteri pubblici, per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria, di statuto o di altre disposizioni che disciplinano l'attività dell'impresa, possano esercitare, direttamente o indirettamente, una influenza dominante. Un'influenza dominante siffatta viene presunta qualora i poteri pubblici detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sottoscritto ovvero dispongano della maggioranza dei diritti di voto connessi con le quote oppure possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. Sono escluse dall'applicazione della direttiva, ai sensi dell'art. 4, in primo luogo le imprese di modeste dimensioni e le imprese di prestazioni di servizi la cui attività non sia tale da incidere sensibilmente sul commercio intracomunitario, in secondo luogo gli enti pubblici di credito ed infine le imprese che operano nei settori economici dell'acqua e dell'energia, compresa l'energia nucleare, la produzione e l'arricchimento dell'uranio, il ritrattamento di combustibili irradiati e la lavorazione dei materiali plutonigeni nonché nei settori delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti. Ai sensi dell'art. 8, infine, la direttiva doveva trasfondersi in norme interne entro il 31 dicembre 1981.
Prima dello scadere di tale termine i Governi della Repubblica francese, della
Repubblica italiana e del [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ciascuno ricorso dinnanzi alla Corte contro la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 173 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, con atti registrati rispettivamenti il 16, 18 e 19 settembre 1980, per ottenere l'annullamento della summenzionata direttiva. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica francese è inoltre intervenuto a sostegno dei ricorsi presentati dalla Repubblica italiana e del [OSCURATO:PERSONA]. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sono stati ammessi quali intervenienti a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano respinti.
Su questi ricorsi, fondati sui mezzi di incompetenza, violazione di forme essenziali, violazione dei Trattati e sviamento di potere, osservo quanto segue:
1.
I ricorrenti fondano i propri ricorsi in primo luogo e principalmente sul mezzo dell'
incompetenza della [OSCURATO:PERSONA],
che, a loro avviso, non aveva il potere di emanare una direttiva di tale contenuto. Essenzialmente essi sostengono concordemente che l'art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CEE autorizza la [OSCURATO:PERSONA] in quanto «custode del [OSCURATO:PERSONA]» solo ad intervenire nei confronti di determinati [OSCURATO:PERSONA] membri in casi particolari, ma non conferisce un potere normativo generale volto ad istituire nuovi obblighi, non contemplati dai Trattati, a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri. L'oggetto della disciplina della direttiva si porrebbe, inoltre, in relazione così stretta colla sfera di applicazione degli artt. 92 e 93 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, che solo il Consiglio, ai sensi dell'art. 94 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, sarebbe stato competente in materia. Orbene, se la [OSCURATO:PERSONA] aveva l'esigenza di ottenere informazioni esulanti dal campo degli aiuti statali, a parere delle ricorrenti l'art. 213 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, che ugualmente presuppone l'intervento del Consiglio, avrebbe fornito la necessaria base giuridica.
Per esaminare il primo argomento, con cui viene trattato il problema formale della portata del potere normativo conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 90, n. 3, è necessario innanzitutto richiamare il testo di tale norma che recita:
«[OSCURATO:PERSONA] vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli [OSCURATO:PERSONA] membri, opportune direttive o decisioni».
Attraverso tale formulazione, gli autori del [OSCURATO:PERSONA], alla luce del principio della ripartizione dei poteri nell'ambito della Comunità, dettato dall'art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, hanno espresso chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] è, in primo luogo, munita di
competenza esclusiva
a curare l'applicazione dell'art. 90 del [OSCURATO:PERSONA] CEE e, in secondo luogo, per l'espletamento di tale compito, è
autonomamente competente
a rivolgere agli [OSCURATO:PERSONA] membri gli atti ivi menzionati. La norma in esame è quindi una lex specialis nei confronti dell'art. 155 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA], fra l'altro, deve vigilare sull'applicazione del [OSCURATO:PERSONA] e dispone di un proprio potere di decisione (il termine decisione viene qui notoriamente impiegato in senso
non
tecnico) alle condizioni dal [OSCURATO:PERSONA] stesso stabilite. Ulteriori esempi della competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] ad emanare atti giuridici nell'ambito
dell'applicazione
delle norme sulla concorrenza si trovano del resto negli artt. 80, 89 e 93 del [OSCURATO:PERSONA] CEE.
Per contro, come i ricorrenti rilevano a ragione e come ugualmente può essere dimostrato dall'esempio delle norme sulla concorrenza — valgano al riguardo gli am. 87 e 94 del [OSCURATO:PERSONA] CEE —, di regola spetta al Consiglio la competenza ad emanare
norme di attuazione
per integrare e concretizzare le norme del [OSCURATO:PERSONA].
Da questa distinzione fra gli atti giuridici diretti all'applicazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] e quelli che possono essere emanati per l'attuazione di queste non può inferirsi, contrariamente all'opinione espressa in particolare dai Governi britannico ed italiano, che la [OSCURATO:PERSONA], nell'espletamento dei propri compiti di vigilanza, non possa adottare atti giuridici di portata generale, ma solo provvedimenti atti a disciplinare singoli casi.
Anche se ciò può costituire la regola, come dimostrano gli esempi addotti, tuttavia già il testo dell'art. 90, n. 3, prova che la [OSCURATO:PERSONA], nell'espletamento del proprio compito, può scegliere fra lo strumento della direttiva e quello della decisione. Al riguardo non si può in particolare essere d'accordo col [OSCURATO:PERSONA] britannico, che vorrebbe distinguere fra direttive di contenuto generale, normativo, e direttive specifiche, amministrative, e sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'art. 90, ha solo il potere di emanare atti normativi di quest'ultimo tipo.
Una distinzione di tal fatta non può neppure desumersi, come ritiene il [OSCURATO:PERSONA] britannico, dai termini usati nel [OSCURATO:PERSONA], a seconda che venga impiegata la formula «stabilisce» ovvero «rivolge». In senso contrario si esprime già il testo dell'art. 189, 1
o
comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, ai sensi del quale «per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA]
stabiliscono
regolamenti e direttive ...». Invece, la locuzione «rivolge» ha solo la funzione di precisare, come mostra l'art. 189, 3
o
comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, che unicamente gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono essere destinatari di una direttiva. Al riguardo, le istituzioni competenti, come nel frattempo è chiaramente risultato, hanno la possibilità di scegliere fra l'emanazione di direttive «individuali» rivolte ad un singolo Stato membro determinato e l'adozione di direttive «generali», che concernono in ugual misura tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Dal fatto poi, che all'art. 97, 2
o
comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, che presuppone l'infrazione di determinate disposizioni fiscali, viene disposto che la [OSCURATO:PERSONA] rivolge le direttive o le decisioni del caso allo Stato interessato, non può desumersi, come afferma il [OSCURATO:PERSONA] inglese, che la locuzione «rivolge» autorizza sempre solo all'adozione di direttive «individuali».
