CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza n. 3237 del 10 settembre 2015, emessa dal Tribunale di Bologna nei confronti del predetto, di condanna alla pena di anni uno mesi otto di reclusione e euro 500 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4 cod. pen. 1.1.La Corte territoriale assume che, dopo aver eletto domicilio presso il difensore di fiducia che, medio tempore, aveva rinunciato al mandato, il ricorrente non si era più interessato del proc:edimento e non aveva, comunque, allegato elementi per reputare sussistente l'incolpevole mancanza di conoscenza causata da eventi straordinari. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., con correlato vizio di motivazione. La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, intervenuta il 30 settembre 2010, non risulta comunicata all'imputato. Inoltre, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini avviene oltre sei anni dopo i fatti (il 15 settembre 2008) e il decreto di citazione interviene il 6 maggio 2015, con notifica al difensore donniciliatario. L'imputato è assente durante il processo e viene assistito da un difensore di ufficio, nominato all'atto dell'emissione del decreto di citazione diretta. 2.1.Per il ricorso, dunque, non vi sarebbe prova, diversamente da quanto esposto dalla Corte di appello, che l'imputato si sia disinteressato del procedimento. Questi, invece, ne avrebbe avuto effettiva conoscenza soltanto con la notifica dell'ordine di esecuzione, relativo alla pena da espiare. Né vi sarebbe prova che Stamato sia stato notiziato, dal difensore di ufficio, degli sviluppi del procedimento. L'onere di tenersi informati, inoltre, secondo il ricorrente non potrebbe porsi a carico dell'imputato in un caso, come quello al vaglio, nel quale i tempi di celebrazione del procedimento di primo grado si sono dilatati a dismisura, sicché non può affermarsi che lo Stamato si sia sottratto, volontariamente, alla conoscenza del processo. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, L. Giordano, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.3.1.La difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte a mezzo p.e.c., in data 7 gennaio 2021, con le quali si riporta ai motivi, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti innanzi indic:ati. 1. Deve premettersi che, anche in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (cfr. Sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680). Tale affermazione muove da un'analisi delle ultime pronunce delle Sezioni Unite, anzitutto sul concetto di effettiva conoscenza del procedimento che, applicato alla disposizione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la più ampia novella n. 67 del 2014) ha condotto Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, richiamata dall'ordinanza censurata, a delineare i confini di ammissibilità del processo in absentia, in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali, ivi specificamente richiamate. Si è affermato che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. Si è stabilita, in tal modo, anzitutto, la necessità che l'accusato abbia conoscenza del processo, e non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico, e perciò che egli sia destinatario di un provvedimento formale di "vocatío in iudicium", il quale contenga l'indicazione dell'accusa formulatagli, della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Quindi il riferimento è alla conoscenza effettiva, non meramente legale dell'atto. Il processo può ritenersi, pertanto, legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato della citazione in giudizio e dell'accusa penale a lui rivolta, abbia rinunciato a comparire; oppure qualora si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo. Quanto all'onere di informazione, le Sezioni unite hanno precisato che, in caso di «inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate 420-bis, cod. proc. pen.», deve ritenersi operante una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processa, come desumibile agevolmente dal disposto simmetrico degli artt. 420-bis, cornma 4, e 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., che onerano l'interessato (rispettivamente, imputato o condannato) della dimostrazione di una sua «incolpevole mancata conoscenza del processo». 1.1. Nel caso al vaglio rilevano proprio situazioni tipiche previste dal citato art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., che hanno condotto la Corte territoriale ha respingere l'istanza, cioè l'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia nominato nella fase iniziale del procedimento che ha rinunciato poi al mandato. Ma, alla stregua delle deduzioni difensive, è necessario stabilire se la doppia condizione di aver nominato un difensore di fiducia e di aver eletto presso di lui domicilio renda legittima una condanna in absentía, qualora la nomina e l'elezione siano state effettuate dall'indagato nel corso delle indagini preliminari e siano state seguite dalla ricezione di una vocatio in iudicium contenente l'indicazione della definitiva accusa a suo cardo e del giorno e luogo in cui sarà celebrato il processo, presso un domicilio eletto appartenente a difensore che aveva rinunciato al mandato molto prima della notifica, cioè in data 30 settembre 2010, oltre che dal difensore di ufficio nominato. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la soluzione al quesito suddetto debba essere negativa. Invero, sia l'art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen. che l'art. 420-bis, comma 4, del codice di rito si riferiscono alla mancata conoscenza del «processo», con ciò presupponendo la formalizzazione di un'accusa ed il deferimento a giudizio dell'interessato. Detta mancata conoscenza può essere superata, stando ai principi desumibili dalla pronuncia citata delle Sezioni Unite e dalla Corte EDU (cfr. sent. Somogyi c. Italia del 18 maggio 2004 e sent. Sejdovic c. Italia del 10 novembre 2004) soltanto quando sia certo che l'imputato si sia ad essa deliberatamente sottratto, realizzando la condizione del difetto di conoscenza colpevole, che l'art. 629-bis richiede per escludere la possibilità di rescissione del giudicato. 