CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11660/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 11-17 ottobre 2022, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 416, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 416-bis.1 cod. pen., per associazione a delinquere pluriaggravata diretta a commettere un numero indeterminato di delitti di intestazione fittizia di beni, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti indebita compensazione, dichiarazione fraudolenta e/o infedele, omessa dichiarazione, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, nonché per gli specifici reati satellite contestati al suddetto indagato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, contro il suddetto provvedimento del Tribunale del riesame bresciano, deducendo un unico, articolato motivo di ricorso, con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e l'omessa, contraddittoria o illogica motivazione in punto di insussistenza della cosiddetta "contestazione a catena". 2.1. In particolare, sottolinea la difesa come l'ordinanza impugnata non abbia motivato in ordine alla lamentata violazione dell'obbligo di retrodatazione per fatti diversi non connessi, nello stesso procedimento e davanti alla medesima Autorità giudiziaria, desumibili dalla medesima piattaforma probatoria già agli atti e anzi già oggetto di valutazione nella prima ordinanza cautelare. Il Tribunale ha rigettato l'impugnazione cautelare sul presupposto che non appariva condivisibile la tesi difensiva relativa a una connessione qualificata, ai sensi dell'art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen., "limitatamente ai reati commessi per eseguire gli altri", tra i fatti di cui alle due ordinanze in questione, in difetto di adeguato sostegno probatorio, non rinvenibile nella documentazione allegata al ricorso né comunque desumibile dagli atti; secondo il Collegio bresciano, i reati posti a fondamento dei provvedimenti restrittivi succedutisi nei confronti degli imputati non risultano essere frutto di un medesimo disegno criminoso, né appaiono collegati tra loro teleologicamente. La riflessione, però, ad avviso del ricorrente, non coglie nel segno rispetto alla specifica doglianza sollevata, argomentando solo sulla non ricorrenza della connessione qualificata e reputando che nel patrimonio conoscitivo degli inquirenti non avevano ragionevolmente già fatto ingresso le emergenze indiziarie idonee a fondare i successivi addebiti, ben più articolati dal punto di vista oggettivo e soggettivo; la difesa, infatti, aveva invece dettagliatamente elencato tutti i motivi, le pagine, le fonti di prova, perfettamente identici tra le due ordinanze nonché tutti gli elementi già valutati dal primo giudice e pedissequamente riportati dal secondo giudice nella nuova misura, senza ulteriori novità, evidenziando come all'interno del corpo motivazionale della seconda ordinanza non fosse riportata alcuna circostanza ulteriore rispetto alla prima ordinanza; lo stesso G.i.p. della nuova misura avrebbe riconosciuto, per un verso, che Si tratta degli stessi elementi di prova, e, per un altro profilo, che l'unica novità era rappresentata dalla informativa finale riassuntiva (a detta della difesa, del tutto insufficiente per giustificare l'omessa retrodatazione). Sono state segnalate in sede di riesame, in particolare, molteplici risultanze investigative (soprattutto derivanti dall'attività di intercettazione, con plurime conversazioni specificamente indicate, oltre ad acquisizioni documentali - movimenti finanziari e ricariche telefoniche - e indagini espletate da altra Polizia giudiziaria) prese scrupolosamente in esame nella prima ordinanza, con indicazione del numero di pagina, ponendole a confronto con i richiami alle medesime fonti di prova presenti nella seconda ordinanza. 2.2. Apparirebbe altresì contraddittoria (e non coerente con l'esegesi di questa Corte) la motivazione del Riesame, laddove, pur dando atto che tutti gli esiti delle indagini erano già nella disponibilità del pubblico ministero, valorizza impropriamente l'informativa finale che si limita conclusivamente a riassumerli. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo il costante orientamento di legittimità (che il Collegio condivide), qualora nei confronti di un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Quando invece le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi del secondo provvedimento erano già desumibili dagli atti al momento della emissione del primo, il dies a quo per la seconda misura deve individuarsi nel giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Liberato, Rv. 235909; Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230). La retrodatazione ipotizzata dalla difesa postula quindi che, al momento della emissione della prima misura cautelare fossero già desumibili gli elementi giustificativi per la emissione della seconda ordinanza cautelare. 1.2. Sul punto, in risposta alle contestazioni e allegazioni da parte del ricorrente, il Tribunale del riesame ha chiarito come gli elementi già acquisiti dalla Procura della Repubblica bresciana in relazione alla prima ordinanza cautelare non potessero essere apprezzati quali gravi indizi per la emissione della seconda misura cautelare. In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" ex actis del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento; non è invece sufficiente a questo scopo la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, poiché è tutt'altro che impossibile che questi non manifestino sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291). Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di questo principio. In primo luogo, individua le varie ipotesi che impongono la retrodatazione, muovendo dall'evidente presupposto che, nel caso di specie, i provvedimenti restrittivi erano stati adottati in procedimenti distinti, sia pure pendenti presso la medesima Autorità giudiziaria. Poi, esaminando, su specifica doglianza di parte, i fatti oggetto dei due procedimenti, esclude ogni unità di disegno criminoso e ogni connessione teleologica, avuto riguardo alla diversa oggettività giuridica, alle differenti modalità operative, alle diverse partecipazioni soggettive, incompatibili con una programmazione ab origine (trattandosi, da un lato, di due delitti di usura, di un trasferimento fraudolento di valori e di un autoriciclaggio, con esclusivo riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e temporalmente circoscritti al biennio 2017- 2018, e, dall'altro, una ipotizzata associazione a delinquere, diretta alla commissione di reati fiscali, di riciclaggio ed autoriciclaggio di proventi illeciti la quale avrebbe operato sino al 2021 attraverso la costituzione di numerose "cartiere"). Esclusa quindi anche la connessione qualificata, neppure si rilevano, a detta del Tribunale, solidi argomenti da cui poter fondatamente affermare che i fatti posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare (emessa il 10 settembre 2022), indiscutibilmente anteriori al primo provvedimento restrittivo (richiesta di misura avanzata nel febbraio 2021 e misura emessa il 14 aprile 2021), fossero desumibili dagli atti già al momento dell'emanazione di quest'ultimo. Si nota infatti nella motivazione del Riesame come, in effetti, in talune conversazioni, il còrreo Tarasi racconti di aver posto in essere nel corso degli anni un giro di false fatturazioni mediante la costituzione di società schermo intestate a "teste di legno" e come alcune annotazioni di P.G. già agli atti menzionino i soggetti poi indagati nel presente procedimento come ipoteticamente coinvolti nel sistema fraudolento; purtuttavia, solo il 4 febbraio 2021 la Guardia di finanza di Bergamo ha dato conto, in una prima informativa, delle investigazioni svolte fino a quel momento (in alcuni casi definendole "ancora in fieri" e richiedendo altresì l'emissione di decreti di perquisizione, onde acquisire la necessaria documentazione contabile di riscontro) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla commissione di reati fiscali di riciclaggio commessi da numerose società di cui costui era l'amministratore di fatto, mentre le precedenti indagini, inerenti principalmente fatti di usura ed estorsione si erano concentrate in via esclusiva sulla presunta intestazione fittizia di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], riconducibili entrambe a terzi soggetti. A seguito di questa informativa, il Pubblico ministero ha aggiornato le iscrizioni a carico degli indagati, disponendo le perquisizioni e i sequestri suaccennati. Il cospicuo materiiale raccolto all'esito di questa ulteriore e successiva attività investigativa (analisi forense di un elevato numero di dispositivi informatici sequestrati, trascrizione delle conversazioni intercettate, sommarie informazioni testimoniali e accertamenti bancari e finanziari) è stato infine compendiato nelle informative finali del 27 agosto 2021 e del 21 settembre 2021. Solo in un momento successivo all'emissione della prima ordinanza (emessa, come accennato, il 14 aprile 2021), il Pubblico ministero procedente ha avuto quindi ragionevole contezza del quadro indiziario. 1.3. Il percorso argomentativo della decisione impugnata si rivela del tutto coerente anche con i principi espressi da questa Sezione, nella pronuncia, più volte citata dal ricorrente, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230, secondo la quale, ai fini dell'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, senza valorizzare, in un'ottica più specificamente "qualitativa", l'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini. Nel caso di specie, invero, pur in presenza di 917 spunti investigativi già presenti (e ampiamente enfatizzati dalla difesa), non può parlarsi di una «comunanza delle fonti indiziarie», dato che una complessiva lettura, idonea a fondare una richiesta cautelare (prima ancora del provvedimento del giudice), dei complessi rapporti tra i molteplici soggetti fisici e giuridici coinvolti nell'attività delittuosa è stata possibile solo grazie all'attività inquirente materialmente espletata tra febbraio e settembre 2021. Nonostante l'occasionale genesi, nel corso delle investigazioni relative alla vicenda oggetto della prima ordinanza, di elementi di sospetto dai quali era nata l'indagine che aveva condotto all'emissione del secondo provvedimento, non possono dunque in alcun modo ravvisarsi le «colpevoli inerzie» o o gli «artificiosi ritardi» che non devono ricadere sul soggetto destinatario della misura restrittiva. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga