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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 07108/2023

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PU Ha emesso la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso Rg 4065/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, al Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 29 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce del ricorso; -ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12 -resistente — - avverso la sentenza n. 40/27/16 emessa dalla CTR della Sicilia e depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata;2 udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G. nella persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] con permuta, per atto per notar Paderni di Messina, rogito del 12.07.2004, il piano seminterrato di una unità abitativa composta da soggiorno, due vani e accessori, mentre il coniuge acquistava gli altri due livelli delmedesimo fabbricato ubicato nel villaggio Ganzirri del Comune di Me ssina, facente parte del complesso residenziale denominato “ [OSCURATO:PERSONA] sui laghi” per il prezzo di euro 1.000.000,00, chiedendo l'applicazione delle imposte con aliquotaagevolata.

L'Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione d'imposta ed irrogazione disanzioni, accertava in capo alla Spanò la decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto dellaprima casa, previste dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986,avendone la contribuent e indebitamente usufruito in quanto l'immobile compravenduto doveva essere considerato di lusso , avendo una superficie utile superiore a 240 mq. ; pertanto, l’ufficio ne disponeva il recupero nei confronti delle parti,ai sensi dell'art. 57 D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto solidalmente responsabili.

Avverso l'avviso di recupero d'imposta la cont ribuent e proponeva ricorso davanti alla Commissionetributaria provinciale di Messina , la quale , accoglieva il ricorsocon sentenza appellata dalla soccombente Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

La commissione tributaria regionale riformava la gravata decisione , sul rilievo che: -l'immobile, costituito da due elevazioni fuori terra ed un sottotetto, collegati tra loro da un ascensore interno e da un piano seminterrato, rappresenta un unicum con il resto della villa dotata di diversi depositi per attrezzi ( con altezza di mt. 3,30) e di una piscina; - che dalla planimetri a catastale risulta una superficie di mq 350 ; - che l’immobile è ubicato in area destinata alla realizzazione di ville.3 Aggiungeva che la stessa classificazione in categoria A/7 della villa legittimava la revoca dell’agevolazione e che la perizia di parte confermava i dati contrattuali senza tuttavia offrire il computo della superficie utile da determinarsi secondo il D.M. 2.08.1969 al quale si era richiamatacorrettamente l’Agenzia; -statuiva, inoltre, che nel contratto di compravendita erano indicati 15,50 vani catastali, che, consideratauna superficie media di 19 mq, superano i 290 mq.

Riteneva, inoltre, che il computo operato dal tecnicodi parte fosse errato, in quanto non doveva valutarsi ai fini della superficie utile complessiva il requisito dell’abitabilità dell’immobile, bensì quello della utilizzabilità degli ambienti, indipendentemente dalla abitabilità.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente svolgendo quattro motivi .

L’Ufficio non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza del 20.01.2022, il Collegio rinviava a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U. alle quali era stata rimessa con ordinanza interlocutoria di questa Corte (del 16.09.2021, n. 30708), la questione relativa all’applicazione del principio del favor rei - introdotto dall'art. 3 d.lgs. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 472 in materia sanzionatoria tributaria – evidenziando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla portata e l'ampiezza dell'accennata abolitio criminis, essendo intervenuto il legislatore che ha dapprima introdotto un nuovo regime in tema d'imposta di registro, con l'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. del 14.03.2011, n. 23 sostituendo il secondo comma dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. del

26.04. 1986, n. 131e così fissando il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso ammesso, inquanto tale, al detto beneficio, sulla base dei parametri di cui al d.m. 2.8.1969, e ciò a far data dal 10 gennaio 2014; poi con l'articolo 33 del d.lgs. del 21.11.2014, n. 175 che, nel modificare il n. 21 della Tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. del 26.10.1972, n. 633 ha espressamente richiamato il medesimo "criterio catastale", con il risultato che anche l'agevolazione IVA è esclusa (indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti) per gli immobili rientranti in una delle categorie catastali ivi indicate, a far data (quanto all'IVA, appunto) dal [OSCURATO:DATA_NASCITA].4 Il P.G. ha concluso per il rigetto del primo motivo, l’inammissibilità del secondo e del terzo, assorbito il quarto.

In data 3 febbraio 2023, la ricorrente ha istato per la sospensione del processo ex art. 1, c. 186 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197.

Ai sensi dell’art. 1, comma 197, della citata legge,le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo èsospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Pertanto, tenuto conto che l’istanza presentata dalla contribuente determina la sospensione del giudizio con effetti sino alla data del 10 luglio 2023, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU Ha emesso la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso Rg 4065/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, al Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 29 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce del ricorso; -ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12 -resistente — - avverso la sentenza n. 40/27/16 emessa dalla CTR della Sicilia e depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata;2 udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G. nella persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] con permuta, per atto per notar Paderni di Messina, rogito del 12.07.2004, il piano seminterrato di una unità abitativa composta da soggiorno, due vani e accessori, mentre il coniuge acquistava gli altri due livelli delmedesimo fabbricato ubicato nel villaggio Ganzirri del Comune di Me ssina, facente parte del complesso residenziale denominato “ [OSCURATO:PERSONA] sui laghi” per il prezzo di euro 1.000.000,00, chiedendo l'applicazione delle imposte con aliquotaagevolata. L'Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione d'imposta ed irrogazione disanzioni, accertava in capo alla Spanò la decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto dellaprima casa, previste dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986,avendone la contribuent e indebitamente usufruito in quanto l'immobile compravenduto doveva essere considerato di lusso , avendo una superficie utile superiore a 240 mq. ; pertanto, l’ufficio ne disponeva il recupero nei confronti delle parti,ai sensi dell'art. 57 D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto solidalmente responsabili. Avverso l'avviso di recupero d'imposta la cont ribuent e proponeva ricorso davanti alla Commissionetributaria provinciale di Messina , la quale , accoglieva il ricorsocon sentenza appellata dalla soccombente Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia. La commissione tributaria regionale riformava la gravata decisione , sul rilievo che: -l'immobile, costituito da due elevazioni fuori terra ed un sottotetto, collegati tra loro da un ascensore interno e da un piano seminterrato, rappresenta un unicum con il resto della villa dotata di diversi depositi per attrezzi ( con altezza di mt. 3,30) e di una piscina; - che dalla planimetri a catastale risulta una superficie di mq 350 ; - che l’immobile è ubicato in area destinata alla realizzazione di ville.3 Aggiungeva che la stessa classificazione in categoria A/7 della villa legittimava la revoca dell’agevolazione e che la perizia di parte confermava i dati contrattuali senza tuttavia offrire il computo della superficie utile da determinarsi secondo il D.M. 2.08.1969 al quale si era richiamatacorrettamente l’Agenzia; -statuiva, inoltre, che nel contratto di compravendita erano indicati 15,50 vani catastali, che, consideratauna superficie media di 19 mq, superano i 290 mq. Riteneva, inoltre, che il computo operato dal tecnicodi parte fosse errato, in quanto non doveva valutarsi ai fini della superficie utile complessiva il requisito dell’abitabilità dell’immobile, bensì quello della utilizzabilità degli ambienti, indipendentemente dalla abitabilità. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente svolgendo quattro motivi . L’Ufficio non ha svolto attività difensiva. Con ordinanza del 20.01.2022, il Collegio rinviava a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U. alle quali era stata rimessa con ordinanza interlocutoria di questa Corte (del 16.09.2021, n. 30708), la questione relativa all’applicazione del principio del favor rei - introdotto dall'art. 3 d.lgs. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 472 in materia sanzionatoria tributaria – evidenziando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla portata e l'ampiezza dell'accennata abolitio criminis, essendo intervenuto il legislatore che ha dapprima introdotto un nuovo regime in tema d'imposta di registro, con l'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. del 14.03.2011, n. 23 sostituendo il secondo comma dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. del 26.04. 1986, n. 131e così fissando il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso ammesso, inquanto tale, al detto beneficio, sulla base dei parametri di cui al d.m. 2.8.1969, e ciò a far data dal 10 gennaio 2014; poi con l'articolo 33 del d.lgs. del 21.11.2014, n. 175 che, nel modificare il n. 21 della Tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. del 26.10.1972, n. 633 ha espressamente richiamato il medesimo "criterio catastale", con il risultato che anche l'agevolazione IVA è esclusa (indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti) per gli immobili rientranti in una delle categorie catastali ivi indicate, a far data (quanto all'IVA, appunto) dal [OSCURATO:DATA_NASCITA].4 Il P.G. ha concluso per il rigetto del primo motivo, l’inammissibilità del secondo e del terzo, assorbito il quarto. In data 3 febbraio 2023, la ricorrente ha istato per la sospensione del processo ex art. 1, c. 186 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197. Ai sensi dell’art. 1, comma 197, della citata legge,le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo èsospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Pertanto, tenuto conto che l’istanza presentata dalla contribuente determina la sospensione del giudizio con effetti sino alla data del 10 luglio 2023, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo. Così decis
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