CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32624/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N.15538/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliato in Roma piazza dei Carracci 1 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall' avv. [OSCURATO:PERSONA]Anneo del Foro di Ferrara - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 -controricorrente - Ricorso per correzione errore materiale della sentenza n. 15631/2014 depositata in data 9 luglio 2014, di cassazione della n. Low.GavioiZe. sentenza ella [OSCURATO:PERSONA] dell ?S ," o wt. 6 yv:: 24,- 44 depositata i01 settembre zUlgudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17.06.2021 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- "Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con l'odierno ricorso chiede la correzione dell'errore materiale che sarebbe contenuto nella sentenza di questa Corte resa in data 26 marzo 2014 e pubblicata il 9 luglio 2014, n. 15631, laddove, accogliendo il ricorso del contribuente, ha condannato parte resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 3.100,00 oltre accessori di legge ed euro 200,00 per esborsi. Deduce che la liquidazione di euro 200,00 per esborsi è erronea perché egli ha sostenuto spese vive documentate maggiori, tra le quali il contributo unificato. 2.- La richiesta non merita accoglimento poiché muove dall'erroneo presupposto che la somma di euro 200,00 liquidata in sentenza serva a tenere indenne il ricorrente dalle spese vive, sostenute in misura maggiore di questa cifra. Si tratta invece di una somma forfetariamente determinata che serve a coprire non già le spese vive documentate o documentabili, ma le spese non documentabili. La sentenza di cui si chiede la correzione così si esprime: "Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali di questo grado in complessivi euro 3.100, oltre accessori di legge ed euro 200 per esborsi". In essa si rende quindi palese la differenza tra gli accessori di legge e gli esborsi quantificati in cifra forfettaria. Sul punto le sezioni unite di questa Corte si sono espresse nel senso che all'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali, altre spese, che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, RG 15538/2015 R. Russo est. 2 gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'ufficio giudiziario, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche etc.); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. sez. un. n. 31030 del 27/11/2019; Cass. civ. sez. III, n 12983 del 30/06/2020). La liquidazione forfetaria delle spese non documentabili non esclude pertanto il diritto al rimborso delle spese documentate e delle c.d. spese generali, che spettano comunque, in ragione del disposto dell'art. del 2 del D.M. n. 55/2014, ed è sufficiente a tal fine il riferimento, nella sentenza di cui si tratta, agli accessori dovuti per legge. Il rimborso forfetario di spese non documentabili è infatti cosa diversa dal rimborso delle spese di cui tratta l'art. 2 del D.M. n. 55/2014 e, poiché il primo non è previsto da alcuna norma giuridica è necessario che il giudice lo contempli espressamente nel provvedimento, indicandone anche l'importo. Non vi è di contro necessità di indicare nel provvedimento l'importo delle spese documentate che spettano in virtù della norma citata, poiché esse risultano per tabulas. 3.- Rese queste precisazioni, l'istanza è da rigettare poiché nella sentenza in esame non vi è alcun errore materiale né alcuna statuizione che impedisca alla parte di chiedere e riscuotere oltre alle spese non documentabili, liquidate in euro 200,00, anche le spese documentabili. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, non solo perché l'Agenzia, pur essendo costituita nel giudizio, in questa fase incidentale non ha svolto difese, ma prima RG 15538/2015 R. Russo est. 3 ancora perché trattasi di procedimento di correzione di errori materiali ex artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. che, come tale, non si presta all'individuazione di una parte vittoriosa e di una soccombente (Cass. sez. un. n. 9438 27/06/2002; Cass. civ. sez. III n. 6701 del 19/03/2018). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Roma camera di consiglio da remoto del 17 giugno 2021 IL PRESIDENTE o