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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 34942/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15627/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di POTENZA n. 1602/2016 depositata il 26/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Potenza ha proposto ricorso articolato in cinque motivi contro l’ordinanza del Tribunale di Potenza n. 1602/2016, pubblicata il 26 marzo 2018.

Resiste con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie.

Il Tribunale di Potenza ha rigettato l’opposizione ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 al decreto ingiuntivo dell’importo di € 53.637,67, oltre interessi, intimato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto tuttora rilevi, alla luce delle censure svolte nel presente giudizio, il Tribunale di Potenza disattese il motivo di opposizione r elativo al valore della c ontroversia, affermando che, trattandosi di fase antecedente l'inizio dell'esecuzione,occorreva aver riguardo al valore dell’ammontare del credito per cui si procedeva.

Il precetto era stato azionato dal creditore procedente per la somma di lire 2.249.243.402, oltre a lire 40.076.680 perspese legali.

Si trattava, peraltro, di un autonomo e nuovo giudizio rispetto a quello originariamente proposto dinanzi al pretore, incompetente per valore.

Attribuito, pertanto, alla causa il valore di lire 2.249.243.402 (in € 1.161.637,27), il Tribunale di Potenza ritenne congrui i valori indicati nella nota specifica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pari ai medi tariffari per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00: €5.704,00 per la fase di studio; € 3.764,00 per la fase introduttiva; € 16.757,00 per la fase istruttoria; € 9.920,00 per la fase decisoria.

La liquidazione in base ai medi sarebbe risultata per il Tribunale giustificata dalla complessità delle questioni trattate e dal l'esito favorevole dellalite per l'[OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo del ricorso della Provincia di Potenza denuncia la nullità della sentenza odel procedimento, per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in quanto il convincimento del Tribunale, secondo cui quella proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata un'opposizione a precetto (anteriore all'inizio dell'esecuzione), è assolutamente privo di motivazione.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 17 c.p.c. e 5 del d.m. n. 55/2014, in quanto l’ordinanza impugnata, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore del debitore, in caso di opposizione all'esecuzione, proposta cioè dopo il pignoramento, ha fatto riferimento al valore del credito originariamente precettato, piuttosto che a quello (minore) del residuo credito per cui si era proceduto al pignoramento.

Il terzo motivo del ricorso della Provincia di Potenza lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost., in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di opposizione svolto dalla Provincia alle pagine 10 - 12 dell'atto introduttivo, sub b.

Valore effettivo della causa, ovvero lo a vrebbe (implicitamente) rigettato, ma senza nessuna motiva zione ovvero con motivazionemeramente apparente.

Il quarto motivo del ricorso della Provincia di Potenza lamenta la violazione dell’art. 5. del d.m. n. 55/2014, in quanto il Tribunale, ai fini della determinazione del compenso spettante all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur essendo cessata la materia del contendere nelle fasi iniziali del giudizio di opposizione all'esecuzione, avrebbe fatto riferimento a l valore del credito originariamente precettato, piuttosto che "al valore effettivo della controversia ... anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti".

Il quinto motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 50 c.p.c., in quanto l’ordinanza impugnata, per affermare il diritto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a due distinti compensi, senza possibilità diconsiderare, a decurtazione del sal do richiesto in sede monitoria, l'acconto già percepito (pari a lire 28.152.000) dopo l'esaurimento della fase svoltasi ex art. 624 c.p.c. dinanzi al G.E. e prima della riassun zione innanzi al Tribunale competente per valore, ha ritenuto che costituissero due di stinti giudizi il procedimento di opposizione all’esecuzione introdotto ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. e quello riassunto dinanzi al giudice competenteai sensi dell'art. 616 c.p.c.

I primi quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue.

La ricorrente specifica di aver allegato in sede di opposizione al decreto ingiuntivo che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto in data 6 febbraio 1998 opposizione ex art. 615 c.p.c. non al precetto intimato il 10 novembre 1997 da un creditore della Provincia per lire 2.249.243.402, bensì, a seguito del pagamento di una gran parte della somma precettata in esecuzione di accordo transattivo del 2 dicembre 2017, al pignoramento presso terzi per complessive lire 815.000.000notificato il 27 gennaio 1998.

A fronte di tali allegazioni, il Tribunale di Potenza ha risposto che “trattandosi di fase antecedente l'inizio dell'esecuzione (opposizione a precetto)”, occorreva “aver riguardo all’intero ammontare del credito per cui si procede”, ovvero a quello per cui venne “azionato il precetto”, per l’importo di lire 2.249.243.402, oltre a lire 40.076.680 per spese legali.

In tal senso, l’ordinanza impugnata (emessa in procedimento sommario ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ma in ogni caso tenuta a far intendere il ragionamento seguito dal giudice, avendo natura sostanziale di sentenza) è nulla per omessa motivazione, a i sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sotto il profilo sia della forma che della sostanza, giacché non dà conto dell'esame dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, non dimostra di avere valutato le circostanze specifiche del caso concreto, non delinea il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, e risulta perciò priva dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sulle quali è basata la decisione.

Occorre considerare che il giudizio concerne una liquidazione dei compensi a carico del cliente, per la quale l’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, prevede che si abbia riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda, ovvero al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

Per costante interpretazione di questa Corte, invero, in tema di compensi professionali forensi da liquidare a carico del cliente, deve farsi riferimento al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello derivante dall’applicazione degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, e tale criterio impone al giudice di merito di verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo (Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18507; Cass. Sez. 2, 31/05/2010, n. 13229 ; Cass. Sez. 2, 08/02/2012, n. 1805).

D’altra parte, il Tribunale di Potenza neanche illustra le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato a determinare in lire 2.249.243.402 il valore della causa.

Mentre, infatti, il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, c.p.c., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, che è il credito per cui esecutivamente si procede (Cass. Sez. 3, 24/04/2009, n. 9784; Cass. Sez. 3, 17/03/1998, n. 2847; Cass. Sez. 3 , 29/05/1990, n. 5043 ), quando l'esecuzione sia già iniziata (come nella specie risulterebbe avvenuto, alla luce delle specifiche deduzioni svolte dalla ricorrente) l'individuazione del valore si correla all'importo del credito indicato nell'atto di pignoramento e non all'importo del credito di cui al precetto (Cass. Sez. 3, 27/06/2018, n. 16920; Cass. Sez. 3, 23/08/2013, n. 19488; si veda anche Cass. Sez. 6- 3 , 03/12/2021, n. 38370 ).

Nell’ambito del necessario riesame della causa affidato ai giudici del rinvio, al fine di colmare le evidenziate lacune motivazionali, restano comprese anche le questioni esposte nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. depositata dal controricorrente, le quali assumono che l’opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ancorché dopo l’inizio dell’esecuzione, fosse volta altresì a dichiarare la nullità dell’atto di precetto.

È parimenti fondato il quinto motivo di ricorso.

Il giudizio iniziato, secondo la disciplina di rito vigente ratione temporis, dinanzi al pretore, investito, quale giudice della esecuzione, della opposizione alla esecuzione (art. 615 c.p.c.), e poi proseguito dinanzi al Tribunale giudice competente per valore, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., presenta una natura unitaria, sicché la seconda fase di esso non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ed al difensore che abbia assistito la parte in entrambi le fasi devono essere liquidati i compensi per un solo incarico.

Il ricorso va dunque accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Potenza, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15627/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di POTENZA n. 1602/2016 depositata il 26/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Potenza ha proposto ricorso articolato in cinque motivi contro l’ordinanza del Tribunale di Potenza n. 1602/2016, pubblicata il 26 marzo 2018. Resiste con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. Il Tribunale di Potenza ha rigettato l’opposizione ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 al decreto ingiuntivo dell’importo di € 53.637,67, oltre interessi, intimato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto tuttora rilevi, alla luce delle censure svolte nel presente giudizio, il Tribunale di Potenza disattese il motivo di opposizione r elativo al valore della c ontroversia, affermando che, trattandosi di fase antecedente l'inizio dell'esecuzione,occorreva aver riguardo al valore dell’ammontare del credito per cui si procedeva. Il precetto era stato azionato dal creditore procedente per la somma di lire 2.249.243.402, oltre a lire 40.076.680 perspese legali. Si trattava, peraltro, di un autonomo e nuovo giudizio rispetto a quello originariamente proposto dinanzi al pretore, incompetente per valore. Attribuito, pertanto, alla causa il valore di lire 2.249.243.402 (in € 1.161.637,27), il Tribunale di Potenza ritenne congrui i valori indicati nella nota specifica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pari ai medi tariffari per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00: €5.704,00 per la fase di studio; € 3.764,00 per la fase introduttiva; € 16.757,00 per la fase istruttoria; € 9.920,00 per la fase decisoria. La liquidazione in base ai medi sarebbe risultata per il Tribunale giustificata dalla complessità delle questioni trattate e dal l'esito favorevole dellalite per l'[OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo del ricorso della Provincia di Potenza denuncia la nullità della sentenza odel procedimento, per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in quanto il convincimento del Tribunale, secondo cui quella proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata un'opposizione a precetto (anteriore all'inizio dell'esecuzione), è assolutamente privo di motivazione. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 17 c.p.c. e 5 del d.m. n. 55/2014, in quanto l’ordinanza impugnata, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore del debitore, in caso di opposizione all'esecuzione, proposta cioè dopo il pignoramento, ha fatto riferimento al valore del credito originariamente precettato, piuttosto che a quello (minore) del residuo credito per cui si era proceduto al pignoramento. Il terzo motivo del ricorso della Provincia di Potenza lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost., in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di opposizione svolto dalla Provincia alle pagine 10 - 12 dell'atto introduttivo, sub b. Valore effettivo della causa, ovvero lo a vrebbe (implicitamente) rigettato, ma senza nessuna motiva zione ovvero con motivazionemeramente apparente. Il quarto motivo del ricorso della Provincia di Potenza lamenta la violazione dell’art. 5. del d.m. n. 55/2014, in quanto il Tribunale, ai fini della determinazione del compenso spettante all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur essendo cessata la materia del contendere nelle fasi iniziali del giudizio di opposizione all'esecuzione, avrebbe fatto riferimento a l valore del credito originariamente precettato, piuttosto che "al valore effettivo della controversia ... anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti". Il quinto motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 50 c.p.c., in quanto l’ordinanza impugnata, per affermare il diritto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a due distinti compensi, senza possibilità diconsiderare, a decurtazione del sal do richiesto in sede monitoria, l'acconto già percepito (pari a lire 28.152.000) dopo l'esaurimento della fase svoltasi ex art. 624 c.p.c. dinanzi al G.E. e prima della riassun zione innanzi al Tribunale competente per valore, ha ritenuto che costituissero due di stinti giudizi il procedimento di opposizione all’esecuzione introdotto ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. e quello riassunto dinanzi al giudice competenteai sensi dell'art. 616 c.p.c. I primi quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue. La ricorrente specifica di aver allegato in sede di opposizione al decreto ingiuntivo che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto in data 6 febbraio 1998 opposizione ex art. 615 c.p.c. non al precetto intimato il 10 novembre 1997 da un creditore della Provincia per lire 2.249.243.402, bensì, a seguito del pagamento di una gran parte della somma precettata in esecuzione di accordo transattivo del 2 dicembre 2017, al pignoramento presso terzi per complessive lire 815.000.000notificato il 27 gennaio 1998. A fronte di tali allegazioni, il Tribunale di Potenza ha risposto che “trattandosi di fase antecedente l'inizio dell'esecuzione (opposizione a precetto)”, occorreva “aver riguardo all’intero ammontare del credito per cui si procede”, ovvero a quello per cui venne “azionato il precetto”, per l’importo di lire 2.249.243.402, oltre a lire 40.076.680 per spese legali. In tal senso, l’ordinanza impugnata (emessa in procedimento sommario ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ma in ogni caso tenuta a far intendere il ragionamento seguito dal giudice, avendo natura sostanziale di sentenza) è nulla per omessa motivazione, a i sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sotto il profilo sia della forma che della sostanza, giacché non dà conto dell'esame dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, non dimostra di avere valutato le circostanze specifiche del caso concreto, non delinea il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, e risulta perciò priva dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sulle quali è basata la decisione. Occorre considerare che il giudizio concerne una liquidazione dei compensi a carico del cliente, per la quale l’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, prevede che si abbia riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda, ovvero al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti. Per costante interpretazione di questa Corte, invero, in tema di compensi professionali forensi da liquidare a carico del cliente, deve farsi riferimento al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello derivante dall’applicazione degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, e tale criterio impone al giudice di merito di verificare in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo (Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18507; Cass. Sez. 2, 31/05/2010, n. 13229 ; Cass. Sez. 2, 08/02/2012, n. 1805). D’altra parte, il Tribunale di Potenza neanche illustra le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato a determinare in lire 2.249.243.402 il valore della causa. Mentre, infatti, il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, c.p.c., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, che è il credito per cui esecutivamente si procede (Cass. Sez. 3, 24/04/2009, n. 9784; Cass. Sez. 3, 17/03/1998, n. 2847; Cass. Sez. 3 , 29/05/1990, n. 5043 ), quando l'esecuzione sia già iniziata (come nella specie risulterebbe avvenuto, alla luce delle specifiche deduzioni svolte dalla ricorrente) l'individuazione del valore si correla all'importo del credito indicato nell'atto di pignoramento e non all'importo del credito di cui al precetto (Cass. Sez. 3, 27/06/2018, n. 16920; Cass. Sez. 3, 23/08/2013, n. 19488; si veda anche Cass. Sez. 6- 3 , 03/12/2021, n. 38370 ). Nell’ambito del necessario riesame della causa affidato ai giudici del rinvio, al fine di colmare le evidenziate lacune motivazionali, restano comprese anche le questioni esposte nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. depositata dal controricorrente, le quali assumono che l’opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ancorché dopo l’inizio dell’esecuzione, fosse volta altresì a dichiarare la nullità dell’atto di precetto. È parimenti fondato il quinto motivo di ricorso. Il giudizio iniziato, secondo la disciplina di rito vigente ratione temporis, dinanzi al pretore, investito, quale giudice della esecuzione, della opposizione alla esecuzione (art. 615 c.p.c.), e poi proseguito dinanzi al Tribunale giudice competente per valore, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., presenta una natura unitaria, sicché la seconda fase di esso non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ed al difensore che abbia assistito la parte in entrambi le fasi devono essere liquidati i compensi per un solo incarico. Il ricorso va dunque accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Potenza, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di ca