1.3.Nel caso al vaglio si imputa al ricorrente un'eccessiva estensione dei propri oneri di diligenza e di attivazione al fine di essere messo a conoscenza del processo nei suoi confronti, agganciandoli alla mera nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio, attuata in una fase non già di vocatio in iudicium bensì di svolgimento delle indagini preliminari, in data 3 settembre 2008, in occasione dell'identificazione operata dalla polizia giudiziaria, con assenza di ulteriori notifiche dopo l'avviso di conclusione delle indagini, quest'ultima intervenuta peraltro quando l'indagato era detenuto per altra causa. Inoltre, la notifica del decreto di citazione interviene dopo un evento peculiare, quale la rinuncia del mandato difensivo, in assenza di prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto medesimo da parte del ricorrente. Evidentemente, nel caso concreto si tratta di mancata conoscenza che non deriva da un uso strumentale delle proprie facoltà per sottrarsi al processo, tenuto conto del dato, evidenziato dal ricorso, di notifica del decreto di citazione, in questo caso presso il domiciliatario, rinunciante al mandato e al difensore di ufficio, diverso da quello di fiducia successivamente nominato, avvenuta soltanto per l'udienza del 6 maggio 2015, quindi circa sei anni dopo l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del 15 settembre 2008, riscontrandosi una particolare situazione originata dalla mancata attivazione, nel silenzio del difensore nominato di fiducia e rinunciante, delle sue possibilità di conoscenza del procedimento in via generica, desunte dall'iniziale notizia di esso, collocata in una fase meramente embrionale e, pertanto, inidonea a poter sostenere un tale onere. Va, da ultimo, sottolineato che le Sezioni Unite, con la sentenza ric. Innaro, hanno dato rilievo alla presunzione relativa di conoscenza, con specifico riguardo all'ipotesi della dichiarazione o elezione di domicilio, qualora la notificazione della vocatio in iudicium sia avvenuta presso il domicilio indicato, ancorché non a mani del destinatario, bensì di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto. Tuttavia, nel caso al vaglio il domiciliatario coincide con il difensore di fiducia che ha rinunciato al mandato difensivo. Sul punto si richiama anche Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 che, partendo dal presupposto logico-giuridico che il processo in assenza non nasce come forma di "sanzione" per l'imputato, ha affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. In altre parole, precisa la sentenza, citando la decisione n. 31 del 2017 della Corte costituzionale, che gli indici di conoscenza dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., genericamente indicati nella disposizione, vanno interpretati "secondo loro funzione". Sicché anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di ricercarne l'effettività: perché abbia rilievo, deve basarsi sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, intendendo con ciò, ad esempio, che la nomina sia stata accettata. Il fondamento del sistema, cioè, è incentrato sull'effettività della conoscenza; sull'accertamento che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi,.../ processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato (sicché, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria»: cfr. Sez. U che richiamano l'art. 420-quater, cod. proc. pen.).2. Tanto premesso, si osserva che dell'effettiva certezza di detta conoscenza, necessaria secondo i canoni ermeneutici sinora enunciati, non vi è approfondito riferimento nel provvedimento impugnato, che si limita a sottolineare l'elezione di domicilio e l'intervenuta nomina fiduciaria, senza indicare elementi per l'avvenuta conoscenza effettiva di questa da parte del condannato. Tanto, trascurando gli orientamenti anche recenti che hanno affermato, in tema di processo celebrato in assenza, la valenza non di mero dato formale della nomina del difensore di fiducia ma di elemento dal quale poter dedurre, con certezza, che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo. Infatti, secondo le pronunce delle Sezioni Unite citate, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità o il domicilio eletto, sebbene la "manifesta mancanza di diligenza informativa" ovvero la "indicazione di un domicilio falso", pur se apparentemente valido, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non potranno costituire dati di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione". 2.1. Tanto, invece, è accaduto nel caso di specie ove l'onere di diligenza informativa è stato collegato ad una nomina fiduciaria con elezione di domicilio presso il difensore poi rinunciante al mandato, nomina cui si è proceduto in una fase embrionale del procedimento, che, dunque, non tocca neppure la vocatio in ius, seguita da notifica presso il domicilio eletto e presso il difensore successivamente nominato di ufficio, in assenza, peraltro, di elementi dai quali trarre la prova della conoscenza dell'intervenuta rinuncia al mandato risalente ad oltre cinque anni prima dell'ultima notifica del decreto di citazione. 3. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata, dovendo la Corte diversamente determinare, sulla base degli atti processuali, quindi in base ad un approfondito esame di fatto, se ci sono ulteriori elementi per desumere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo. P.Q.M. Annul