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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 47474/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva un'accurata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la gravità della condotta, nonché la negativa personalità dell'imputato emergente dai numerosi precedenti 'penali, circostanze che ostavano alla concessione del beneficio invocato(si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione di non si presta ad alcuna censura in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva un'accurata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la gravità della condotta, nonché la negativa personalità dell'imputato emergente dai numerosi precedenti 'penali, circostanze che ostavano alla concessione del beneficio invocato(si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione di non si presta ad alcuna censura in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47474/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris