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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14740/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; lette le memorie delle parti private; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in occasione di un sinistro stradale, con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere colposamente cagionato l'incidente da cui era derivato il decesso del Giannini, in quanto, alla guida di un autoarticolato e provenendo da un varco non autorizzato, aveva effettuato una manovra di immissione sul viale Europa di Torre del Greco senza dare la necessaria precedenza al motociclo condotto dalla persona offesa - che procedeva sulla strada ad una velocità superiore al limite di 40 Km/h - impegnando totalmente anche la corsia di marcia di quest'ultimo, il quale andava ad urtare contro l'autoarticolato, riportando gravi lesioni che lo conducevano a morte (fatto del 26.6.2012).

1.2. I giudici di merito, in sintesi, hanno ritenuto l'insussistenza di una condotta colposa del prevenuto, in quanto la manovra di immissione nella sede stradale era stata effettuata accertandosi che non sopraggiungessero altri veicoli da ambo le corsie.

Di contro, la vittima aveva tenuto una condotta di guida con velocità elevata e, comunque, non adeguata a quel tratto di strada; sicché, procedendo in modo distratto, pur avendo ampi margini per avvedersi dell'autoarticolato impegnato nella manovra di immissione nella opposta corsia di marcia, a causa della eccessiva velocità non era stato in grado di governare il veicolo, una volta avvedutosi, con ritardo, dell'ostacolo, finendo per impattare con il suo motociclo la parte anteriore destra dell'autoarticolato.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], lamentando quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere affermato che il Sorrentino, all'inizio della manovra, non poteva avere la percezione di veicoli sopraggiungenti ai quali dover dare la precedenza, nonostante la distanza in cui si trovavano i veicoli al momento in cui il camion iniziava la manovra (tra i 100 e i 170 metri), come desunta dalla testimonianza Graziuso, non era sicuramente di entità tale da impedire la visione dei veicoli sopraggiungenti da parte dell'imputato.

La stessa conclusione si pone in netta contraddizione con le ulteriori deduzioni cui perviene l'impugnato provvedimento, secondo le quali il camion condotto dal Sorrentino era, viceversa, ben visibile dal Giannini e dal Graziuso.

Non è logicamente possibile sostenere che, nella medesima situazione, alla stessa distanza e con le stesse condizioni di visibilità, il Giannini poteva e doveva vedere il Sorrentino mentre quest'ultimo non poteva vedere né il Giannini né il Graziuso, come affermano i giudici territoriali.

La condotta colposa del Giannini non esclude la grave colpa del Sorrentino di non aver dato la precedenza.

II) Violazione di legge in punto di nesso causale e in relazione alle norme sulla circolazione stradale relative all'obbligo di precedenza ed alla posizione dei veicoli sulla carreggiata.

Deduce che il Sorrentino non avrebbe dovuto eseguire da solo la manovra di immissione sulla pubblica via perché molto pericolosa, ma avrebbe dovuto richiedere la collaborazione di assistenti.

La sentenza impugnata cade in contraddizione quando ritiene in concreto che il conducente dell'autoarticolato abbia osservato la normativa in materia di precedenza con particolare scrupolo.

Con un evidente ribaltamento del ragionamento logico, i giudici concludono per la piena correttezza della manovra del Sorrentino non sulla base della doverosa ed attenta valutazione del rispetto da parte di quest'ultimo di tutte le norme di sicurezza che era tenuto ad osservare, ma sulla circostanza che erano gli altri utenti (in particolare il Giannini) che dovevano avvedersi della manovra del Sorrentino e porre in essere tutte le misure necessarie per evitare l'impatto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto vedere il ciclomotore sopraggiungere e di conseguenza avrebbe dovuto adeguare la propria condotta all'evolversi della situazione in atto, arrestando la sua manovra e non proseguendo, come invece ha fatto, fino ad invadere la corsia percorsa dalla persona offesa.

Erra la Corte di appello nell'affermare l'insussistenza del nesso causale tra la condotta del Sorrentino e l'evento, avuto riguardo all'evidenza dell'impatto tra i due veicoli.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia, comunque, respinto.

5. Il difensore della parte civile ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

6. Il difensore del responsabile civile, [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato memoria scritta con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso della parte civile coglie nel segno, là dove evidenzia le carenze e contraddizioni logico-giuridiche del percorso argomentativo della Corte territoriale in merito all'asserita assenza di una condotta colposa dell'imputato, in occasione della manovra di immissione dell'autoarticolato sulla strada pubblica dove stava transitando il ciclomotore condotto dalla persona offesa.

2. In particolare, appare contraddittorio il percorso motivazionale della sentenza impugnata nel passaggio in cui, da una parte, afferma che la manovra di immissione sarebbe stata effettuata quando non vi erano veicoli sopraggiungenti, in quanto distanti oltre cento metri e quindi non visibili per il conducente dell'autoarticolato; dall'altra, sostiene che i conducenti dei veicoli sopraggiungenti (fra cui quello della vittima) potessero invece, ad in certo punto, avvedersi dell'autoarticolato, per cui avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione alla presenza sulla sede stradale del mezzo pesante.

3. In realtà, la ricostruzione giuridico-fattuale dell'incidente operata dai giudici di merito delinea un quadro statico irrealistico, che non tiene conto dello sviluppo dinamico dell'azione intrapresa dal conducente del camion, ed in particolare del tempo occorrente all'autoarticolato per completare una manovra descritta come complessa e pericolosa dagli stessi giudici di merito: il camion condotto dall'imputato, per immettersi nella strada pubblica in direzione "monte", date le dimensioni del mezzo e lo spazio disponibile, era costretto ad occupare l'intera sede stradale, invadendo momentaneamente la corsia opposta di marcia (quella su cui transitava il ciclomotore, transitante in direzione "mare"), al fine di poter curvare e "stringere" sulla corsia di destra, onde immettersi nella scelta direzione di marcia.

Una corretta ricostruzione dinamica della manovra avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a considerare che l'imputato aveva un preciso obbligo giuridico di tenere sotto costante controllo la strada in cui si stava immettendo, non solo all'inizio ma per tutta la durata della manovra, onde verificare la presenza di eventuali veicoli sopraggiungenti, cui avrebbe dovuto necessariamente concedere la precedenza, all'occorrenza fermandosi per non intralciare il flusso della circolazione.

Invece, è stato dato per scontato che l'iniziale lontananza ed asserita non avvistabilità dei veicoli sopraggiungenti autorizzasse l'imputato a proseguire nella manovra, arrivando ad occupare quasi interamente tutta la corsia direzione "monte-mare", senza mai preoccuparsi, per tutto il corso della manovra, della presenza di veicoli sopraggiungenti, ed anzi ponendo a carico dei conducenti di questi ultimi l'onere di prestare attenzione e, all'occorrenza, fermarsi per dare la precedenza all'autoarticolato; il tutto sulla base di un ragionamento palesemente erroneo in diritto, in quanto operante una evidente inversione degli obblighi di cautela gravanti ex art. 154 cod. strada sul conducente del mezzo che si immette nel flusso della circolazione.

4. Va qui ribadito che l'art. 140 cod. strada prescrive agli utenti della strada di "comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale", per cui l'utente che intraprenda una manovra pericolosa, come indubbiamente quella in disamina, comportante una (momentanea) invasione dell'opposta corsia di marcia, ha l'obbligo di adottare ogni possibile e necessaria cautela al fine di evitare eventi dannosi (così, in motivazione, Sez. 4, n. 21774 del 21/04/2004).

Nella specie, peraltro, si trattava, come già detto, di una manovra di immissione nella strada pubblica da un varco non autorizzato, in ordine al quale l'obbligo di dare la precedenza era pacificamente a carico del prevenuto (ex art. 154 cod. strada) e sul quale gravava, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, un obbligo di particolare cautela nell'immettersi in una strada principale con diritto di precedenza per i veicoli che la percorrono (cfr. Sez. 4, n. 36461 del 02/12/2020, Rv. 280377 - 01).

In definitiva, è indubbio che nel caso debba trovare applicazione il principio per cui il conducente del veicolo che esegua una manovra di immissione nel flusso della circolazione, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (cfr. Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, Rv. 271291 - 01; in relazione ad un caso di manovra di svolta a sinistra, sovrapponibile a quello in esame, trattandosi di manovra regolata dal medesimo art. 154 cod. strada).

5. La sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato sul punto, limitandosi a riscontrare il contesto fattuale della manovra dell'autoarticolato solo nella sua fase iniziale ma non anche durante la prosecuzione della stessa, omettendo in tal modo di fare corretta applicazione dei principi di diritto dianzi richiamati; ciò, indipendentemente dalla ritenuta condotta colposa della persona offesa, di per sé inidonea ad escludere tout court la responsabilità dell'imputato, quale soggetto gravato di particolari obblighi di cautela a presidio della sicurezza della circolazione, tenuto conto del particolare contesto fattuale e della oggettiva pericolosità della manovra intrapresa dal Sorrentino.È, inoltre, erronea la considerazione della Corte territoriale in ordine all'asserita assenza del nesso di causalità materiale fra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso, certamente sussistente in considerazione dell'indubbia verificazione dell'impatto tra l'autoarticolato ed il ciclomotore, cui è conseguito il decesso della persona offesa proprio a causa delle gravi lesioni patite a seguito dell'incidente.

6. I sopra illustrati vizi logico-giuridici da cui è affetta la sentenza impugnata ne impongono l'annullamento agli effetti civili, in accoglimento del ricorso della parte civile costituita, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; lette le memorie delle parti private; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in occasione di un sinistro stradale, con la formula "perché il fatto non costituisce reato". 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere colposamente cagionato l'incidente da cui era derivato il decesso del Giannini, in quanto, alla guida di un autoarticolato e provenendo da un varco non autorizzato, aveva effettuato una manovra di immissione sul viale Europa di Torre del Greco senza dare la necessaria precedenza al motociclo condotto dalla persona offesa - che procedeva sulla strada ad una velocità superiore al limite di 40 Km/h - impegnando totalmente anche la corsia di marcia di quest'ultimo, il quale andava ad urtare contro l'autoarticolato, riportando gravi lesioni che lo conducevano a morte (fatto del 26.6.2012). 1.2. I giudici di merito, in sintesi, hanno ritenuto l'insussistenza di una condotta colposa del prevenuto, in quanto la manovra di immissione nella sede stradale era stata effettuata accertandosi che non sopraggiungessero altri veicoli da ambo le corsie. Di contro, la vittima aveva tenuto una condotta di guida con velocità elevata e, comunque, non adeguata a quel tratto di strada; sicché, procedendo in modo distratto, pur avendo ampi margini per avvedersi dell'autoarticolato impegnato nella manovra di immissione nella opposta corsia di marcia, a causa della eccessiva velocità non era stato in grado di governare il veicolo, una volta avvedutosi, con ritardo, dell'ostacolo, finendo per impattare con il suo motociclo la parte anteriore destra dell'autoarticolato. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere affermato che il Sorrentino, all'inizio della manovra, non poteva avere la percezione di veicoli sopraggiungenti ai quali dover dare la precedenza, nonostante la distanza in cui si trovavano i veicoli al momento in cui il camion iniziava la manovra (tra i 100 e i 170 metri), come desunta dalla testimonianza Graziuso, non era sicuramente di entità tale da impedire la visione dei veicoli sopraggiungenti da parte dell'imputato. La stessa conclusione si pone in netta contraddizione con le ulteriori deduzioni cui perviene l'impugnato provvedimento, secondo le quali il camion condotto dal Sorrentino era, viceversa, ben visibile dal Giannini e dal Graziuso. Non è logicamente possibile sostenere che, nella medesima situazione, alla stessa distanza e con le stesse condizioni di visibilità, il Giannini poteva e doveva vedere il Sorrentino mentre quest'ultimo non poteva vedere né il Giannini né il Graziuso, come affermano i giudici territoriali. La condotta colposa del Giannini non esclude la grave colpa del Sorrentino di non aver dato la precedenza. II) Violazione di legge in punto di nesso causale e in relazione alle norme sulla circolazione stradale relative all'obbligo di precedenza ed alla posizione dei veicoli sulla carreggiata. Deduce che il Sorrentino non avrebbe dovuto eseguire da solo la manovra di immissione sulla pubblica via perché molto pericolosa, ma avrebbe dovuto richiedere la collaborazione di assistenti. La sentenza impugnata cade in contraddizione quando ritiene in concreto che il conducente dell'autoarticolato abbia osservato la normativa in materia di precedenza con particolare scrupolo. Con un evidente ribaltamento del ragionamento logico, i giudici concludono per la piena correttezza della manovra del Sorrentino non sulla base della doverosa ed attenta valutazione del rispetto da parte di quest'ultimo di tutte le norme di sicurezza che era tenuto ad osservare, ma sulla circostanza che erano gli altri utenti (in particolare il Giannini) che dovevano avvedersi della manovra del Sorrentino e porre in essere tutte le misure necessarie per evitare l'impatto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto vedere il ciclomotore sopraggiungere e di conseguenza avrebbe dovuto adeguare la propria condotta all'evolversi della situazione in atto, arrestando la sua manovra e non proseguendo, come invece ha fatto, fino ad invadere la corsia percorsa dalla persona offesa. Erra la Corte di appello nell'affermare l'insussistenza del nesso causale tra la condotta del Sorrentino e l'evento, avuto riguardo all'evidenza dell'impatto tra i due veicoli. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia, comunque, respinto. 5. Il difensore della parte civile ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 6. Il difensore del responsabile civile, [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato memoria scritta con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della parte civile coglie nel segno, là dove evidenzia le carenze e contraddizioni logico-giuridiche del percorso argomentativo della Corte territoriale in merito all'asserita assenza di una condotta colposa dell'imputato, in occasione della manovra di immissione dell'autoarticolato sulla strada pubblica dove stava transitando il ciclomotore condotto dalla persona offesa. 2. In particolare, appare contraddittorio il percorso motivazionale della sentenza impugnata nel passaggio in cui, da una parte, afferma che la manovra di immissione sarebbe stata effettuata quando non vi erano veicoli sopraggiungenti, in quanto distanti oltre cento metri e quindi non visibili per il conducente dell'autoarticolato; dall'altra, sostiene che i conducenti dei veicoli sopraggiungenti (fra cui quello della vittima) potessero invece, ad in certo punto, avvedersi dell'autoarticolato, per cui avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione alla presenza sulla sede stradale del mezzo pesante. 3. In realtà, la ricostruzione giuridico-fattuale dell'incidente operata dai giudici di merito delinea un quadro statico irrealistico, che non tiene conto dello sviluppo dinamico dell'azione intrapresa dal conducente del camion, ed in particolare del tempo occorrente all'autoarticolato per completare una manovra descritta come complessa e pericolosa dagli stessi giudici di merito: il camion condotto dall'imputato, per immettersi nella strada pubblica in direzione "monte", date le dimensioni del mezzo e lo spazio disponibile, era costretto ad occupare l'intera sede stradale, invadendo momentaneamente la corsia opposta di marcia (quella su cui transitava il ciclomotore, transitante in direzione "mare"), al fine di poter curvare e "stringere" sulla corsia di destra, onde immettersi nella scelta direzione di marcia. Una corretta ricostruzione dinamica della manovra avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a considerare che l'imputato aveva un preciso obbligo giuridico di tenere sotto costante controllo la strada in cui si stava immettendo, non solo all'inizio ma per tutta la durata della manovra, onde verificare la presenza di eventuali veicoli sopraggiungenti, cui avrebbe dovuto necessariamente concedere la precedenza, all'occorrenza fermandosi per non intralciare il flusso della circolazione. Invece, è stato dato per scontato che l'iniziale lontananza ed asserita non avvistabilità dei veicoli sopraggiungenti autorizzasse l'imputato a proseguire nella manovra, arrivando ad occupare quasi interamente tutta la corsia direzione "monte-mare", senza mai preoccuparsi, per tutto il corso della manovra, della presenza di veicoli sopraggiungenti, ed anzi ponendo a carico dei conducenti di questi ultimi l'onere di prestare attenzione e, all'occorrenza, fermarsi per dare la precedenza all'autoarticolato; il tutto sulla base di un ragionamento palesemente erroneo in diritto, in quanto operante una evidente inversione degli obblighi di cautela gravanti ex art. 154 cod. strada sul conducente del mezzo che si immette nel flusso della circolazione. 4. Va qui ribadito che l'art. 140 cod. strada prescrive agli utenti della strada di "comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale", per cui l'utente che intraprenda una manovra pericolosa, come indubbiamente quella in disamina, comportante una (momentanea) invasione dell'opposta corsia di marcia, ha l'obbligo di adottare ogni possibile e necessaria cautela al fine di evitare eventi dannosi (così, in motivazione, Sez. 4, n. 21774 del 21/04/2004). Nella specie, peraltro, si trattava, come già detto, di una manovra di immissione nella strada pubblica da un varco non autorizzato, in ordine al quale l'obbligo di dare la precedenza era pacificamente a carico del prevenuto (ex art. 154 cod. strada) e sul quale gravava, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, un obbligo di particolare cautela nell'immettersi in una strada principale con diritto di precedenza per i veicoli che la percorrono (cfr. Sez. 4, n. 36461 del 02/12/2020, Rv. 280377 - 01). In definitiva, è indubbio che nel caso debba trovare applicazione il principio per cui il conducente del veicolo che esegua una manovra di immissione nel flusso della circolazione, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (cfr. Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, Rv. 271291 - 01; in relazione ad un caso di manovra di svolta a sinistra, sovrapponibile a quello in esame, trattandosi di manovra regolata dal medesimo art. 154 cod. strada). 5. La sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato sul punto, limitandosi a riscontrare il contesto fattuale della manovra dell'autoarticolato solo nella sua fase iniziale ma non anche durante la prosecuzione della stessa, omettendo in tal modo di fare corretta applicazione dei principi di diritto dianzi richiamati; ciò, indipendentemente dalla ritenuta condotta colposa della persona offesa, di per sé inidonea ad escludere tout court la responsabilità dell'imputato, quale soggetto gravato di particolari obblighi di cautela a presidio della sicurezza della circolazione, tenuto conto del particolare contesto fattuale e della oggettiva pericolosità della manovra intrapresa dal Sorrentino.È, inoltre, erronea la considerazione della Corte territoriale in ordine all'asserita assenza del nesso di causalità materiale fra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso, certamente sussistente in considerazione dell'indubbia verificazione dell'impatto tra l'autoarticolato ed il ciclomotore, cui è conseguito il decesso della persona offesa proprio a causa delle gravi lesioni patite a seguito dell'incidente. 6. I sopra illustrati vizi logico-giuridici da cui è affetta la sentenza impugnata ne impongono l'annullamento agli effetti civili, in accoglimento del ricorso della parte civile costituita, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in
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