CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 37704/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e); avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ////.- / [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile, con conseguente dichiarazione di esecutività della sentenza di primo grado, l'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che lo riteneva colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica (commesso in Palermo il 05/04/11). 2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il gravame, in entrambi i suoi motivi - il primo inteso a conseguire, previa esclusione dell'aggravante ad effetto speciale, la declaratoria di originaria improcedibilità per difetto di querela; il secondo volto ad ottenere, previa esclusione della recidiva, il giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche -, il ricorso fosse inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca. 3. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione della legge penale. Ad essere priva di specificità era la sentenza del Tribunale perché non precisava quali fossero gli elementi ritenuti a carico dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, oltre che reiterativo di doglianze che la Corte territoriale ha disatteso con motivazione puntuale e congrua, ritenendole a sua volta generiche. 2. Invero, quanto alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, la Corte di merito, poste le risultanze in fatto accertate dal Tribunale, ha evidenziato che l'allaccio abusivo di che trattasi era stato eseguito mediante il collegamento di un cavo al quadro generale dei contatori atto ad addurre la corrente direttamente dalla rete di distribuzione, e che ciò aveva comportato la manomissione della rete elettrica, e dunque una violenza. 3. Quanto alle questioni relative al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha del pari ritenuto del tutto correttamente generiche le richieste difensive di esclusione della recidiva e di concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza. Sotto il primo profilo ha rimarcato che le precedenti condanne a carico del Modica, evidenziate dal certificato del casellario, in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art.133 cod.pen., facevano effettivamente apparire il nuovo episodio delittuoso come significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza della maggiore pericolosità del reo: questa era stata la motivazione del primo giudice, genericamente contestata in appello ed altrettanto genericamente nell'odierno ricorso. Sotto il secondo profilo, la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche, concesse in primo grado in regime di equivalenza facendo riferimento "alla piena ammissione dei fatti" era stata formulata dalla difesa con richiamo al "contegno processuale" del Modica ed alla "scarsa rilevanza penale del fatto", concetti ritenuti a ragione dai giudici di appello come affetti da "genericità intrinseca" (richiamo a Sez.Un.n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, punto 10.1. della motivazione). Nulla si aggiunge nell'odierna impugnazione, che ripropone una doglianza del tutto aspecifica. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]