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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2021

Cassazione n. 37608/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 11440-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- 2021 TEMPORE; 1264 - intimata - avverso la sentenza n. 4246/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; \

10. R.G. 11440/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Monza ha pronunciato, con sentenza n. 2911/2012, la risoluzione di un contratto preliminare di vendita di un immobile per inadempimento della promittente venditrice (la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), condannandola in solido con il mediatore (la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) alla restituzione dell'anticipo, pari a euro 40.000, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in euro 4.770,14 (pari al compenso del mediatore e ad altre spese).

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sola promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA], con la richiesta, in riforma della decisione relativa alla responsabilità solidale, di dichiarare quale unica responsabile del danno la promittente venditrice.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza 6 novembre 2015, n. 4246, ha accolto il gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha escluso "la responsabilità del mediatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e per l'effetto ha annullato "la responsabilità solidale dello stesso affermata nei capi" relativi "alla restituzione dell'acconto, al risarcimento del danno patrimoniale e al pagamento delle spese", dando atto che spettava al mediatore il previsto compenso di euro 4.200.

3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Per priorità logica va esaminato per primo il terzo motivo, che contesta "nullità della sentenza impugnata e del procedimento ex art.360, n. 4 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 331, ultimo comma c.p.c.": l'atto d'appello doveva essere notificato anche alla venditrice, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte convenuta nel giudizio di primo grado, regolarmente costituita in giudizio, così che il giudice doveva rilevare il difetto del contraddittorio e disporne l'integrazione.

Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato il processo di primo grado nei confronti sia della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che dello [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiedendo di accertare la corresponsabilità delle convenute e di condannarle entrambe, "in via solidale o alternativa fra loro", a restituire quanto versato a titolo di acconto, nonché quanto pagato a titolo di mediazione e le spese per la registrazione (v. le conclusioni dell'atto di citazione riportate alla p. 2 della sentenza di primo grado), domanda che è stata accolta dal Tribunale, che ha condannato in solido la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzione dell'anticipo, pari a euro 40.000, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in euro 4.770,14.

A seguito dell'iniziativa dell'attrice - e della pronuncia del Tribunale - si è determinata una situazione di litisconsorzio unitario (su tale figura cfr. Cass. 4993/2019), con la conseguenza che il giudizio di impugnazione - con il quale si è chiesta "la riforma totale" della sentenza impugnata in merito alla responsabilità solidale delle due società - si connotava come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che ad esso non poteva rimanere estranea la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2) L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento del primo (che riporta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1759 c.c. in relazione agli artt. 1175 e 1176 c.c. e della disciplina di cui alla legge 39/1989, artt. 1223 e 1453 c.c.") e del secondo motivo (che denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.).

II. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Milano, che dìsporrà Vintegrazione del contraddittorio nei confronti della società pretermessa; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 20 aprile 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] lio) R‘5, W,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11440-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- 2021 TEMPORE; 1264 - intimata - avverso la sentenza n. 4246/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; \ 10. R.G. 11440/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Monza ha pronunciato, con sentenza n. 2911/2012, la risoluzione di un contratto preliminare di vendita di un immobile per inadempimento della promittente venditrice (la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), condannandola in solido con il mediatore (la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) alla restituzione dell'anticipo, pari a euro 40.000, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in euro 4.770,14 (pari al compenso del mediatore e ad altre spese). 2. La pronuncia è stata impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sola promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA], con la richiesta, in riforma della decisione relativa alla responsabilità solidale, di dichiarare quale unica responsabile del danno la promittente venditrice. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 6 novembre 2015, n. 4246, ha accolto il gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha escluso "la responsabilità del mediatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e per l'effetto ha annullato "la responsabilità solidale dello stesso affermata nei capi" relativi "alla restituzione dell'acconto, al risarcimento del danno patrimoniale e al pagamento delle spese", dando atto che spettava al mediatore il previsto compenso di euro 4.200. 3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Per priorità logica va esaminato per primo il terzo motivo, che contesta "nullità della sentenza impugnata e del procedimento ex art.360, n. 4 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 331, ultimo comma c.p.c.": l'atto d'appello doveva essere notificato anche alla venditrice, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte convenuta nel giudizio di primo grado, regolarmente costituita in giudizio, così che il giudice doveva rilevare il difetto del contraddittorio e disporne l'integrazione. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato il processo di primo grado nei confronti sia della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che dello [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiedendo di accertare la corresponsabilità delle convenute e di condannarle entrambe, "in via solidale o alternativa fra loro", a restituire quanto versato a titolo di acconto, nonché quanto pagato a titolo di mediazione e le spese per la registrazione (v. le conclusioni dell'atto di citazione riportate alla p. 2 della sentenza di primo grado), domanda che è stata accolta dal Tribunale, che ha condannato in solido la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzione dell'anticipo, pari a euro 40.000, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in euro 4.770,14. A seguito dell'iniziativa dell'attrice - e della pronuncia del Tribunale - si è determinata una situazione di litisconsorzio unitario (su tale figura cfr. Cass. 4993/2019), con la conseguenza che il giudizio di impugnazione - con il quale si è chiesta "la riforma totale" della sentenza impugnata in merito alla responsabilità solidale delle due società - si connotava come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che ad esso non poteva rimanere estranea la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2) L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento del primo (che riporta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1759 c.c. in relazione agli artt. 1175 e 1176 c.c. e della disciplina di cui alla legge 39/1989, artt. 1223 e 1453 c.c.") e del secondo motivo (che denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.). II. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Milano, che dìsporrà Vintegrazione del contraddittorio nei confronti della società pretermessa; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 20 aprile 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] lio) R‘5, W,
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