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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 38565/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1492-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 534/2019 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: I -il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha accolto in parte la originaria domanda dell'attore [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato che il muro edificato sul confine delle proprietà delle parti dal convenuto Pennetta nel 2002 sconfina di mq.15,52 nella p.11a 622 di proprietà Colitti come risultante dalla relazione peritale; -la corte d'appello, disposta ctu, ha accolto la doglianza del Colitti in ordine al ritenuto acquisto da lui effettuato nel 2005 nello stato di fatto e di diritto, ovvero con il muro realizzato sul precedente confine esistente; - la corte territoriale partendo poi dal rilievo che la domanda attorea aveva ad oggetto tutte le particelle di proprietà limitrofe, sia quelle acquistate nel 2005 che quelle acquisite nel 1999, ha accertato che il muro era stato realizzato dal Pennetta fra il 2002 ed il 2005 e che con riferimento alla particella 622 , acquistata nel 1999 il muro edificato dal Pennetta sconfina di mq.15,52 rispetto a quella trasferita in virtù dell'allegato frazionamento nel 1988, con conseguente condanna del medesimo all'arretramento; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dal Pennetta con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria; -non ha svolto attività difensiva l'intimato [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, commal, n.3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'ad.950 cod.civ. ed il vizio di motivazione; -assume il ricorrente che la sentenza va cassata perché dalle risultanze processuali è pacificamente emerso che il muro è Ric. 2020 n. 01492 sez.

M2 - ud. 01-07-2021 -2- stato eretto dall'odierno ricorrente esattamente sui confini preesistenti anche per quanto riguarda la particella n. 622 e quindi il criterio delle mappe catastali non è pertinente; -la censura è infondata perché riguarda la pretesa errata applicazione del criterio delle mappe catastali (cfr. pag. 10 del ricorso) mentre la ratio decidendi della sentenza impugnata, e non attinta dalla censura, si fonda sull'accertamento in fatto emerso all'esito della ctu e sul frazionamento del 1988 (cfr. pag.6, primo capoverso della sentenza impugnata) non sull'applicazione del criterio delle mappe catastali; -con il secondo motivo si deduce in relazione all'art. 360,comma 1, n.5, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.132,n.4, e 384 cod.proc.civ.. nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; -la censura è infondata nei termini formulati; -non c'è, infatti, omesso esame nel senso inteso dalla giurisprudenza (v.

Cass.

SU 8053/2014) e il ricorrente censura l'omessa pronuncia sull'istanza di rinnovo della CTU, istanza che la corte territoriale ha implicitamente disatteso non ravvisandosi l'obbligo di motivare il diniego (v.

Cass.26709/2020; Cass. 5339/2015); -l'esito sfavorevole di entrambi i motivi comporta il rigetto del ricorso; -nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2020 n. 01492 sez.

M2 - ud. 01-07-2021 -3- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 , il 1 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1492-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 534/2019 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: I -il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha accolto in parte la originaria domanda dell'attore [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato che il muro edificato sul confine delle proprietà delle parti dal convenuto Pennetta nel 2002 sconfina di mq.15,52 nella p.11a 622 di proprietà Colitti come risultante dalla relazione peritale; -la corte d'appello, disposta ctu, ha accolto la doglianza del Colitti in ordine al ritenuto acquisto da lui effettuato nel 2005 nello stato di fatto e di diritto, ovvero con il muro realizzato sul precedente confine esistente; - la corte territoriale partendo poi dal rilievo che la domanda attorea aveva ad oggetto tutte le particelle di proprietà limitrofe, sia quelle acquistate nel 2005 che quelle acquisite nel 1999, ha accertato che il muro era stato realizzato dal Pennetta fra il 2002 ed il 2005 e che con riferimento alla particella 622 , acquistata nel 1999 il muro edificato dal Pennetta sconfina di mq.15,52 rispetto a quella trasferita in virtù dell'allegato frazionamento nel 1988, con conseguente condanna del medesimo all'arretramento; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dal Pennetta con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria; -non ha svolto attività difensiva l'intimato [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, commal, n.3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'ad.950 cod.civ. ed il vizio di motivazione; -assume il ricorrente che la sentenza va cassata perché dalle risultanze processuali è pacificamente emerso che il muro è Ric. 2020 n. 01492 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -2- stato eretto dall'odierno ricorrente esattamente sui confini preesistenti anche per quanto riguarda la particella n. 622 e quindi il criterio delle mappe catastali non è pertinente; -la censura è infondata perché riguarda la pretesa errata applicazione del criterio delle mappe catastali (cfr. pag. 10 del ricorso) mentre la ratio decidendi della sentenza impugnata, e non attinta dalla censura, si fonda sull'accertamento in fatto emerso all'esito della ctu e sul frazionamento del 1988 (cfr. pag.6, primo capoverso della sentenza impugnata) non sull'applicazione del criterio delle mappe catastali; -con il secondo motivo si deduce in relazione all'art. 360,comma 1, n.5, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.132,n.4, e 384 cod.proc.civ.. nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; -la censura è infondata nei termini formulati; -non c'è, infatti, omesso esame nel senso inteso dalla giurisprudenza (v. Cass. SU 8053/2014) e il ricorrente censura l'omessa pronuncia sull'istanza di rinnovo della CTU, istanza che la corte territoriale ha implicitamente disatteso non ravvisandosi l'obbligo di motivare il diniego (v. Cass.26709/2020; Cass. 5339/2015); -l'esito sfavorevole di entrambi i motivi comporta il rigetto del ricorso; -nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2020 n. 01492 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -3- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 , il 1 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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