CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 19318/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Civitavecchia.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede di dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia in composizionemonocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblicoministero presso lo stesso Tribunale, l’ordinanza n. 154/2020 S.I.G.E. emessa da dettoTribunale il 7 giugno 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era revocato il beneficiodella sospensione condizionale della pena concesso al medesimo con sentenza del 22gennaio 2015 del Tribunale di Civitavecchia (irrevocabile il 29 aprile 2015). Ha, invero,rilevato che, a seguito della rimessione in termini per impugnare la sentenza del Tribunale diBusto Arstizio del 17 febbraio 2014 da parte della Corte di appello di Milano, risultano esserevenuti meno i presupposti per la revoca della sospensione condizionale suddetta, attesoche, prima di tale condanna, [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi, in ragione di detta remissione in termini,incensurato.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo,con tre distinti motivi, violazione degli artt. 163 cod. pen. e ss., 27 Cost., vizio di motivazionenonché violazione del principio del favor rei.Il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che la revoca dellasospensione condizionale della pena può avvenire solo in presenza di condanne definitive; eche nel caso di specie, il condannato è soggetto incensurato, la sentenza del 17 febbraio2014 è oggetto di impugnazione, e, pertanto, non può essere considerata irrevocabile.Il difensore insiste, quindi, per l’annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.L’ordinanza impugnata non ha revocato il beneficio della sospensione condizionaledella pena, ma ha revocato una precedente ordinanza che aveva, invece, revocato talebeneficio.Ne consegue che non solo il ricorrente non ha interesse a muovere delle doglianze alprovvedimento impugnato, che è a favore del suo assistito, ma che, comunque, dettedoglianze sono assolutamente aspecifiche.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]