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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15157/2026

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uggiero [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 settembre 2025, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in sede di appello cautelare art. 322-bis cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata rigettata la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, di revoca del sequestro preventivo disposto in data 15 febbraio 2024.

2. Avverso il predetto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 125 comma 3, 321 comma 1, 240 commi 2 e 3,cod.pen.,Y2784 cod. civ.

La difesa evidenziava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva documentato che sulle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. gravasse un pegno, costituito in data 28.10.2020 da parte del marito, [OSCURATO:PERSONA], sia nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sia nella qualità di socio di maggioranza, e ciò a garanzia della restituzione del debito gravante sullo stesso [OSCURATO:PERSONA] a favore dellaRuggiero ammontante ad euro 600.000 .

La difesa precisava che il pegno in oggetto era stato costituito ben tre anni prima dell'instaurazione del procedimento penale nel quale era stato disposto il sequestro delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il requisito della buona fede, sulla base della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] era estranea ai fatti di reato contestati al marito, mentre non aveva ritenuto sussistente l'affidamento incolpevole della stessa. 44_ AtV 4¦1 La difesaíosserva che la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza in capo al creditore del requisito dell'affidamento incolpevole deve essere effettuata al momento della costituzione del credito.

Nel caso in esame, la comunicazione di notizia di reato a carico del [OSCURATO:PERSONA] è del luglio del 2023 e, dunque, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva percepire la condizione di pericolosità del marito poiché il procedimento penale non era stato ancora instaurato.

La difesa lamenta che l'ordinanza impugnata non motiva sull' eventuale collegamento tra la concessione del credito (dicembre 2020) e l'attività criminosa posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] (accertata nel 2023).

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).

Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi).

Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 , cod. proc. pen., che impone l'obbligo della 2motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).

Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno i, giustificato il provve imento Sez U, n. 25932 cit; sez. 4 n. 235 0 del 4/6/2020). f .

4. 4t Vt. kkAA4 t-L 2 '4 4-4 te tim.-‘1 th Zczaq a,

2. Il mo Ivo i ricorso e mani estamen e infondato.t.

M, [OSCURATO:PERSONA].t,i,1è, I U.4)4.0Adt ("I Nte, L'orientamento della Corte di eassazione è da lungo tempo consolidato nel senso che in tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fin di svincolare il bene e restituirlo all'intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritti di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca (Sez. 2, n. 57407 del 23/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 274259-01, nella quale la Corte, in motivazione, ha affermato la compatibilità di tale principio con le previsioni degli artt. 240-bis cod. pen. e 104- bis, comma 1 - quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione al processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l'anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca; in senso conforme-Sez. 2, n. 37424 del 18/09/2024; Sez. 1, n. 17897 del 8/3/2023 ).

In particolare, nella motivazione della sentenza [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla situazione del terzo creditore assistito da ipoteca rispetto al terzo proprietario in buona fede del bene, si precisa che il conflitto non è fra due soggetti che reclamano lo stesso diritto di proprietà sullo stesso bene, ma fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprietà, seppure all'esito di un processo penale che si concluda con la condanna dell'imputato.

Il credito, sebbene assistito da un diritto reale di garanzia caratterizzato dal c.d. ius sequelae, non ha la stessa valenza del diritto dominicale perché il bene continua a rimanere di proprietà dell'imputato il quale, avendone la disponibilità, ben può effettuare su di esso negozi giuridici.

Ed è proprio per questo che il legislatore, a tutela del (futuro) diritto ablatorio a favore dello Stato, ha previsto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca che è, appunto, una misura temporanea tipicamente cautelare che tende ad impedire che l'imputato, nelle more del processo, possa disperdere il bene, frustrando, quindi, l'interesse dello Stato a divenirne proprietario.

Ove si consentisse al terzo creditore di anticipare la tutela del proprio diritto fin dal momento in cui il sequestro è stato disposto, la pretesa ablatoria dello Stato3 q)(11/verrebbe frustrata a monte determinando la sostanziale impossibilità di disporre il sequestro preventivo sui beni gravati da garanzie reali e di garantire così, anticipatamente, il buon esito della confisca.

