Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:46
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CO0461_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Presidente della Seconda Sezione) 4 settembre 2007, causa T‑409/06, [OSCURATO:PERSONA] Factory/Consiglio, che ha respinto un’istanza d’intervento nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1)
[OSCURATO:PERSONA]
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.