Il potere attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare direttive di contenuto generale, ugualmente vincolanti per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, non si pone neppure in contrasto, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA] britannico, colla
ripartizione dei poteri
fra Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] disposta dal [OSCURATO:PERSONA]. Prescindendo completamente dal fatto che il principio del Montesquieu è senza dubbio solo imperfettamente realizzato nella Comunità, non può affermarsi che la [OSCURATO:PERSONA] dispone sempre di un potere di decisione di carattere solo esecutivo e il Consiglio di un potere decisionale sempre normativo. Anche se questa può essere la regola, oltre alla disposizione in esame esiste una serie di altri articoli, quali l'art. 13, n. 2, l'art. 33, n. 7, e l'art. 97, 2
o
comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, da cui la [OSCURATO:PERSONA] viene ugualmente dotata di una competenza autonoma per l'emanazione di direttive e, in base all'art. 48, n. 3, leu. d), persino l'emanazione di regolamenti di attuazione. Anche se si conclude, col [OSCURATO:PERSONA] britannico, che al riguardo si tratta in massima parte di eccezioni temporanee, di carattere transitorio, alla competenza normativa in via di principio spettante al Consiglio, anche
la controversa disposizione dell'art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CEE va quanto meno considerata come un'eccezione del genere, espressamente contemplata, la cui validità non soggiace ad alcuna limitazione temporale.
Dell'equilibrio dei poteri su cui si fonda il [OSCURATO:PERSONA] CEE viene tenuto chiaramente conto in quanto il potere normativo della [OSCURATO:PERSONA] è limitato
«all'applicazione delle disposizioni del presente articolo».
Con ciò viene garantito che la [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, possa emanare solo atti giuridici che si distinguono per il loro carattere tecnico-strumentale. Questo può essere anche il motivo per cui gli autori del [OSCURATO:PERSONA] hanno derogato, attribuendo un potere normativo siffatto — che si differenzia dalla competenza, di norma spettante al Consiglio, a stabilire norme di attuazione degli articoli del [OSCURATO:PERSONA] — alle garanzie procedurali abituali in materia, quali un separato diritto d'iniziativa, il parere del Parlamento o del Comitato economico e sociale.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] dispone quindi di una
competenza autonoma
ad emanare tali direttive ed al riguardo non è tenuta a chiedere il consenso delle suddette istituzioni né quello degli [OSCURATO:PERSONA] membri, non le può essere di conseguenza neppure rimproverato, sotto il profilo formale, di non avere sufficientemente tenuto in considerazione, nell'ambito dei lavori preparatori, le obiezioni sollevate da alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri contro l'adozione della direttiva.
2.
Circa i
requisiti di contenuto,
da esigere
dalle direttive emanate sulla base del-'art. 90. n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CEĶ
i ricorrenti sostengono inoltre la tesi che la [OSCURATO:PERSONA], fondandosi su tale disposizione, potrebbe soltanto agire in via repressiva a seguito di un concreto comportamento degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma non stabilire, in forma astratta, misure di carattere preventivo.
Anche tale mezzo, come già può mostrare il testo dell'art. 90 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, va tuttavia respinto. Difatti al n. 3 si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] vigila «sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo». L'art. 90, n. 1, pertinente alla trattazione della presente controversia, sulla cui applicazione la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a vigilare, dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche ... alcuna misura contraria alle norme del presente [OSCURATO:PERSONA], specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi».
[OSCURATO:PERSONA] quindi ha innanzitutto il compito di vigilare a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non mantengano in vigore, per quanto concerne le suddette imprese, misure incompatibili col [OSCURATO:PERSONA] CEE, il che significa che essa deve curare che vengano eliminate le misure già esistenti. D'altra parte essa deve vigilare a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non adottino misure del genere, cioè non ne adottino in futuro. Di conseguenza, nell'art. 90, n. 3, viene chiaramente attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di
intervenire in forma non solo repressiva, ma altresì preventiva per impedire violazioni del [OSCURATO:PERSONA].
In tale contesto ha pure importanza, come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che l'azione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CEE non viene espressamente subordinata, come si riscontra ad esempio negli ara. 89, 93, n. 2, e 97, 2
o
comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, all'esistenza di una violazione di determinate norme del [OSCURATO:PERSONA]. Poiché in base a queste ultime disposizioni il presupposto dell'intervento della [OSCURATO:PERSONA] è costituito da un comportamento degli [OSCURATO:PERSONA] membri in contrasto col [OSCURATO:PERSONA], nelle stesse è altresì prescritto in primo luogo lo strumento della decisione ossia l'emanazione di un atto di portata individuale. L'art. 97, 2
o
comma, anche se contempla l'emanazione delle direttive o decisioni del caso, tuttavia dispone altresì che tali atti giuridici vanno rivolti allo Stato interessato. Per contro, l'art. 90, n. 3, contempla la scelta fra direttive e decisioni, da rivolgere in generale «agli [OSCURATO:PERSONA] membri», e prende in considerazione, impiegando tale espressione, la possibilità di emanare, in via preventiva, provvedimenti di
contenuto astratto e generale.
Contro un mero intervento repressivo caso per caso milita inoltre il fatto che l'art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CEE non è inteso a sostituire il procedimento per inadempimento contemplato dall'art. 169 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, ma ha anzi lo scopo di evitare, attraverso la fissazione di chiare regole di comportamento, che si giunga ad iniziare un tale procedimento collegato ad una inosservanza del [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo si deve ancora essere d'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l'emanazione di direttive sulla base dell'art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CEE va considerato come lo strumento più moderato a fronte degli obblighi cui la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a nórma dell' art. 169.
Dal rapporto fra l'art. 90, n. 3, e l'art. 169 del [OSCURATO:PERSONA] CEE si ricava quindi altresì una chiara distinzione fra ciò che la [OSCURATO:PERSONA] deve fare non appena accerta una inosservanza del [OSCURATO:PERSONA] e ciò che essa è tenuta a fare per impedire il verificarsi di una tale violazione. Per quest'ultimo caso, attraverso un'interpretazione logica dell'art. 90, deve essere almeno riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] anche il potere di prendere le
misure «indispensabili per poter esercitare in modo efficace le proprie funzioni»
come la Corte ha dichiarato nell'ordinanza in causa Camera [OSCURATO:PERSONA] (
2
) in relazione ad una problematica analoga.
3.
Pertanto resta da accertare
come sia conformato, nei particolari, l'obbligo incombente alla [OSCURATO:PERSONA],
in forza dello art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CEE,
di vigilare, fra l'altro, sulla applicazione dell'art. 90, n. 1.
