CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2021
Cassazione n. 27715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /24-r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale nonché quella di detenzione domiciliare introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si evidenzia il negativo percorso extramurario osservato a seguito della concessione del medesimo beneficio concesso in relazione ad altra condanna per il medesimo reato - tentato omicidio - e l'inclinazione a perpetrare condotte pericolose per la incolumità altrui. Si precisa, inoltre, che l'offerta lavorativa allegata è generica e che dalle risultanze in atti sono emerse svariati illeciti disciplinari; le suddette circostanze, quindi, precludono l'espressione di una prognosi favorevole, necessaria per la concessione delle richieste misure alternative. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposi:o per motivi non consentiti. Il diniego espresso nella decisione impugnata - di accesso alle misure alternative - è essenzialmente fondato sulla prognosi di pericolosità sociale, coerentemente argomentata. A fronte di tale dato, i profili di critica non hanno alcuna reale portata di disarticolazione della decisione e introducono non decisive censure in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]