CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 16846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 25 novembre 2021, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi in data 16 febbraio 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di detenzione abusiva di artifici pirotecnici per intervenuta prescrizione (capo B della rubrica delle imputazioni), ed ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in relazione al reato di detenzione di materiale esplosivo (capo A), condannando il ricorrente alla pena finale di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa previa esclusione della contestata recidiva, nonché revocato la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza emessa in data 06/02/2013 dal Tribunale di Palmi, irrevocabile il 7 luglio 2013. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 5 I. 895/1967, è manifestamente infondato, trattandosi di questione meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019 (dep. 2020) Rv. 278239). Si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulla mancata concessione dell'attenuante in parola, stante il numero di ordigni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, la loro micidialità e le modalità di custodia. Ritenuto che parimenti del tutto infondato è anche il secondo motivo con cui la difesa deduce l'illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena per violazione di legge in relazione agli arti. 163, comma 3, e 168 cod .pen., atteso che il caso di specie è da inquadrarsi nell'ipotesi di cui al comma 1, n. 1 c.p. dell'art. 168 c.p., avendo il ricorrente riportato una condanna per un nuovo delitto commesso nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio. Ritenuto che per le stesse ragioni sopra esposte è da ritenersi manifestamente infondato anche il terzo motivo relativo alla violazione di legge in relazione agli artt. 163, e 164, comma 4, e 168 cod. pen. per la revoca della sospensione condizionale della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P