CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 05114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03BI11R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo proposto con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e dosimetria della pena è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. non essendo indicate le ragioni di diritto ed i dati di fatto che sono alla base delle singole censure formulata, il che non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.