CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito con L. 18.12.2020, n. 17, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza del 15 marzo 2021, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, in data 3 luglio 2020, ha ridotto a 4 anni 9 mesi e 10 giorni la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di tentato omicidio aggravato, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nonché della strumentale contravvenzione di porto ingiustificato di coltello. 1.1. Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, il Santovito, nel corso di una colluttazione, dopo avere dato un pugno al Tagliente, aveva estratto dalla tasca un coltello con il quale era riuscito a sferrare due fendenti che avevano raggiunto il rivale alla schiena; il Tagliente era riuscito a liberarsi, allontanandosi in direzione della vicina abitazione, mentre il Santovito era fuggito nella direzione opposta. 1.2. Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio, indicandolo nelle indagini di polizia giudiziaria, nei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza installato in una abitazione privata, nelle parziali ammissioni dell'imputato e nelle dichiarazioni dei testimoni escussi che avevano consentito di ricostruire il movente dell'azione. 2. Avverso la sentenza, tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha interposto tempestivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali sulla base di due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen., nonché mancanza o comunque manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di derubricazione del reato di tentato omicidio volontario in lesioni personali senza superare i rilievi evidenziati nell'atto di appello. Si è limitata, con mere asserzioni, a riportarsi all'apparato argomentativo sviluppato dalla sentenza di primo grado, principalmente fondato sulla certificazione medica e sulle ferite riportate dalla vittima. Ha, pertanto, ritenuto sussistente la fattispecie più grave nonostante non risultino accertate né l'idoneità degli atti a produrre l'evento lesivo morte né l'animus necandi. Quanto all'idoneità, intesa come potenzialità degli atti a ledere effettivamente il diritto alla vita della persona offesa, è stato, contraddittoriamente ed illogicamente, valorizzato il carattere micidiale dell'arma, mai rinvenuta, e la reiterazione di appena due colpi; non è stato, invece, valutato il dato pacifico che l'imputato si era spontaneamente allontanato, interrompendo l'azione aggressiva, quando ancora la vittima era perfettamente in grado di reggersi in piedi, tanto da avere avuto la forza di dileguarsi. Quanto all'animus necandi, inteso come determinazione e volontà di cagionare la morte della vittima, anziché pretendersi la sua prova in termini di certezza e di inequivocità, si è genericamente richiamata la nozione di dolo diretto alternativo e di dolo eventuale, incompatibile con il delitto tentato, senza però precisare quale forma abbia assunto in concreto in capo all'agente. Si è, altrettanto erroneamente, ritenuto rilevante, ai fini della integrazione del dolo, anche l'accettazione del rischio di realizzazione dell'evento lesivo in termini di mera possibilità o probabilità. In definitiva, le evidenze probatorie propendono per un comportamento del Santovito rivolto verso l'obbiettivo di ledere il Tagliente e non certo di ucciderlo. D'altra parte, se l'imputato avesse realmente agito con l'intenzione d'uccidere avrebbe facilmente cagionato l'evento preso di mira continuando a colpire la vittima e non consentendole di allontanarsi. 2.2. con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 2) cod. pen. nonché vizio della motivazione. La Corte ha disatteso le tesi difensive esposte nell'atto di appello in merito al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione seguendo un iter argomentativo illogico e lacunoso. Pur dando per accertato che l'imputato aveva agito per reazione ad un comportamento provocatorio della persona offesa - la quale, aveva avuto la meglio in una colluttazione con il padre dell'imputato originata dalle lamentele esternate da quest'ultimo per protestare contro l'ingiustificato il distacco della rete elettrica presso l'abitazione concessagli in comodato - ha escluso l'invocata attenuante sul presupposto, erroneo, che essa possa essere riconosciuta solo se la reazione iraconda segua immediatamente il fatto ingiusto altrui. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti chiariti nel prosieguo. 1.1. A proposito dell'elemento psicologico del dolo in relazione al reato di tentato omicidio, questa Corte, con orientamento costante, ha puntualizzato che la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 56 cod. pen., incentrata sul compimento di atti finalizzati ("diretti in modo non equivoco") alla commissione di un delitto, non può essere consumata da colui che, dal punto di vista dell'atteggiamento psicologico, agisca con dolo eventuale. Non sono punibili come tentativo tutte quelle condotte rispetto alle quali un evento delittuoso (nel caso del tentato omicidio, la morte), conseguente a una condotta diretta ad altri scopi e realizzata nonostante la rappresentazione della possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze, si prospetta come accadimento non preso in diretta considerazione ed anzi non voluto, in concreto, dall'agente, che accetta soltanto il rischio del suo verificarsi (tra le altre, Sez. 6, n. 14342 del 20/03/2012, R., Rv. 252565; Sez. 1, 31 marzo 2010, n. 25114, Vismara, Rv. 247707; Sez. 1, 14 novembre 2007, n. 44995, Strimaitis e altro, Rv. 238705 e, specie in motivazione, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105). Viceversa, ricorre il tentativo punibile laddove gli atti rispetto ai quali l'evento specificamente richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa di riferimento si pone come inequivoco epilogo della direzione della condotta, accettato dall'agente che prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria (c.d. dolo diretto alternativo, Sez. 1, 11521 del 25/02/2009, D'Alessandro, Rv. 243487), o specificamente voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale o perseguito come scopo finale (c.d. dolo diretto intenzionale, cfr. tra le altre, Sez. 1, 29 gennaio 2008, n. 12594, Li e altri, Rv. 240275; Sez. 6, 26 ottobre 2006, n. 1367, Biscotti, Rv. 235789). Nel caso in cui la condotta realizzata già costituisca reato consumato di lesioni, ai fini della configurabilità del tentativo, è necessario dimostrare che l'agente voleva, oltre alle lesioni dell'integrità fisica della vittima, anche la morte. La prova di detto elemento psicologico - ove manchino esplicite ammissioni da parte dell'agente - ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, siano le più idonee a esprimere il fine perseguito dall'agente (tra le altre, Sez. 1, n. 11928 del 29 novembre 2018, Comelli, Rv. 275012; Sez. 1, 23 settembre 2008, n. 39293, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339; Sez. 1, 16 dicembre 2008, n. 5029, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243370). Assumono, in particolare, valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi, che rifiuta di per sé ogni presunzione, tutti quei dati probatori acquisiti al processo che appaiano rilevanti sotto tale profilo per il loro valore sintomatico secondo l'id quod plerumque accidit (la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi), e la cui valutazione, che costituisce il risultato di un'indagine di fatto, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. 1.2. La questione relativa alla qualificazione giuridica della condotta delittuosa ascritta all'imputato non è stata esaminata in conformità ai richiamati principi. La Corte distrettuale ha, sul piano dell'elemento oggettivo, apprezzato l'azione posta in essere dall'imputato come «idonea» a provocare l'evento morte, secondo un corretto approccio interpretativo. Ha, infatti, preso in considerazione - formulando una prognosi "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso - le caratteristiche micidiali del mezzo utilizzato (un coltello), la vicinanza ad organi vitali delle parti del corpo attinte (regione sottoscapolare e polmoni), la reiterazione dei colpi e le gravi conseguenze derivatene in ragione della forza fisica impressa e, infine, l'impossibilità oggettiva di proseguire l'aggressione una volta che la vittima era riuscita a divincolarsi e a fuggire verso l'abitazione dove poteva contare sull'aiuto dei familiari. Sul piano dell'elemento soggettivo, è pervenuta, sulla base delle medesime circostanze fattuali, alla conclusione che il Santovito aveva agito con «... la volontà e la consapevolezza di cagionare la morte del soggetto passivo ...» e ciò perché si era rappresentato tale evento «... come probabile o possibile conseguenza del suo operare, accettando il rischio implicito del suo verificarsi» (pag. 5). È stato, quindi, ritenuto sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della più grave ipotesi di tentato omicidio l'accettazione, da parte dell'autore della condotta che aveva cagionato le lesioni personali, del «rischio implicito» di cagionare la morte della vittima. Al contrario, l'esito mortale deve essere "voluto", anche in alternativa all'evento meno grave; non basta che l'agente sia consapevole che la morte della vittima possa verificarsi, quale conseguenza accessoria, possibile o probabile, dell'azione lesiva, ed è del tutto irrilevante l'accettazione volontaristica del rischio. 2. Il secondo motivo, relativo alla circostanza attenuante della provocazione, oltre ad essere generico, è comunque manifestamente infondato. La difesa ricorrente non si confronta con il reale appartato argomentativo della sentenza impugnata che, lungi da ritenere configurabile l'invocata circostanza solo nel caso in cui ricorra un rapporto di immediatezza tra lo stato di ira ed il fatto ingiusto, ha, in sintonia coi principi giuridici espressi dalla giurisprudenza di legittimità, valorizzato la rilevante distanza temporale tra l'una e l'altro come sintomatica, anche alla luce della pianificazione dell'accoltellamento e delle concrete modalità esecutive, di un atteggiamento psicologico dell'imputato, individuato nel movente di vendetta, diverso ed alternativo dall'impulso reattivo- aggressivo (cfr. Sez. 1, n. 25826 del 12/06/2007, Avolese, Rv. 237335; Sez. 1, n. 9695 del 15/04/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214937). 3. L'erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito sulla qualificazione giuridica del fatto impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce che dovrà pertanto riesaminare il tema alla luce dei principi di diritto sovra menzionati provvedendo altresì, di conseguenza, a nuova statuizione sul trattamento • sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov