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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 49498/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Tommaso, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale il 1°/10/2002, irrevocabile il 26/11/2002, per violazione della normativa urbanistica, antisismica ed ambientale.

2. Propone ricorso per cassazione l'Aspromonte, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

I. 24 novembre 2003, n. 326, e 39, comma 19,

I. 23 dicembre 1994, n. 724. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe rigettato l'istanza senza pronunciarsi sulla norma in oggetto, che sancirebbe la piena legittimazione del ricorrente a chiedere la concessione in sanatoria, pur in presenza dell'acquisizione del bene al patrimonio del Comune; la sanatoria stessa, poi rilasciata, non avrebbe dunque patito alcun impedimento, anche considerando che, successivamente alla acquisizione, l'Amministrazione non avrebbe demolito il bene, né lo avrebbe destinato a pubblica utilità.

L'efficacia, nel caso di specie, dell'art. 39, comma 19, citato, poi, sarebbe sancita dalla sentenza del TAR Campania n. 2818 del 27/2/2019, irrevocabile, che avrebbe annullato il provvedimento con il quale il Comune di Caserta aveva annullato in autotutela il precedente rilascio del permesso di costruire in sanatoria, rilasciato ai sensi del d.l. n. 269 del 2003; - violazione dell'art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003, e 39, comma 19,

I. n. 724 del 1994; violazione degli artt. 2, 3, 238-bis, 187, 192, 193 e 479 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe indebitamente travolto il giudicato amministrativo, favorevole al ricorrente, senza valutarne la particolare efficacia probatoria sui fatti e sulle qualificazioni giuridiche in esso dedotte; l'ordinanza, infatti, si discosterebbe da un elemento di certezza come la sentenza passata in giudicato, emessa dal giudice naturale che avrebbe trattato la stessa materia. [OSCURATO:PERSONA], dunque, avrebbe violato la tendenziale vincolatività del giudicato amministrativo, volto a garantire la stabilità dei rapporti giuridici, la certezza del diritto ed il principio di uguaglianza; - violazione degli artt. 2 Cost., 8 CEDU.

Il provvedimento impugnato non terrebbe conto di decisive circostanze in fatto, quali l'età avanzata e la salute precaria del ricorrente, la residenza dello stesso - e del nucleo familiare - presso l'immobile, la sostanziale legittimità del bene medesimo (l'abuso costituirebbe una piccola parte della struttura, già sanata nel resto), l'assenza di altre soluzioni abitative.

L'ordinanza, dunque, avrebbe omesso di verificare la proporzionalità dell'ingerenza dell'autorità con le condizioni personali ed economiche dei ricorrenti, ancor più rilevanti alla luce dell'ampio tempo trascorso dall'esecuzione delle opere.

Si imporrebbe, pertanto, l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno riportare per sintesi le fasi della vicenda, al fine di meglio argomentare le conclusioni raggiunte, nei termini dell'annullamento con rinvio:a) con sentenza del 1910/2002, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un mese, dieci giorni di arresto e 3615,20 euro di ammenda in ordine a plurime violazioni urbanistiche ed in materia antisismica e paesaggistica; la sentenza - contente l'ordine di demolizione degli abusi - diveniva irrevocabile il 26/11/2002; b) con riferimento alle stesse opere, il Comune di Caserta ingiungeva la demolizione con provvedimento del 9/5/2000; ulteriore ordine era poi emesso dall'autorità amministrativa il 3/5/2001, così come il 30/12/2002, questa volta dal Procuratore della Repubblica; c) con atto del 20/11/2008, il Comune di Caserta rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 187/2008 (in precedenza negato), ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla

I. n. 326 del 2003; d) la stessa Amministrazione, tuttavia, con atto del 26/4/2016 annullava in autotutela il permesso già emesso; e) a seguito di ricorso proposto dall'Aspromonte, H TAR Campania, con sentenza pubblicata il 27/5/2019, irrevocabile, annullava il provvedimento da ultimo citato, sul presupposto che la procedura di acquisizione del bene al patrimonio comunale non si fosse completata, mancando la prova della notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n 380 del 2001; ciò, peraltro, pur dandosi atto che, a norma del comma precedente, l'acquisto del bene allo stesso patrimonio comunale opera di diritto, in caso di infruttuoso decorso del termine di 90 giorni dall'ingiunzione di demolizione notificata al proprietario o al responsabile dell'abuso; f) con l'ordinanza impugnata in questa sede, infine, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, sostenendo che la sentenza del Giudice amministrativo non potesse essere condivisa, attesa la tardività dell'istanza di permesso in sanatoria, presentata quando il bene era ormai entrato nel patrimonio del Comune.

4. Tanto premesso, il Collegio osserva che - contrariamente a quanto indicato nel ricorso - non si riscontra alcuna contraddizione tra il contenuto dell'ordinanza impugnata e la sentenza del tribunale amministrativo regionale, trattandosi di provvedimenti chiamati ad esprimersi su questioni differenti: come l'incidente di esecuzione aveva ad oggetto la legittimità del condono (negata dal Giudice sul presupposto che l'interessato non sarebbe stato legittimato a presentare la relativa domanda, avendo ormai perso la titolarità del bene per decorso del citato termine di cui all'articolo 31, comma 3), così il TAR doveva provvedere - in adesione al devolutum contenuto nel ricorso - soltanto sulla determinazione n. 45062 del 26/4/2016, con la quale il Comune di Caserta aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 187/2008.

5. Questa stessa puntualizzazione, tuttavia, non si riscontra nell'ordinanza impugnata, che - ribadendo il difetto di legittimazione a proporre l'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, in capo all'odierno ricorrente - ha concluso che il provvedimento del 2008 era stato emanato indebitamente, difettandone i presupposti di legge, e che, pertanto, l'annullamento in autotutela da parte del Comune doveva ritenersi corretto; questo secondo profilo, tuttavia, non era stato devoluto al Giudice dell'esecuzione, e risultava peraltro coperto da giudicato amministrativo.

Lo stesso Giudice, dunque, avrebbe dovuto prescindere dall'annullamento della determinazione comunale del 26/4/2016, e valutare soltanto la legittimità del permesso di costruire rilasciato (i cui effetti si erano nuovamente prodotti proprio a seguito del giudicato amministrativo), verificandone - nell'esercizio di un potere-dovere costantemente riconosciutogli - la sussistenza dei presupposti, con particolare riguardo alla legittimazione a presentare la domanda ed alla condonabilità delle opere, partitamente considerate, alla luce della normativa di riferimento (il citato d.l. n. 269 del 2003) e della relativa giurisprudenza, nonché delle ipotesi di reato riscontrate in sentenza ai capi da A) a E) della rubrica.

6. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Tommaso, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale il 1°/10/2002, irrevocabile il 26/11/2002, per violazione della normativa urbanistica, antisismica ed ambientale. 2. Propone ricorso per cassazione l'Aspromonte, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 novembre 2003, n. 326, e 39, comma 19, I. 23 dicembre 1994, n. 724. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe rigettato l'istanza senza pronunciarsi sulla norma in oggetto, che sancirebbe la piena legittimazione del ricorrente a chiedere la concessione in sanatoria, pur in presenza dell'acquisizione del bene al patrimonio del Comune; la sanatoria stessa, poi rilasciata, non avrebbe dunque patito alcun impedimento, anche considerando che, successivamente alla acquisizione, l'Amministrazione non avrebbe demolito il bene, né lo avrebbe destinato a pubblica utilità. L'efficacia, nel caso di specie, dell'art. 39, comma 19, citato, poi, sarebbe sancita dalla sentenza del TAR Campania n. 2818 del 27/2/2019, irrevocabile, che avrebbe annullato il provvedimento con il quale il Comune di Caserta aveva annullato in autotutela il precedente rilascio del permesso di costruire in sanatoria, rilasciato ai sensi del d.l. n. 269 del 2003; - violazione dell'art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003, e 39, comma 19, I. n. 724 del 1994; violazione degli artt. 2, 3, 238-bis, 187, 192, 193 e 479 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe indebitamente travolto il giudicato amministrativo, favorevole al ricorrente, senza valutarne la particolare efficacia probatoria sui fatti e sulle qualificazioni giuridiche in esso dedotte; l'ordinanza, infatti, si discosterebbe da un elemento di certezza come la sentenza passata in giudicato, emessa dal giudice naturale che avrebbe trattato la stessa materia. [OSCURATO:PERSONA], dunque, avrebbe violato la tendenziale vincolatività del giudicato amministrativo, volto a garantire la stabilità dei rapporti giuridici, la certezza del diritto ed il principio di uguaglianza; - violazione degli artt. 2 Cost., 8 CEDU. Il provvedimento impugnato non terrebbe conto di decisive circostanze in fatto, quali l'età avanzata e la salute precaria del ricorrente, la residenza dello stesso - e del nucleo familiare - presso l'immobile, la sostanziale legittimità del bene medesimo (l'abuso costituirebbe una piccola parte della struttura, già sanata nel resto), l'assenza di altre soluzioni abitative. L'ordinanza, dunque, avrebbe omesso di verificare la proporzionalità dell'ingerenza dell'autorità con le condizioni personali ed economiche dei ricorrenti, ancor più rilevanti alla luce dell'ampio tempo trascorso dall'esecuzione delle opere. Si imporrebbe, pertanto, l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno riportare per sintesi le fasi della vicenda, al fine di meglio argomentare le conclusioni raggiunte, nei termini dell'annullamento con rinvio:a) con sentenza del 1910/2002, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un mese, dieci giorni di arresto e 3615,20 euro di ammenda in ordine a plurime violazioni urbanistiche ed in materia antisismica e paesaggistica; la sentenza - contente l'ordine di demolizione degli abusi - diveniva irrevocabile il 26/11/2002; b) con riferimento alle stesse opere, il Comune di Caserta ingiungeva la demolizione con provvedimento del 9/5/2000; ulteriore ordine era poi emesso dall'autorità amministrativa il 3/5/2001, così come il 30/12/2002, questa volta dal Procuratore della Repubblica; c) con atto del 20/11/2008, il Comune di Caserta rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 187/2008 (in precedenza negato), ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla I. n. 326 del 2003; d) la stessa Amministrazione, tuttavia, con atto del 26/4/2016 annullava in autotutela il permesso già emesso; e) a seguito di ricorso proposto dall'Aspromonte, H TAR Campania, con sentenza pubblicata il 27/5/2019, irrevocabile, annullava il provvedimento da ultimo citato, sul presupposto che la procedura di acquisizione del bene al patrimonio comunale non si fosse completata, mancando la prova della notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n 380 del 2001; ciò, peraltro, pur dandosi atto che, a norma del comma precedente, l'acquisto del bene allo stesso patrimonio comunale opera di diritto, in caso di infruttuoso decorso del termine di 90 giorni dall'ingiunzione di demolizione notificata al proprietario o al responsabile dell'abuso; f) con l'ordinanza impugnata in questa sede, infine, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, sostenendo che la sentenza del Giudice amministrativo non potesse essere condivisa, attesa la tardività dell'istanza di permesso in sanatoria, presentata quando il bene era ormai entrato nel patrimonio del Comune. 4. Tanto premesso, il Collegio osserva che - contrariamente a quanto indicato nel ricorso - non si riscontra alcuna contraddizione tra il contenuto dell'ordinanza impugnata e la sentenza del tribunale amministrativo regionale, trattandosi di provvedimenti chiamati ad esprimersi su questioni differenti: come l'incidente di esecuzione aveva ad oggetto la legittimità del condono (negata dal Giudice sul presupposto che l'interessato non sarebbe stato legittimato a presentare la relativa domanda, avendo ormai perso la titolarità del bene per decorso del citato termine di cui all'articolo 31, comma 3), così il TAR doveva provvedere - in adesione al devolutum contenuto nel ricorso - soltanto sulla determinazione n. 45062 del 26/4/2016, con la quale il Comune di Caserta aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 187/2008. 5. Questa stessa puntualizzazione, tuttavia, non si riscontra nell'ordinanza impugnata, che - ribadendo il difetto di legittimazione a proporre l'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, in capo all'odierno ricorrente - ha concluso che il provvedimento del 2008 era stato emanato indebitamente, difettandone i presupposti di legge, e che, pertanto, l'annullamento in autotutela da parte del Comune doveva ritenersi corretto; questo secondo profilo, tuttavia, non era stato devoluto al Giudice dell'esecuzione, e risultava peraltro coperto da giudicato amministrativo. Lo stesso Giudice, dunque, avrebbe dovuto prescindere dall'annullamento della determinazione comunale del 26/4/2016, e valutare soltanto la legittimità del permesso di costruire rilasciato (i cui effetti si erano nuovamente prodotti proprio a seguito del giudicato amministrativo), verificandone - nell'esercizio di un potere-dovere costantemente riconosciutogli - la sussistenza dei presupposti, con particolare riguardo alla legittimazione a presentare la domanda ed alla condonabilità delle opere, partitamente considerate, alla luce della normativa di riferimento (il citato d.l. n. 269 del 2003) e della relativa giurisprudenza, nonché delle ipotesi di reato riscontrate in sentenza ai capi da A) a E) della rubrica. 6. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]
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