A tal fine è necessario sottoporre ad un più dettagliato esame il
contenuto
e la
portata dell'art. 90, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE
che risultano in particolare dalla collocazione di tale disposizione nella struttura del [OSCURATO:PERSONA].
Tale disposizione disciplina la posizione delle imprese pubbliche e, pertanto, l'attività economica dei pubblici poteri nel mercato comune. La sua funzione non può venire valutata, come è stato ammesso da tutti quanti hanno preso parte al procedimento, senza prendere in considerazione l'art. 222 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, che dispone che il [OSCURATO:PERSONA] lascia impregiudicato il regime di proprietà esistente nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri, nei quali sussistono diverse concezioni del ruolo spettante all'economia pubblica, possono pertanto decidere altresì liberamente, di norma, sull'importanza e sulla struttura delle rispettive imprese pubbliche. D'altro canto questa libertà di struttura deve essere soggetta ad una limitazione in quanto non può venire utilizzata per mettere in discussione i fondamenti del [OSCURATO:PERSONA], in particolare il principio della libera circolazione delle merci e del libero gioco della concorrenza. Orbene, ciò significa che, di massima,
tutte le norme dei [OSCURATO:PERSONA] debbono valere nello stesso modo in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri per tutte le imprese sia private che pubbliche
e che, inversamente, le imprese pubbliche non possono ricevere un trattamento privilegiato nei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Un obbligo siffatto di parità di trattamento delle imprese private e pubbliche, come, in particolare, mette giustamente in rilievo il [OSCURATO:PERSONA] federale, deriva già, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, dall'art. 5 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Se l'art. 90, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE — che, al riguardo, come ha accennato anche la Corte nella sentenza in causa Inno (
3
), va considerato come lex specialis nei confronti dell'art. 5 del [OSCURATO:PERSONA] CEE — ha di nuovo espressamente formulato tale obbligo, è perchè gli autori del [OSCURATO:PERSONA] hanno in tal modo inteso precisare che il rapporto fra la pubblica autorità e le imprese pubbliche è di natura particolare e si distingue sotto vari profili dal rapporto fra Stato e imprese private. Non si può negare che le autorità pubbliche dispongano, nei confronti delle imprese pubbliche, di altre possibilità di influenza che non nei confronti delle imprese private e, in conseguenza dei particolari rapporti d'imperio, esiste specialmente
il pericolo che un aiuto alle imprese pubbliche le favorisca sul piano concorrenziale nei confronti delle imprese private.
Ciò potrebbe anche spiegare perchè da un lato la disposizione è collocata, sul piano sistematico, nel capo del [OSCURATO:PERSONA] dedicato alle norme comuni sulla politica della Comunità nel settore della concorrenza e perchè, dall'altro, nella disposizione stessa, accanto alle altre norme del [OSCURATO:PERSONA], venga fatto espresso riferimento all'osservanza delle norme sulla concorrenza, fra le quali sono anche ricomprese le disposizioni degli artt. 92-94 del [OSCURATO:PERSONA] CEE sugli aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA].
Ciò significa, innanzitutto, che le norme sugli aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA], come la Corte ha già affermato nella sentenza in causa Steinike e Weinlig (
4
), vanno di regola applicate nello stesso modo sia alle imprese pubbliche sia a quelle private. L'art. 92 del [OSCURATO:PERSONA] CEE indica, fra l'altro, quali aiuti sono considerati o possono essere considerati compatibili col mercato comune. [OSCURATO:PERSONA] spetta, ai sensi dell'art. 93, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, il compito di controllare gli aiuti in essere e, ai sensi dell'art. 93, n. 3, dello stesso [OSCURATO:PERSONA], quello di esercitare previamente un controllo sui progetti diretti a istituire aiuti. Al n. 2 di tale norma viene infine descritto, fra l'altro, il procedimento di controllo che la [OSCURATO:PERSONA] deve seguire. L'art. 94 del [OSCURATO:PERSONA] CEE conferisce poi al Consiglio il potere di «stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura».
Il fatto che, su questo sfondo, l'art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] uno speciale potere normativo, può soltanto significare, perché detta disposizione abbia un senso, che la
[OSCURATO:PERSONA],
a causa delle particolarità degli aiuti statali concessi alle imprese pubbliche,
deve avere un potere che eccede la competenza attribuitale all'art. 93 e che nello stesso tempo non coincide con quello spettante al Consiglio a norma dell'art. 94 del [OSCURATO:PERSONA] CEE.
La suddetta disposizione può infine significare solo che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in considerazione degli speciali rapporti degli [OSCURATO:PERSONA] membri con le imprese pubbliche, a concretare, ove necessario, i particolari obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri che risultano dall'art. 90, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE in relazione agli aiuti statali. L'art. 90 del [OSCURATO:PERSONA] CEE presenta sotto questo profilo, come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA], un carattere integrativo e sussidiario nei confronti degli artt. 92 e segg. del [OSCURATO:PERSONA] CEE.
Esaminando il margine discrezionale attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, va inoltre considerato che non solo l'art. 222 del [OSCURATO:PERSONA] CEE viene limitato dall'art. 90 dello stesso [OSCURATO:PERSONA], ma che, inversamente, anche l'art. 222 del [OSCURATO:PERSONA] CEE pone limiti alle possibilità, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di influire, sulla base dell'art. 90, sulla struttura interna delle imprese pubbliche, non potendo venire ridotto oltre la misura contemplata dal [OSCURATO:PERSONA] il margine discrezionale per l'attività economica dei pubblici poteri.
Attraverso una limitazione così stretta della competenza della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'art. 90, n. 3, viene garantito che, contrariamente ai timori espressi dai ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non goda di una competenza generale ad istituire uno status speciale per le imprese pubbliche, ma, da una parte, essa può solo intervenire se è necessario assicurare, superando le altre disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], che gli [OSCURATO:PERSONA] membri o altre autorità pubbliche non impieghino la loro particolare posizione nei confronti delle imprese pubbliche per indurle ad un comportamento contrastante con il [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, l'attività economica delle imprese pubbliche non viene con ciò limitata oltre la misura prevista dal [OSCURATO:PERSONA].
4.
Va quindi successivamente approfondito, in primo luogo, il problema se
altre disposizioni particolari del [OSCURATO:PERSONA] escludano l'emanazione di una direttiva della natura di cui trattasi da parte della [OSCURATO:PERSONA].
Al riguardo, i ricorrenti si richiamano in maniera essenzialmente concorde, al fatto che, a causa della stretta connessione del contenuto della direttiva con gli aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA], solo il Consiglio, ai sensi dell'art. 94 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, sarebbe stato competente ad emanare una siffatta normativa. A parere della [OSCURATO:PERSONA] nonchè del [OSCURATO:PERSONA] federale, invece, la materia disciplinata dalla direttiva non ricade nell' ambito di applicazione degli artt. 92 e 93 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Il Consiglio non sarebbe dunque competente ad emanare tale atto in quanto la sua competenza a norma dell'art. 94 non potrebbe eccedere il contenuto del suddetto articolo. Anche secondo il [OSCURATO:PERSONA] olandese siffatto potere spetta alla [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal problema se eventualmente anche il Consiglio potesse adottare disposizioni a norma dell'art. 94 del [OSCURATO:PERSONA] CEE.
Nell'esame di questa controversia va concesso ai ricorrenti che al problema di quali aiuti siano o possano essere compatibili col [OSCURATO:PERSONA], quale procedimento possa seguire la [OSCURATO:PERSONA] nel loro controllo e a quali condizioni il Consiglio possa definire un aiuto compatibile col mercato comune, può venir data soluzione solo sulla scorta degli artt. 92 e 93. Le norme suddette tuttavia non indicano affatto
per quale via la [OSCURATO:PERSONA], nell'espletare i propri compiti, possa venire a conoscenza degli aiuti concessi o delle relazioni finanziarie
che eventualmente vadano considerate come aiuti. Orbene, colmare questa lacuna, specialmente sotto il profilo delle relazioni finanziarie fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le rispettive imprese pubbliche, è proprio lo scopo che si propone la direttiva di cui è causa. Non può a mio parere negarsi un nesso con le norme in materia di aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA], essendo la direttiva esclusivamente diretta a mettere in luce le relazioni finanziarie in rapporto alle quali la [OSCURATO:PERSONA] può svolgere i propri compiti a norma dell'art. 93 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Tale nesso risulta espressamente anche nel terzo e nel quinto considerando della direttiva, ove si dichiara che «la [OSCURATO:PERSONA] ha il dovere di accertarsi che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non concedano alle imprese, sia pubbliche che private, aiuti incompatibili con il mercato comune» e che «un'applicazione efficace ed equa alle imprese pubbliche e private delle regole del [OSCURATO:PERSONA] CEE relative agli aiuti non può essere operata sino a quando tali relazioni finanziarie non siano rese trasparenti». Il motivo per cui il campo di applicazione della direttiva si estende solo alle imprese pubbliche viene in luce poi nel quarto e nel sesto considerando, ove si dichiara che «la complessità delle relazioni finanziarie intercorrenti tra poteri pubblici e imprese pubbliche è tuttavia tale da ostacolare l'esecuzione di tale compito» e che «in materia di imprese pubbliche, detta trasparenza deve permettere di distinguere chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pubblico ed in quanto proprietario».
[OSCURATO:PERSONA] membri viene pertanto imposto, all'art. 5 della direttiva, di tenere a disposizione dati relativi alle relazioni finanziarie indicate dall'art. 1 per un periodo di cinque anni e di comunicarli, a richiesta, alla [OSCURATO:PERSONA], di guisa che essa, nel procedimento ai sensi degli artt. 92 e 93 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, possa formarsi un giudizio sull'esistenza o menò di un aiuto compatibile col mercato comune. Di conseguenza, è sicuro che, contrariamente ai timori espressi in particolare dal [OSCURATO:PERSONA] italiano, la direttiva non compromette le garanzie procedurali stabilite dall'art. 93 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Ciò viene del resto espressamente sottolineato nel tredicesimo considerando, ove si precisa che la direttiva «non pregiudica l'applicazione di altre disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CEE e, in particolare, degli articoli 90, paragrafo 2, 93 e 223».
È inoltre certo che dalla dichiarazione relativa ai rapporti finanziari, che va tenuta a disposizione, non può dedursi automaticamente che essi costituiscano aiuti ai sensi dell'art. 92, in quanto questo settore delle transazioni da rendere note deve necessariamente comprendere altre operazioni, oltre agli aiuti. Di conseguenza, rimane infine da rilevare, con la [OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti a suo sostegno, che
la direttiva non dà una definizione di aiuto, né interviene nel procedimento di controllo degli aiuti o ne fissa il corso.
Competente ad emanare tali disposizioni integrative della normativa controversa sarebbe in ogni caso, come va riconosciuto, il Consiglio, a norma dell'art. 94 del [OSCURATO:PERSONA] CEE.
Vero è che quest'ultimo articolo conferisce al Consiglio la competenza all'adozione di regolamenti di attuazione degli artt. 92 e 93, ma esso non afferma, come rileva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], che solo il Consiglio può disciplinare tutte le questioni che siano in qualsiasi rapporto con gli aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] ed esulino dal campo di applicazione degli art. 92 e 93. Se venisse sostenuta tale opinione, non avrebbe alcun senso, come ho già accennato, la disposizione dell'art. 90 del [OSCURATO:PERSONA] CEE concernente gli aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento, contenuto all'art. 90, n. 3, all'intero articolo, nonchè l'espressa menzione, al n. 1 di quest'ultimo, degli artt. 92-94, mostrano proprio, invece, che questioni che siano in rapporto con aiuti concessi a imprese pubbliche e che esulino dalla disciplina degli artt. 92 e segg. del [OSCURATO:PERSONA] CEE, possono venire disciplinate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del margine di discrezionalità da me descritto.
La direttiva in esame, come mostra il suo contenuto, non concerne per l'appunto gli aiuti, ma lo specifico problema accessorio costituito dal fatto che gli aiuti, nei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] membri e imprese pubbliche, in particolare data la qualità di proprietari dei pubblici poteri, possono assumere una forma particolare e quindi possono essere più difficilmente conosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'espletamento dei suoi compiti. Al riguardo assume notevole rilievo la circostanza che i finanziamenti pervengono alle imprese pubbliche non come sovvenzioni ad un'impresa provenienti dal patrimonio di soci privati, che sopporta da ogni punto di vista il rischio imprenditoriale, ma, direttamente o indirettamente, da risorse statali. Per questo motivo è ancora maggiore il pericolo che nell'impiego di tali mezzi non sempre ci si attenga ai criteri commerciali che guidano l'imprenditore. Anche se è possibile, come obietta il [OSCURATO:PERSONA] francese, che siffatte operazioni finanziarie, da considerare come aiuti, siano effettuate pure all'interno di gruppi privati, non può tuttavia negarsi che tali sovvenzioni, data la naturale ricerca del profitto e la limitatezza delle risorse private, debbano essere più ristrette, sotto il profilo sia temporale che quantitativo, rispetto ai finanziamenti statali. Inoltre è di frequente particolarmente difficile, presso le imprese pubbliche, distinguere fra attività economiche a fine di lucro e pratiche che ricadono nell'art. 92 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Ciò vale, in particolare, quando si tratta di tracciare un confine fra investimenti di proprietari, aumenti di capitale o ripiani di perdite e sovvenzioni statali basate su motivi di politica economica o sociale. Non da ultimo, a causa delle strette relazioni fra pubblici poteri e imprese pubbliche, possono essere concesse sovvenzioni o altre agevolazioni, da considerare come aiuti, sotto forme che dall'esterno sono difficilmente riconoscibili o non lo sono affatto.
