CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 13029/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che censura la se itenza impugnata per non avere il giudice adeguatamente argomentato III dinie.go di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile pe -ché il ricorrente aveva rinunciato al motivo di appello. Ed invero dal non coni estato riepilogo dei motivi di appello e dell'incipit della motivazione della sentenza risulta che l'imputato presente in videoconferenza per il tramite del difensore ha ri "'Linciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello afferente "alla dosimetria dell a pena nella misura tra il minimo e il massimo edittale" sicché deve ritenersi rinuniato il secondo motivo di appello con cui chiedeva la concessione delle cin:c:istanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva. Deve ricordarsi che la rinuncia ad uno o più motivi di appello circos;crive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si rifeit:cono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inannmissibi[a, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma li euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende'. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 estensor