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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 1997

Cassazione n. 29185/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1997 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 16 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 648, 697 cod. peli., 23 legge n. 110/1975 e 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi in Stilo sino al 26 ottobre 2019, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo e secondo motivo, ha denunciato violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla commisurazione della pena in relazione ai reati di cui ai capi B e C, e, con il terzo e quarto motivo, violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e alla qualificazione del capc A ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che i motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto è stato motivato il diniego dell'ipotesi lieve in ragione del dato ponderale (grammi 378), come la commisurazione della pena è stata motivata e comunque risulta essere contenuta in misura prossima al minimo; il beneficio invocato è precluso dall'entità della pena inflitta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1997 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 16 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 648, 697 cod. peli., 23 legge n. 110/1975 e 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi in Stilo sino al 26 ottobre 2019, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo e secondo motivo, ha denunciato violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla commisurazione della pena in relazione ai reati di cui ai capi B e C, e, con il terzo e quarto motivo, violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e alla qualificazione del capc A ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che i motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto è stato motivato il diniego dell'ipotesi lieve in ragione del dato ponderale (grammi 378), come la commisurazione della pena è stata motivata e comunque risulta essere contenuta in misura prossima al minimo; il beneficio invocato è precluso dall'entità della pena inflitta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio
Sentenza Cassazione n. 29185/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris