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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 48456/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le due censure prospettate, declinate sotto il versante della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per la detenzione di cocaina a fine di spaccio, nel caso configurata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sono del tutto generiche e aspecifiche in quanto prive dei correlati congrui riferimenti alla mcitivazione dell'atto impugnato nella parte in cui la detenzione contestata viene, nella sua finalizzazione illecita, coerentemente circostanziata facendo leva sull'attività di cessione, seppur gratuità, operata dal prevenuto immediatamente prima del suo arresto in flagranza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le due censure prospettate, declinate sotto il versante della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per la detenzione di cocaina a fine di spaccio, nel caso configurata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sono del tutto generiche e aspecifiche in quanto prive dei correlati congrui riferimenti alla mcitivazione dell'atto impugnato nella parte in cui la detenzione contestata viene, nella sua finalizzazione illecita, coerentemente circostanziata facendo leva sull'attività di cessione, seppur gratuità, operata dal prevenuto immediatamente prima del suo arresto in flagranza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 48456/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris