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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31832/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di una bicicletta elettrica del valore di 2.000 euro; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, sulla base di una motivazione immune da vizi logici, ha escluso che l'offesa potesse connotarsi in termini minimali (alla luce dal valore economico del bene sottratto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di una bicicletta elettrica del valore di 2.000 euro; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, sulla base di una motivazione immune da vizi logici, ha escluso che l'offesa potesse connotarsi in termini minimali (alla luce dal valore economico del bene sottratto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 31832/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris