CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 12068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 8 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli per rispondere del delitto di cui agli artt. 99 cod. pen.,13 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver detenuto ventisette dosi di cocaina per uso non esclusivamente personale in Colonna il 28 gennaio 2021. 2. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza emessa in data 2 marzo 2021, ha dichiarato l'imputato responsabile del delitto al medesimo ascritto, riqualificato ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, ed esclusa la contestata recidiva e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese del giudizio. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'impul:ato, che ha condannato al pagamento delle spese del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'Oliviero, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. e la nullità della sentenza per mancata notifica al difensore nominato di fiducia delle conclusioni del Procuratore generale. Il difensore premette di essere stato nominato in data 23 marzo 2022 e di aver depositato la dichiarazione di nomina e di contestuale revoca dei precedenti difensori. Deduce, inoltre, il difensore che, non avendo ricevuto alcun avviso di trattazione cartolare del processo, aveva presenziato all'udienza dell'8 aprile 2022, rappresentando alla Corte di appello la nullità e chiedendo un termine per depositare memorie nell'interesse dell'Oliviero. Si duole il ricorrente che la Corte d'Appello ha, tuttavia, rigettato la richiesta, ritendendo di aver correttamente notificato al precedente difensore ed ha proceduto alla lettura del dispositivo dopo la camera di consiglio. 5. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma per l'ulteriore corso.Con memoria depositata in data 30 novembre 2022 il difensore dell'imputato ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. e la nullità della sentenza impugnata per mancata notifica al difensore nominato di fiducia dell'avviso di trattazione del giudizio di appello nelle forme cartolari e delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale. 3. Occorre, in via preliminare, rilevare che dall'esame degli atti risulta che l'imputato in data 14 marzo 2022 ha nominato quale proprio difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], revocando il precedente difensore, e che tale nomina è stata depositata in cancelleria in data 23 marzo 2022. Le conclusioni del Procuratore Generale sono state notificate al difensore precedente difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in data 29 marzo 2022 e, dunque, in data successiva alla nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e alla revoca delle precedenti nomine. Dal verbale dell'udienza dell'8 aprile 2022 risulta, inoltre, che la Corte di appello ha provveduto alla trattazione dell'appello in forma c:artolare secondo la previsione del primo comma dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel verbale dell'udienza non risulta la presenza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvenuta proposizione di eccezioni di nullità. 4. Infondata è la censura relativa all'omesso avviso dal difensore dell'avvertimento della celebrazione del giudizio di appello nelle forme del rito cartolare. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, applicabile sino al 31 dicembre 2022, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto cli citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio cori rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non solo in quanto tale requisito non è richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., ma anche in ragione del principio di tassatività delle nullità e, soprattutto, del carattere ordinario del rito camerale con contraddittorio cartolare nella disciplina emergenziale di contrasto alla diffusione della pandemia (ex plurimis: Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01; Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01). Il primo comma dell'art. 23 -bis del d.l, 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del resto, prevede che «a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire». Tale disposizione era, peraltro, vigente all'atto della celebrazione dell'appello proposto dall'Oliviero in ragione delle successive proroghe del termine originariamente fissato dal legislatore in ragione dell'art. 7, commi 1 e 2, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dall'art. 16, commi 1 e 2, d.l. 30 dicembre 2021,, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e, successivamente, dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. 5. Infondata è anche la censura relativa alla mancata notifica delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale al difensore 5.1. Il costante orientamento della C:orte di cassazione afferma che, nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero, in violazione dell'art. 23 -bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato determina una nullità generale a regime intermedio, là dove la Corte di appello abbia poi deciso tenendo conto anche delle conclusioni formulate dal rappresentante della pubblica accusa, perché la difesa dell'imputato non è stata messa in condizioni di interloquire cognita causa sulle argomentazioni della requisitoria del procuratore generale venendo così 'costretta' a formulare le proprie conclusioni "al buio" (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750; Sez. 5, n. 20885 del a-e 28/04/2021, H., Rv. 281152; contra, nel senso di escludere la configurabilità di alcuna nullità, Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941). 5.2. Sussiste, tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità un contrasto sul termine nel quale il difensore può tempestivamente dedurre l'omissione di tale comunicazione. Secondo un primo orientamento, nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 29582 del 24/06/2022, V., Rv. 283532 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 - 02; Sez. 5 , n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01; Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316, che ha reputato operante la decadenza dell'art. 182 cod. proc. pen. solo se le conclusioni del pubblico ministero siano state trasmesse tardivamente alla difesa dell'imputato). Secondo un opposto orientamento, in tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022 (dep. 2023), Sica, non massimata; Sez. 6, n. 10216 dei 03/03/2022, M., Rv. 283048-02, in motivazione, la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello). 5.3. Ritiene il Collegio di accedere a questo secondo orientamento. Stante la natura della invalidità di cui si tratta, di ordine generale ma non assoluta, trova, infatti, applicazione la disciplina della deducibilità prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. che impone alla parte interessata di eccepire la nullità, se vi assiste, prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Applicando tale regula iuris al caso della mancata comunicazione telematica alla difesa dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero in violazione dell'innanzi citato art. 23 -bis, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, va rilevato come il primo atto, immediatamente successivo al verificarsi della invalidità, entro il quale il patrocinatore dell'imputato deve eccepire la nullità, non può che essere la formulazione delle proprie conclusioni che vanno trasmesse per via telematica alla cancelleria della corte di appello entro il quinto giorno antecedente all'udienza. Non è di ostacolo all'applicazione della disposizione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la circostanza che essa sia operante laddove la parte interessata «abbia assistito» al compimento dell'atto nullo: norma che è stata dal legislatore concepita per l'invalidità che colpisce l'atto c:ompiuto nel corso di una fase o di un momento procedimentale partecipato, al chiaro scopo di impedire che la nullità possa ripercuotersi su atti successivi. L'applicazione di tale disposizione va, infatti, adeguata alle particolarità del rito camerale a partecipazione cartolare introdotto durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che stabilisce che le parti partecipano al giudizio esclusivamente nelle forme disciplinate dal più volte citato art. 23-bis del decreto- legge n. 137 del 2020. Il difensore che rilevi che le conclusioni presentate dal pubblico ministero non gli sono state comunicate telematicamente, proprio per evitare che la invalidità possa estendersi ad atti successivi e, in specie, alla sentenza del giudice, ha, dunque, l'onere di eccepire l'intervenuta nullità nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni (in questo senso Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., cit.; Sez. 2, n. 43889 del 03/11/2021, Abramo, non massimata; Sez. F, n. 31199 del 03/08/2021, Stirbu, non massinnata); regola, questa, che pacificamente trova applicazione prioritaria rispetto a quella dell'art. 180 che stabilisce altri termini di decadenza, ma più ampi (Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249005). 5.4. Il motivo è, dunque, infondato, in quanto, nel caso di specie, l'iniziativa di formulare l'eccezione di invalidità si è concretizzata solamente nella deduzione di un apposito motivo con il ricorso per cassazione, laddove la difesa dell'odierno ricorrente avrebbe potuto eccepire la nullità all'atto del deposito in via telematica delle proprie conclusioni. 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato infondato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. p