CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 21 aprile 2021, la corte di appello di Napoli, confermava la pronuncia del tribunale di Napoli del 30 giugno 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole di estorsione, tentata estorsione, detenzione e porto di arma da sparo, detenzione illecita di munizioni. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Guadagni, deducendo con distinti motivi: - violazione della legge penale con riferimento agli artt. 393 e 629 cod.pen. posto che il ricorrente aveva sempre agito, come risultava anche dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di appello, per la restituzione di una quota di denaro provento di una precedente truffa ai danni di Telecom consumata nel 2008 dalla persona offesa in concorso con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; al proposito deduceva che l'applicazione del principio di diritto stabilito da Sezioni Unite ric. Filardo doveva valere anche per i crediti nascenti da azioni antigiuridiche; - omessa ed illogica motivazione in ordine alle specifiche censure avanzate con il primo motivo di appello circa la ritenuta attendibilità della persona offesa quanto .in particolare alle rilevate contraddizioni tra le dichiarazioni della stessa e quelle dei testi. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 393 e 629 cod.pen. occorre fare applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02). Con particolare riferimento all'intensità della minaccia e della violenza quali elementi distintivi delle fattispecie, la pronuncia prosegue affermando espressamente che:" Come già evidenziato, tra le altre, da Sez. 2, n. 46288 del 28 giugno 2016, Musa, RV 268360 e Sez.2 n. 51433 del 4 dicembre 2013, Fusco, RV 257375, sia l'articolo 393 comma terzo, codice penale che l'articolo 629, comma secondo, codice penale (in quest'ultimo caso, mediante richiamo dell'articolo 628, comma terzo, numero 1 codice penale) prevedono che la pena è aumentata se la violenza o minaccia è commessa con armi, senza legittimare distinzioni tra armi bianche ed armi da fuoco: è quindi normativamente prevista la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, aggravato dall'uso di un'arma, anche di condotte poste in essere con armi tali da rendere la violenza o la minaccia di particolare gravità, ovvero costrittiva, e comunque sproporzionata, rispetto al fine perseguito. Detto riferimento appare decisivo, atteso che, secondo il contrario orientamento, siffatta condotta dovrebbe sempre integrare gli estremi del più grave delitto di estorsione, il che, per espressa previsione di legge, non è.... La stessa relazione del Guardasigilli al Re sul progetto del codice penale, pur in estrema sintesi (pagina 158), osserva che la fattispecie tipica di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è comprensiva di ogni specie di violenza, fisico morale, senza attribuire, quindi, alcuna rilevanza al quantum di violenza esercitata oppure alla gravità della minaccia proferita. E' stato, infine, già evidenziato da questa Corte (sezione sesta numero 45064 del 12 giugno 2014, Sevdari, in motivazione) che le norme sostanziali poste a confronto non contengono alcuna gradazione (né verso l'alto né verso il basso) delle modalità espressive della condotta violenta o minacciosa e che le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell'altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrali, una pretesa giuridicamente azionabile. In questa prospettiva, il livello offensivo della coercizione finisce con l'incidere sulla gradazione della pena, ma non sulla qualificazione del fatto: risulta, pertanto, evidente la carenza di tipicità che si connette all'enucleazione, in assenza di qualsiasi segnale linguistico, di una sotto fattispecie delle nozioni di violenza e minaccia, così gravemente intimidatorie da connotare ex se di ingiustizia qualunque finalismo, e dunque sostanzialmente da annullare la funzione definitoria del corrispondente riferimento alla specifica connotazione del profitto perseguito dall'estorsore".Può pertanto affermarsi che secondo le Sezioni Unite l'intensità della viole.nza o minaccia non può assurgere ad elemento discretivo delle fattispecie previste e punite dagli artt. 393 e 629 cod.pen. rilevando soltanto l'elemento intenzionale, in specie costituito dal fine perseguito dall'agente che, nel caso dell'esercizio arbitrario è diretto alla attuazione di un proprio diritto, mentre, nell'estorsione, mira al conseguimento di un profitto ingiusto perché privo di qualsiasi fondamento giuridico. Ne consegue che secondo la stessa dizione contenuta nella pronuncia delle Sezioni Unite è fondamentale accertare ai fini della qualificazione ex art. 393 cod.pen. l'esistenza di "una pretesa giuridicamente azionabile" poiché solamente a fronte dell'esistenza di tale circostanza può ritenersi sussistere il meno grave delitto; orbene, nel caso di specie, la pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di ricevere la restituzione di parte del profitto di una truffa commessa in concorso con il Fabbozzi, appare evidentemente priva di causa lecita e, pertanto, non azionabile in alcuna sede giurisdizionale. Al proposito, questa corte, ha già reso affermazioni analoghe in tema di richieste di pagamento di interessi usurari ovvero di pagamento di partite di stupefacenti poiché la causa illecita del negozio originario, escludendo la giuridica azionabilità della domanda, la espunge dall'ordinamento e rende i fatti minacciosi e violenti successivamente posti in essere qualificabili, sempre, come ipotesi di estorsione, rientranti nel parametro di cui all'art. 629 cod.pen.. In particolare, si è affermato che integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento. (Sez. 3 -, n. 9880 del 24/01/2020, Rv. 278767 - 01). Ancora in tema di credito usurario si è affermato che è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei confronti del creditore che, a fronte di un'iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione, a meno che risulti inequivocabilmente accertato l'intervento, prima dell'esercizio della violenza o della minaccia, di una totale novazione del rapporto tra le parti, con sostituzione, rispetto al credito originario, della pretesa della sola somma capitale ovvero di altra somma gravata da interessi legittimi. (Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Rv. 269968 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che, anche nell'ipotesi di avvenuta consumazione di delitti produttivi di profitto illecito in concorso, ove segua la condotta minacciosa o violenta di uno dei concorrenti nei confronti dell'altro tesa ad ottenere il versamento di parte del profitto illecito realizzato in precedenza con la consumazione del reato, la pretesa va sempre qualificata come estorsiva e non rientra nell'ipotesi dell'esercizio arbitrario proprio perché del tutto sfornita di giuridica azionabilità. 2.2 Quanto al secondo motivo, il percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). E si è anche precisato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575) nel caso di specie evidentemente non ravvisabili posto che, la corte di appello, ha proprio elencato e sottolineato i numerosi elementi di riscontro alle dichiarazioni del Fabbozzi, costituiti dalle deposizioni degli altri testi circa i fatti e le minacce ricevute e l'arresto in flagranza dell'imputato trovato in possesso proprio dell'arma.. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som