Al riguardo non posso neppure concordare con i Governi francese ed italiano che, accennando alla separazione, esistente sotto il profilo giuridico nei loro paesi, fra imprese pubbliche e private da una parte e lo Stato dall'altra, sostengono che i rapporti finanziari dello Stato con le imprese pubbliche possono sempre risultare dalle leggi finanziarie, dai bilanci, dai rendiconti annui o altre pubblicazioni. Contro quest'ultima tesi, mi sembra, depone il semplice fatto che possono essere erogati, nelle forme più disparate, aiuti che non vengono resi pubblici, sia perché, in conseguenza delle diverse opinioni nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri sulle funzioni delle imprese pubbliche, non vengono considerati quali sovvenzioni, sia perché si tratta di finanziamento in forma indiretta. A mo' di esempio basti menzionare al riguardo la possibilità di concedere, attraverso istituti di credito sostenuti dallo Stato, ma disciplinati dal diritto privato, crediti a tasso agevolato, che possono portare, indirettamente, ad una distorsione della concorrenza.
Tali particolari problemi, che sorgono in connessione con le relazioni finanziarie fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le loro imprese pubbliche e rendono notevolmente difficile se non impossibile il compito di vigilanza della [OSCURATO:PERSONA], giustificano quindi il fatto che
quest'ultima
possa emanare una normativa del tipo di cui trattasi, basata sull'art. 90, n. 3, che
non tocchi le disposizioni sostanziali degli artt. 92 e segg. del [OSCURATO:PERSONA] CEE
e che
crei solo i presupposti tecnici che le consentono di adempiere ai propri obblighi.
Ciò vale tanto più in quanto essa potrebbe chiedere ai singoli [OSCURATO:PERSONA] membri le stesse informazioni, che attualmente vengono richieste dalla direttiva, anche con decisioni individuali e in forma di questionario astratto.
Non è infine necessario, a mio avviso, chiarire, in tale contesto, il problema se anche il Consiglio, in base all'art. 94, potesse emanare una corrispondente disciplina mediante un «regolamento utile ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93». Anche ammettendo tale possibilità, in base ad una interpretazione dell'art. 94 ispirata al principio dell'effetto utile, essa non può escludere la competenza speciale della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 90 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Se questa emana atti giuridici nel campo
dell'applicazione
di quest'ultimo articolo, si possono verificare, per forza di cose, sovrapposizioni con la competenza che spetta al Consiglio in ordine all'emanazione di
regolamenti di attuazione
a norma dell'art. 94 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, senza che in tal caso si possa parlare, in senso proprio, di un concorso di competenze fra la [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio. Una siffatta possibilità, del resto, non comporta, come a ragione osserva la [OSCURATO:PERSONA], il rischio che si abbiano due normative diverse in quanto il Consiglio, a norma dell'art. 94 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, può adottare atti normativi solo su proposta della [OSCURATO:PERSONA] e questa, nel formulare le proprie proposte, ha la possibilità di tener conto della situazione esistente.
5.
Contrariamente all'opinione dei ricorrenti, la
[OSCURATO:PERSONA]
non può
neppure basarsi,
nell'espletamento della funzione di vigilanza spettantele in forza dell'art. 90 del [OSCURATO:PERSONA] CEE,
sull'art. 213 di quest'ultimo,
a norma del quale la [OSCURATO:PERSONA], per l'esecuzione dei compiti affidatile, può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, ma nei limiti ed alle condizioni all'uopo stabiliti dal Consiglio in conformità al [OSCURATO:PERSONA] CEE. Già in ragione della logica obiettiva che sta alla base del [OSCURATO:PERSONA], questa disposizione non può affatto venire applicata alle richieste di informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] rivolge, nell'ambito della propria competenza, agli [OSCURATO:PERSONA] membri e a cui questi, a motivo dell'obbligo di cooperazione a cui sono tenuti a norma dell'art. 5 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, debbono comunque adeguatamente e compiutamente rispondere. Sarebbe semplicemente assurdo che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse procurarsi dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, senza la cooperazione del Consiglio, le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti assegnatile dal [OSCURATO:PERSONA]. Lo scopo di detta disposizione non può quindi essere quello di attribuire alla [OSCURATO:PERSONA] un diritto di informazione nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] membri subordinato all'intervento del Consiglio; la sua funzione può invece consistere solo nel disciplinare la raccolta di informazioni presso le imprese ed altri terzi che non sono soggetti agli obblighi derivanti dall'art. 5.
Poiché l'art. 90, n. 3, attribuisce espressamente alla [OSCURATO:PERSONA] i poteri di cui essa necessita per l'espletamento dei compiti ivi affidatile,
non è neppure necessario,
— e ciò ha valore decisivo per la questione della misura in cui la competenza della [OSCURATO:PERSONA] viene esclusa da altre norme del [OSCURATO:PERSONA] —
alcun ricorso ai poteri conferiti al Consiglio dall'art. 235 del [OSCURATO:PERSONA] CEE.
6.
Una volta assodato che, in via di principio, la [OSCURATO:PERSONA] ha il potere di esigere mediante direttive che siano rese note le relazioni finanziarie fra i pubblici poteri e le imprese private, rimane ancora da
verificare se
essa, nell'elaborare il contenuto della direttiva,
abbia commesso uno sviamento di potere ovvero abbia violato altri principi del [OSCURATO:PERSONA].
I Governi francese ed italiano sostengono al riguardo che la direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri nuovi obblighi eccedenti l'obbligo di cooperazione sancito dall'art. 5 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. La direttiva istituirebbe in particolare un obbligo sostanziale di informare la [OSCURATO:PERSONA], la cui inosservanza potrebbe venire perseguita a norma dell'art. 169 del [OSCURATO:PERSONA] CEE.
Come già detto, però, la direttiva è intesa semplicemente a garantire la messa a disposizione dei documenti che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di intraprendere nei singoli casi un esame ai sensi degli ara. 92 e segg. Solo a richiesta, quindi, vanno fornite alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunque dispongono e che, a norma dell'art. 6 della direttiva, non possono, di norma, neppure essere divulgate. Gli esempi menzionati all'art. 3 della direttiva comprendono inoltre solo quei rapporti finanziari che vanno considerati quali misure ai sensi dell'art. 90, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Per una «misura» del genere, infatti, se la disposizione deve davvero raggiungere il proprio scopo, va, in linea di principio, intesa qualsiasi sovvenzione in danaro o qualsiasi concessione di vantaggi economicamente valutabili a imprese pubbliche da parte delle autorità pubbliche, in breve qualsiasi atto od omissione finanziariamente rilevante.
[OSCURATO:PERSONA] membri debbono conseguentemente sempre considerare che la [OSCURATO:PERSONA], nell'espletamento del suo dovere di vigilanza, può esigere la comunicazione di tali «misure». Dal dovere della [OSCURATO:PERSONA] di controllare dette misure discende inversamente, in ogni caso, l'obbligo, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in connessione con l'art. 5 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, di informare, su richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] su tali «misure», il che presuppone che i relativi documenti vengano tenuti a disposizione. La direttiva non stabilisce quindi
alcun obbligo nuovo a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri,
ma mira solo a che venga rivelato ciò che dovrebbe essere ugualmente comunicato in risposta ad un apposito questionario nel caso di un'indagine concreta. Orbene, tenuto conto di tale obbligo già esistente, è del tutto irrilevante che le domande siano rivolte in forma di decisioni individuali a determinati [OSCURATO:PERSONA] membri ovvero siano dirette a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri in forma di direttiva.
7.
Contro la validità della direttiva viene inoltre dedotto che essa non era necessaria e che, comunque, contiene esigenze eccessive. Poiché si è già visto che l'art. 90, n. 3, non ha, contrariamente a quanto sostiene in particolare il [OSCURATO:PERSONA] francese, lo scopo di attribuire alla [OSCURATO:PERSONA] una competenza soltanto accessoria nel senso che essa può agire solo se il Consiglio non è competente a norma di altre disposizioni, può attribuirsi all'inciso «ove occorra» impiegato nella disposizione, solo il significato che, a causa delle complesse relazioni fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le rispettive imprese pubbliche,
alla [OSCURATO:PERSONA] va accordato un potere discrezionale, nell'esercizio di compiti attribuitile, per stabilire se sia necessario o no il suo intervento.
Non posso ammettere che la [OSCURATO:PERSONA], emanando la direttiva di cui è causa, abbia travalicato tale margine discrezionale, i cui limiti, trattandosi di fattispecie economiche complesse, devono essere ampi. Per l'adempimento dei compiti assegnatile dall'art. 90, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CEE (gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, ai sensi dell'art. 5, 1
o
comma, ultima frase, a facilitare l'esecuzione dei compiti della [OSCURATO:PERSONA]) quest'ultima deve prendere conoscenza delle relazioni finanziarie esistenti fra i pubblici poteri e le imprese pubbliche. Tale conoscenza è necessaria già per il motivo che non può essere lasciata agli [OSCURATO:PERSONA] membri
la valutazione dell'esistenza di aiuti nei singoli casi,
ma
tale questione deve essere decisa a livello comunitario, uniformemente per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in ultima analisi, dalla Corte di giustizia.
Per poter effettuare una delimitazione fra attività economiche a scopo di lucro delle imprese e dei rispettivi titolari e pratiche che ricadono negli artt. 92 e segg., la gamma di queste relazioni finanziarie, come giustamente sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], deve essere il più possibile ampia. Orbene, in quanto la direttiva indica unicamente le fattispecie in presenza delle quali non è da escludere la possibilità che almeno in taluni casi sussistano aiuti incompatibili col mercato comune, essa prescrive soltanto la messa a disposizione dei dati indispensabili a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare i necessari controlli.
Può altresì rilevarsi in tale contesto che la direttiva non impone, come sostengono i ricorrenti, la fornitura sistematica di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA], ma solo l'obbligo supplementare di fornire informazioni a richiesta durante un periodo di cinque anni. Quest'obbligo di conservare documenti, inteso a consentire la ricostruzione delle relazioni finanziarie, non può, in considerazione dello scopo perseguito, essere definito sproporzionato. Inoltre, esso non genera, diversamente da quanto ritiene il [OSCURATO:PERSONA] francese, una situazione di precarietà per quanto concerne importanti investimenti e operazioni finanziarie. Ciò è escluso già dal fatto che, come a ragione rileva la [OSCURATO:PERSONA], la direttiva in quanto tale non contiene alcuna disposizione sulla compatibilità o incompatibilità di tali operazioni col mercato comune. [OSCURATO:PERSONA] membri, qualora abbiano dubbi al riguardo, hanno sempre la possibilità di comunicare previamente i provvedimenti di cui trattasi, con la conseguenza che questi possono venire soppressi tramite il procedimento contemplato dall'art. 93 del [OSCURATO:PERSONA] CEE.
Infine la necessità della direttiva è suffragata da una considerazione di diritto processuale. Come può desumersi dalle sentenze della Corte nelle cause Lorenz (
5
) e Italia e/[OSCURATO:PERSONA] (
6
), è vietata l'istituzione di aiuti che non siano stati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] per l'esame ai sensi dell'art. 93, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri non osservano l'obbligo di comunicazione a cui sono tenuti, la [OSCURATO:PERSONA] può conseguentemente iniziare un procedimento per inadempimento a norma dell'art. 169 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Tale procedimento, che non persegue lo scopo di accertare la compatibilità o incompatibilità di un aiuto col mercato comune ai sensi dell'art. 92, ma deve solo garantire
l'operatività dell'art. 93 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, presuppone,
dal canto suo,
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia conoscenza dell'esistenza di aiuti non comunicati.
Orbene, la direttiva di cui trattasi serve ad ottenere tale conoscenza contemplando (contrariamente al [OSCURATO:PERSONA] francese non ravviso in ciò alcun giudizio di valore) che debbano tenersi a disposizione e resi noti a determinate condizioni i dati di fatto ivi indicati.
Una siffatta normativa pertanto non eccede i limiti di quanto è adeguato e necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito.
8.
Da quanto detto in precedenza consegue inoltre che anche la
censura secondo cui l'elenco delle relazioni finanziarie,
che risulta dagli artt. 1 e 3 della direttiva,
eccede chiaramente,
senza essere esauriente,
i limiti della nozione di aiuto, non è plausibile.
Anche nel valutare questo argomento va ricordato che lo scopo della direttiva non consiste nell'enumerare i movimenti di capitale né tantomeno nel definire gruppi di aiuti incompatibili col mercato comune. Ora, perché la [OSCURATO:PERSONA] sia posta in condizione di formarsi un giudizio al riguardo in una fase successiva, le deve essere altresì riconosciuto il potere di stabilire discrezionalmente quali dati le siano necessari per l'espletamento dei propri compiti. Nel fissare i limiti del potere di valutazione discrezionale si deve tener conto, in particolare, del fatto che la nozione di «aiuto», come mostra l'espressione usata nell'art. 92 del [OSCURATO:PERSONA] CEE «aiuti ... sotto qualsiasi forma», deve essere intesa in senso lato. Essa ricomprende comunque qualsiasi sovvenzione od agevolazione concessa dai pubblici poteri che sia atta a falsare le condizioni della concorrenza. Questa vasta gamma di possibili aiuti comporta necessariamente che anche la gamma delle relazioni finanziarie, che debbono fornire gli elementi per l'esame dell'ammissibilità o meno di un aiuto, deve necessariamente essere ampia.
