CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 31247/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 06/05/2026 emessa dal Tribunale di Bari;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCon la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, provvedendo suconcorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confrontidel ricorrente – accusato del delitto previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/90 – la pena di anni due di reclusione ed euro 11.667 di multa.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, con il quale deduce la mancanza assoluta di motivazione conspecifico riferimento alla determinazione del quantum di pena.3. Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.4. La ragione di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso propone motividiversi da quelli previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.Il ricorso non pone questioni di sussistenza del consenso, né di mancanza dicorrelazione tra richiesta e sentenza. Nemmeno si deduce – né sussiste – unproblema di illegalità della pena applicata su concorde richiesta delle parti.La mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto è dedottain modo del tutto generico, sicché la censura è inammissibile (avendo comunqueil giudice di merito offerto una motivazione, ancorché concisa).5. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]