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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15212/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena in misura prossima al massimo edittale di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e assenza di motivazione, è manifestamente infondato.

Premesso che il fatto contestato all'imputato di violazione dell'art. 73 / comma 5/d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stato commesso in data 11/11/2021, e dunque prima della modifica del trattamento sanzionatorio operata dalla legge n.159 del 2023, per il quale era prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 1032 a 10329t.

Ciò premesso, la torte territoriale ha ritenuto congrua, equa e proporzionata ai sensi dell'art. 27 Cost. e 133 cod.pen. la pena finale irrogata, di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 2.800,00 di multa, muovendo dalla pena base di anni due e mesi sei (Diéte„ ,ivnArmA.4 zoiA i-lét di reclusione e C 4200 di multa, con uno scostamentorgiustificato dalla tipologia di droga pesante ceduta nell'ambito di una inten0a attività di spaccio svolta in via continuativa e non occasionale.

La torte territoriale ha assolto all'obbligo di una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, giustificando con motivazione congrua e non illogica, il minimo scostamento dalla pena mediana (di anni due e mesi tre calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo come indicato da Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MI ,P) ~41' DEPOSITATA r tN CAMT A 23ÌAPR 2026 io

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena in misura prossima al massimo edittale di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e assenza di motivazione, è manifestamente infondato. Premesso che il fatto contestato all'imputato di violazione dell'art. 73 / comma 5/d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stato commesso in data 11/11/2021, e dunque prima della modifica del trattamento sanzionatorio operata dalla legge n.159 del 2023, per il quale era prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 1032 a 10329t. Ciò premesso, la torte territoriale ha ritenuto congrua, equa e proporzionata ai sensi dell'art. 27 Cost. e 133 cod.pen. la pena finale irrogata, di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 2.800,00 di multa, muovendo dalla pena base di anni due e mesi sei (Diéte„ ,ivnArmA.4 zoiA i-lét di reclusione e C 4200 di multa, con uno scostamentorgiustificato dalla tipologia di droga pesante ceduta nell'ambito di una inten0a attività di spaccio svolta in via continuativa e non occasionale. La torte territoriale ha assolto all'obbligo di una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, giustificando con motivazione congrua e non illogica, il minimo scostamento dalla pena mediana (di anni due e mesi tre calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo come indicato da Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MI ,P) ~41' DEPOSITATA r tN CAMT A 23ÌAPR 2026 io
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