I diritti di credito ed i diritti reali di garanzia sono, per loro intrinseca natura, situazioni giuridiche soggettive del tutto diverse dal diritto di proprietà.

In particolare, entrambi tali tipologie di diritti, anche quando si riferiscono ad un bene specifico, non contestano, ma presuppongono la proprietà di altri sullo stesso.

Secondo l'indirizzo finora maggioritario di questa Corte, la legittimazione del terzo interessato alla richiesta di revoca del sequestro preventivo ed alla proposizione delle successive impugnazioni era possibile solo ove l'interessato avesse diritto alla restituzione del bene.

Si sottolineava infatti che l'art. 321 comma 3 cod. proc. pen. fa riferimento alla richiesta di revoca dell'interessato, l'art. 322 cod. proc. pen. attribuisce la legittimazione a richiedere il riesame del decreto di sequestro preventivo solo all'imputato ed al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate - e tale non è il creditore con garanzia reale - e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Secondo l'orientamento finora maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione nelle procedure relative al sequestro preventivo, riesame, appello e ricorso per cassazione, deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.

La possibilità di escludere a priori per il terzo titolare di un diritto reale di garanzia di proporre riesame poiché non ha diritto alla restituzione del bene deve essere rivisto alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, la cui motivazione è stata depositata in data 27 febbraio 2026, nelle more della redazione del presente provvedimento.

Le S.U. hanno statuito il seguente principio di diritto: «La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione».

In motivazione, hanno chiarito che la legittimazione del terzo interessato alla richiesta di revoca del sequestro preventivo ed alla proposizione delle successive impugnazioni è possibile solo ove abbia un interesse concreto ed attuale, oggettivamente sussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di un pregiudizio, correlata all'accoglimento dell'imputlazione.

Si precisa che «Tale interesse deve essere, dunque, specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche 4in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene».

Nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che pende una procedura esecutiva o, comunque, non ha allegato di avere un interesse attuale e concreto alla rimozione del vincolo.

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ss Elisabetta rrsbito 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uggiero [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 settembre 2025, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in sede di appello cautelare art. 322-bis cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata rigettata la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, di revoca del sequestro preventivo disposto in data 15 febbraio 2024. 2. Avverso il predetto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 125 comma 3, 321 comma 1, 240 commi 2 e 3,cod.pen.,Y2784 cod. civ. La difesa evidenziava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva documentato che sulle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. gravasse un pegno, costituito in data 28.10.2020 da parte del marito, [OSCURATO:PERSONA], sia nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sia nella qualità di socio di maggioranza, e ciò a garanzia della restituzione del debito gravante sullo stesso [OSCURATO:PERSONA] a favore dellaRuggiero ammontante ad euro 600.000 . La difesa precisava che il pegno in oggetto era stato costituito ben tre anni prima dell'instaurazione del procedimento penale nel quale era stato disposto il sequestro delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il requisito della buona fede, sulla base della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] era estranea ai fatti di reato contestati al marito, mentre non aveva ritenuto sussistente l'affidamento incolpevole della stessa. 44_ AtV 4¦1 La difesaíosserva che la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza in capo al creditore del requisito dell'affidamento incolpevole deve essere effettuata al momento della costituzione del credito. Nel caso in esame, la comunicazione di notizia di reato a carico del [OSCURATO:PERSONA] è del luglio del 2023 e, dunque, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva percepire la condizione di pericolosità del marito poiché il procedimento penale non era stato ancora instaurato. La difesa lamenta che l'ordinanza impugnata non motiva sull' eventuale collegamento tra la concessione del credito (dicembre 2020) e l'attività criminosa posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] (accertata nel 2023). 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 , cod. proc. pen., che impone l'obbligo della 2motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno i, giustificato il provve imento Sez U, n. 25932 cit; sez. 4 n. 235 0 del 4/6/2020). f . 4. 4t Vt. kkAA4 t-L 2 '4 4-4 te tim.-‘1 th Zczaq a, 2. Il mo Ivo i ricorso e mani estamen e infondato.t. M, [OSCURATO:PERSONA].t,i,1è, I U.4)4.0Adt ("I Nte, L'orientamento della Corte di eassazione è da lungo tempo consolidato nel senso che in tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fin di svincolare il bene e restituirlo all'intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritti di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca (Sez. 2, n. 57407 del 23/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 274259-01, nella quale la Corte, in motivazione, ha affermato la compatibilità di tale principio con le previsioni degli artt. 240-bis cod. pen. e 104- bis, comma 1 - quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione al processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l'anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca; in senso conforme-Sez. 2, n. 37424 del 18/09/2024; Sez. 1, n. 17897 del 8/3/2023 ). In particolare, nella motivazione della sentenza [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla situazione del terzo creditore assistito da ipoteca rispetto al terzo proprietario in buona fede del bene, si precisa che il conflitto non è fra due soggetti che reclamano lo stesso diritto di proprietà sullo stesso bene, ma fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprietà, seppure all'esito di un processo penale che si concluda con la condanna dell'imputato. Il credito, sebbene assistito da un diritto reale di garanzia caratterizzato dal c.d. ius sequelae, non ha la stessa valenza del diritto dominicale perché il bene continua a rimanere di proprietà dell'imputato il quale, avendone la disponibilità, ben può effettuare su di esso negozi giuridici. Ed è proprio per questo che il legislatore, a tutela del (futuro) diritto ablatorio a favore dello Stato, ha previsto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca che è, appunto, una misura temporanea tipicamente cautelare che tende ad impedire che l'imputato, nelle more del processo, possa disperdere il bene, frustrando, quindi, l'interesse dello Stato a divenirne proprietario. Ove si consentisse al terzo creditore di anticipare la tutela del proprio diritto fin dal momento in cui il sequestro è stato disposto, la pretesa ablatoria dello Stato3 q)(11/verrebbe frustrata a monte determinando la sostanziale impossibilità di disporre il sequestro preventivo sui beni gravati da garanzie reali e di garantire così, anticipatamente, il buon esito della confisca. I diritti di credito ed i diritti reali di garanzia sono, per loro intrinseca natura, situazioni giuridiche soggettive del tutto diverse dal diritto di proprietà. In particolare, entrambi tali tipologie di diritti, anche quando si riferiscono ad un bene specifico, non contestano, ma presuppongono la proprietà di altri sullo stesso. Secondo l'indirizzo finora maggioritario di questa Corte, la legittimazione del terzo interessato alla richiesta di revoca del sequestro preventivo ed alla proposizione delle successive impugnazioni era possibile solo ove l'interessato avesse diritto alla restituzione del bene. Si sottolineava infatti che l'art. 321 comma 3 cod. proc. pen. fa riferimento alla richiesta di revoca dell'interessato, l'art. 322 cod. proc. pen. attribuisce la legittimazione a richiedere il riesame del decreto di sequestro preventivo solo all'imputato ed al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate - e tale non è il creditore con garanzia reale - e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Secondo l'orientamento finora maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione nelle procedure relative al sequestro preventivo, riesame, appello e ricorso per cassazione, deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. La possibilità di escludere a priori per il terzo titolare di un diritto reale di garanzia di proporre riesame poiché non ha diritto alla restituzione del bene deve essere rivisto alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, la cui motivazione è stata depositata in data 27 febbraio 2026, nelle more della redazione del presente provvedimento. Le S.U. hanno statuito il seguente principio di diritto: «La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione». In motivazione, hanno chiarito che la legittimazione del terzo interessato alla richiesta di revoca del sequestro preventivo ed alla proposizione delle successive impugnazioni è possibile solo ove abbia un interesse concreto ed attuale, oggettivamente sussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di un pregiudizio, correlata all'accoglimento dell'imputlazione. Si precisa che «Tale interesse deve essere, dunque, specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche 4in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene». Nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che pende una procedura esecutiva o, comunque, non ha allegato di avere un interesse attuale e concreto alla rimozione del vincolo. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ss Elisabetta rrsbito 5
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