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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 13412/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI[dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 81 comma 2 cod. pen., 73 commi 1 e 4 e 80 del d.P.R. 309/1990, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'insufficienza della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Pr9gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI[dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 81 comma 2 cod. pen., 73 commi 1 e 4 e 80 del d.P.R. 309/1990, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'insufficienza della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Pr9gi
Sentenza Cassazione n. 13412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris