CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23860/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 6 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, pronunciata il 8 ottobre 2021, con la quale il ricorrente D'Asta è stato condannato alla pena di giustizia per i reati ascritti (art. 110, 640, art. 648, 61 n. 2 cod.pen.). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati oggetto di contestazione in epoca precedente alla decisione di appello, non solo non è stato proposto in sede di appello, neanche in fase di conclusioni, ma si presenta del tutto generico non essendosi il ricorrente confrontato con l'andamento effettivo del giudizio, caratterizzato da diverse e consistenti sospensioni del termine di prescrizione che rendono evidente come tale termine non sia decorso, mentre il motivo si limita a richiamare in modo aspecifico esclusivamente la data di commissione del fatto. Atteso che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza della consapevolezza del ricorrente quanto alle fattispecie allo stesso ascritte non solo non è consentito, non essendo il vizio di travisamento della prova stato dedotto in sede di appello, ma è altresì manifestamente infondato, considerato che in presenza di una c.d. doppia conforme il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01), circostanza evidentemente non ricorrente nel caso in esame, attesa la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello nel ricostruire la piena riferibilità al ricorrente delle condotte imputate. Rilevato come il terzo motivo di ricorso si caratterizzi per essere del tutto reiterativo del motivo di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione, che ha analiticamente affrontato il profilo della mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. (pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 1 it P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere e