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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:46
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007CO0461_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Presidente della Seconda Sezione) 4 settembre 2007, causa T‑409/06, [OSCURATO:PERSONA] Factory/Consiglio, che ha respinto un’istanza d’intervento nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1)

[OSCURATO:PERSONA]

1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CO0461_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Presidente della Seconda Sezione) 4 settembre 2007, causa T‑409/06, [OSCURATO:PERSONA] Factory/Consiglio, che ha respinto un’istanza d’intervento nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1) [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris