CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42384/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza e dopo che con l'appello era stata richiesta solamente la mitigazione della pena; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ilWe stensore G i l I Presidente