9.
È altresì chiaro che, per la delimitazione della sfera di applicazione della direttiva, dev'essere riconosciuto
alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di definire nozioni quali «pubblici poteri» e «imprese pubbliche».
In considerazione dello scopo dell'art. 90, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE e delle diverse strutture esistenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri, non è censurabile, al riguardo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], per una migliore comprensione dell'attività statale, abbia sostituito l'espressione «Stato membro» con quella di «pubblici poteri» ed intenda designare, con tale espressione, tanto lo Stato quanto anche altri enti territoriali.
Le censure mosse in particolare dal [OSCURATO:PERSONA] francese, ma anche da quello italiano, concernono pertanto, in primo luogo, la definizione dell'impresa pubblica, facendosi riferimento al fatto che la nozione unitaria su cui si fonda la direttiva non terrebbe conto delle diversità delle concezioni esistenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri sull'economia pubblica, come considerata dall'art. 90 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. La direttiva, poiché non si basa sulla funzione o sui compiti di natura pubblica di un'impresa, ma soltanto sull'influenza dominante, diretta o indiretta, dei pubblici poteri, modificherebbe gravemente l'art. 90 in contrasto col [OSCURATO:PERSONA].
Per quel che riguarda tale argomento, si deve essere d'accordo con i ricorrenti sul fatto che gli autori del [OSCURATO:PERSONA], partendo dalle diverse concezioni prevalenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri in ordine alla posizione, al valore, ed alla necessità delle imprese pubbliche, hanno omesso intenzionalmente di definire più precisamente tale nozione. Una tale omissione non può tuttavia creare dubbi sul fatto che
il termine impiegato all'art. 90, n. 1, costituisce una nozione di diritto comunitario
e quindi, partendo dallo scopo di tale disposizione, può essere
interpretato solo in modo uniforme per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Ora, lo scopo dell'art. 90, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, come abbiamo visto, è quello di disciplinare l'influenza dei pubblici poteri riguardo al funzionamento del mercato comune, nel senso che essa non sia fra l'altro usata indebitamente per operare discriminazioni occulte e per falsare la concorrenza. Orbene, un pericolo del genere esiste sempre, di norma, quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri controllano determinate unità economiche oltre l'ambito dei vincoli normativi generali, indipendentemente dal fatto che tale influenza sia da ricondurre a rapporti di diritto pubblico o di diritto privato. Di conseguenza non è neppure censurabile, né conduce ad una alterazione del contenuto dell'art. 90, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], per raggiungere lo scopo perseguito dalla direttiva, si sia basata, nella definizione di impresa pubblica, sull'influenza dominante dei pubblici poteri sulle imprese pubbliche ivi dettagliatamente descritta. Tale interpretazione non viene neppure messa in questione, contrariamente all'opinione del [OSCURATO:PERSONA] francese, dalla sentenza della Corte in causa BRT c/SABAM (
7
), ove fra l'altro si trattava, diversamente dall'attuale problema, di interpretare la nozione di «imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale» di cui all'art. 90, n. 2.
È infine altresì corretto che la [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dello scopo dell'art. 90, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, ritenga sufficiente l'influenza indiretta dei pubblici poteri per potersi parlare di impresa pubblica ai sensi della direttiva, poiché con ciò in definitiva si tiene conto solo della circostanza che
anche misure indirette di aiuto con interposizione di altri stadi intermedi debbono cessare a norma dell'art. 90, n. 1.
10.
Poiché si è assodato che
una disparità di trattamento delle imprese pubbliche nei confronti di quelle private riguardo alla pubblicazione delle relazioni finanziarie è effettivamente giustificata,
posso limitarmi a trattare brevemente l'altra censura, sollevata dai Governi francese e italiano, secondo cui la direttiva conduce ad una discriminazione delle imprese pubbliche. A tale proposito va innanzitutto richiamata l'attenzione, come hanno fatto la [OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti a suo sostegno, sul fatto che la direttiva rivolta agli [OSCURATO:PERSONA] membri istituisce obblighi solo a carico di questi, non delle imprese pubbliche. Appare inoltre evidente che, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri controllano le imprese pubbliche in forma adeguata, non esiste, di norma, alcun motivo per trasferire su queste imprese gli obblighi che li riguardano.
Anche se si ammette che, effettivamente, in molti casi gli obblighi debbono in definitiva essere a carico delle imprese pubbliche, esistono comunque, fra le sovvenzioni statali a imprese pubbliche e quelle a imprese private, come già detto, differenze così importanti da giustificare una disparità di trattamento fra le due fattispecie. Ciò viene del resto sottolineato altresì dal fatto che anche gli autori del [OSCURATO:PERSONA], come è provato dall'esistenza dell'art. 90 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, hanno visto, nelle relazioni fra [OSCURATO:PERSONA] membri e pubblici poteri per quanto riguarda, fra l'altro, l'attuazione delle disposizioni sugli aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] un problema particolare che giustifica un diverso trattamento. La direttiva emanata a norma dell'art. 90, n. 3, non rappresenta pertanto
neppure una discriminazione
delle imprese pubbliche, ma intende, al contrario, assicurare, in relazione a possibili distorsioni della concorrenza, la
parità di trattamento delle imprese pubbliche e private.
Contrariamente all'opinione del [OSCURATO:PERSONA] francese, le imprese pubbliche non vengono discriminate nei confronti delle imprese private anche per il motivo che non deve essere resa nota la loro «vita interna», ma vanno tenuti a disposizione solo quei dati di fatto che dovrebbero essere resi noti nella stessa misura nel caso di un'indagine concreta.
In questo contesto non posso neppure essere d'accordo col [OSCURATO:PERSONA] italiano secondo cui l'art. 4 della direttiva contrasta con il precetto, impartito dall'art. 90, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, della parità di trattamento di tutte le imprese pubbliche, escludendo, senza sufficiente motivazione, dall'obbligo di trasparenza le imprese pubbliche ivi menzionate. Infatti, poiché
alla [OSCURATO:PERSONA]
compete un
margine di valutazione discrezionale
in ordine alle misure che essa ritiene opportune per l'espletamento dei propri compiti,
si deve riconoscerle altresì il potere di
escludere determinate imprese dall'ambito di applicazione della direttiva, purché ciò sia obiettivamente giustificato.
Orbene, una giustificazione obiettiva dell'esclusione di determinati settori pubblici dall'applicazione della direttiva si trova nel dodicesimo considerando, in cui si afferma che si devono contemplare esclusioni sia settoriali che quantitative dall' ambito di applicazione della stessa.
Ciò deve innanzitutto valere per determinati settori che esulano dalla sfera concorrenziale, dunque per le imprese pubbliche di prestazione di servizi menzionate all'art. 4, leu. a), della direttiva, che non sono in grado di incidere sensibilmente sugli scambi fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Vanno esclusi inoltre i settori «che sono già oggetto di disposizioni comunitarie particolari che garantiscano una trasparenza adeguata», fra i quali sono ricompresi, secondo le informazioni della [OSCURATO:PERSONA], in particolare le ferrovie e il traffico aereo interno. La direttiva non trova nemmeno applicazione, secondo il suo preambolo, a «taluni settori il cui carattere particolare giustifichi disposizioni specifiche» fra cui sono comprese le imprese del settore energetico menzionate sub b), le poste e telecomunicazioni, le altre imprese di trasporti nonché gli enti pubblici di credito. Per «imprese ... la cui importanza economica ridotta non giustifichi oneri amministrativi che possono risultare dalle misure da prendere» sono infine da intendere le imprese pubbliche menzionate alla lett. d). Apparendo un trattamento differenziato di tali imprese giustificato dalle loro particolari caratteristiche, la loro esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva non rappresenta affatto violazione dellobbligo di parità di trattamento. Del resto, come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento di detta disposizione avrebbe semplicemente come conseguenza l'ampliamento della sfera di applicazione della direttiva.
11.
[OSCURATO:PERSONA] questione dell'ambito di applicazione della direttiva è collegata l'ulteriore censura, dedotta in via subordinata dal [OSCURATO:PERSONA] francese, secondo cui
la direttiva fondata sul [OSCURATO:PERSONA] CEE si pone in contrasto col principio della separazione funzionale delle tre Comunità,
cui è ispirato l'art. 232 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, il quale chiaramente dispone che le norme di diritto derivato basate sul [OSCURATO:PERSONA] CEE non possono modificare le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CECA, né derogare a quelle del [OSCURATO:PERSONA]. Dalla definizione di impresa pubblica contenuta all'art. 2 della direttiva nonché dalle eccezioni enumerate all'art. 4 della stessa si potrebbe trarre la conclusione che la direttiva, salvo tali eccezioni, debba valere per tutte le relazioni finanziarie degli [OSCURATO:PERSONA] membri con le imprese pubbliche disciplinate dai tre Trattati.
Dal canto suo la [OSCURATO:PERSONA] obietta che non era necessaria un'espressa esclusione delle imprese disciplinate dal [OSCURATO:PERSONA] CECA in quanto risulta già dal combinato disposto dell'art. 232, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE e delle norme del [OSCURATO:PERSONA] CECA relative agli aiuti che la direttiva non si applica alle imprese CECA. Diverso sarebbe invece il caso delle imprese ricadenti sotto le norme del [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, infatti, non conterrebbe alcuna disposizione specifica sugli aiuti statali con la conseguenza che la disciplina generale dettata dall'art. 90 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, da considerarsi in connessione con gli artt. 92-94 dello stesso, varrebbe in via di principio anche per le relazioni finanziarie fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le imprese pubbliche [OSCURATO:PERSONA]. Si sarebbe quindi reso necessario contemplare un'espressa eccezione per le imprese nucleari menzionate nella direttiva.
Anche se va concesso al [OSCURATO:PERSONA] francese che sarebbe stato opportuno, nell'interesse della chiarezza del diritto, definire in modo inequivocabile l'ambito di applicazione della direttiva al riguardo, ritengo con la [OSCURATO:PERSONA] che tale lacuna non sia così grave da giustificare l'annullamento della direttiva, in quanto un'interpretazione di quest'ultima conforme al [OSCURATO:PERSONA] porta già a concludere che la stessa non si applica alle relazioni finanziarie fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le imprese pubbliche CECA. Al riguardo va considerato che l'art. 90, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE rinvia espressamente agli artt. 85-94 del [OSCURATO:PERSONA] stesso. Per contro, nel [OSCURATO:PERSONA] CECA, la questione degli aiuti è sottoposta, all'art. 4, leu. e), ad una disciplina speciale con la conseguenza che, considerato l'art. 232, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, a norma del quale quest'ultimo non modifica le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, neppure l'art. 90 del [OSCURATO:PERSONA] CEE può fornire una base giuridica per misure dirette all'applicazione della disciplina sugli aiuti disposta dal [OSCURATO:PERSONA] CECA.
[OSCURATO:PERSONA], invece, non si trova alcuna normativa comparabile agli artt. 92-94 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Di conseguenza tali norme, in quanto elemento costitutivo del [OSCURATO:PERSONA] CEE, che mira ad una totale integrazione economica, si applicano, in via di principio, anche alle imprese [OSCURATO:PERSONA].
Dato il nesso fra l'art. 90 e gli artt. 92 e segg., ne discende come logica conseguenza che anche la prima delle norme citate deve applicarsi nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto
doveva essere espressamente precisato, nella direttiva, che l'obbligo di trasparenza non doveva applicarsi alle relazioni finanziarie dei pubblici poteri con imprese [OSCURATO:PERSONA] ivi menzionate.
12.
Non essendo quindi contestabile,
dopo l'esame di tutti i mezzi dedotti dai ricorrenti e dal [OSCURATO:PERSONA] francese in sede di intervento,
la legittimità della direttiva controversa,
propongo che
i ricorsi vengano respinti.
Poiché i ricorrenti sono risultati soccombenti, essi vanno altresì condannati alle spese processuali.
(
1
) Traduzione dal tedesco.
(
2
) Ordinanza 17 gennaio 1980 in causa
792/79 R, [OSCURATO:PERSONA]. et [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1980, pagg. 119, 131
.
(
3
) Semenza 16 novembre 1977 in causa
13/77, Sa GB-lnno-BM e/Association des détaillants en tabac (ATAB), Racc. 1977, pag. 2115
.
(
4
) Sentenza 22 marzo 1977 in causa
78/76, Steinike e Weinlig e/Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1977, pag. 595
.
(
5
) Sentenza 11 dicembre 1973 in causa
120/73 — Gebr. Lorenz e/Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]Palatinato, Racc. 1973, pag. 1471
.
(
6
) Sentenza 2 luglio 1974 in causa
173/73 — Repubblica italiana e/[OSCURATO:PERSONA] — Racc. 1974, pag. 709
.
(
7
) Sentenza 21 marzo 1974 in causa
127/73 — [OSCURATO:PERSONA] en Televisie e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs c/SV/SABAM e NV Fonior, Racc. 1974, pag. 313
.